Ecco la risposta delle Entrate: ok all’agevolazione prima casa per lo stesso immobile per cui era stata presentata istanza di rinuncia
Nuovi chiarimenti circa l’agevolazione prima casa arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 4/2022: in caso di rinuncia all’agevolazione prima casa è possibile, per lo stesso immobile, accedervi di nuovo.
Questo, in sintesi, quanto ribadito dal Fisco.
Il caso esaminato riguarda un contribuente che nel 2020 ha acquistato un’abitazione chiedendo l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” e, come previsto dalla norma in materia, ha dichiarato di voler trasferire la residenza nel comune della nuova abitazione entro 18 mesi dall’atto di acquisto.
Tuttavia, per gravi problemi personali, è stato costretto a lasciare l’abitazione ed a traferirsi in un’altra abitazione, rinunciando alle agevolazioni di legge previste per la “prima casa”.
Per questo ha richiesto all’Agenzia delle Entrate la riliquidazione delle imposte pagate: il Fisco, ricevuta l’istanza, ha provveduto alla riliquidazione e all’emissione del relativo avviso di liquidazione dell’imposta dovuta con l’aggiunta degli interessi legali calcolati dalla data di stipula della compravendita, senza irrogazione delle sanzioni.
Successivamente, ritenendo opportuno ritrasferirsi nell’abitazione in questione, avanza il dubbio se fosse possibile, nonostante la revoca, riottenere le agevolazioni “prima casa” per lo stesso immobile, richieste e ottenute con il rogito, dal momento che ha trasferito la residenza nel comune della nuova abitazione entro 18 mesi dall’atto originario di acquisto.
L’agevolazione prima casa prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” di abitazione (articolo 1 della Tariffa, parte prima, Tur).
Le agevolazioni prima casa prevedono una serie di vantaggi fiscali finalizzati a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al dpr n. 131/1986, le imposte dovute quando si compra con i benefici “prima casa” sono le seguenti:
Le agevolazioni prima casa si applicano allorquando si verificano le seguenti condizioni:
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva.
La risoluzione n. 105/2011 ha ben chiarito che, una volta dichiarato nel rogito di possedere i requisiti prima casa, NON è possibile rinunciare alle agevolazioni fruite; tuttavia, il contribuente può revocare la dichiarazione d’intento formulata nell’atto di acquisto se non è in grado di portare avanti l’impegno preso, sia anche per motivi personali.
La dichiarazione è ritenuta falsa, con conseguente decadenza dell’agevolazione, solo nel caso in cui, trascorsi i 18 mesi, il nuovo proprietario non ha cambiato residenza.
Nel caso in esame, rappresenta il Fisco, il contribuente ha chiesto la revoca della dichiarazione d’intento, con cui si impegnava a trasferire la residenza nel comune dell’alloggio acquistato, prima dello scadere dei 18 mesi.
L’Agenzia conclude, quindi, che l’istante può riottenere le agevolazioni prima casa per lo stesso immobile per cui aveva rinunciato in quanto ha trasferito la residenza nel comune dell’immobile agevolato dopo la revoca della dichiarazione d’intenti, ma prima dello scadere dei 18 mesi dall’atto di compravendita.
Ricordiamo, infine, che la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale vanno stipulati gli atti per l’applicabilità dei benefici fiscali per gli under 36 che acquistano una prima casa.
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