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Credito d’imposta locazioni, in arrivo i nuovi chiarimenti delle Entrate

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Ok al credito d’imposta locazioni per contratti con la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”

Con la risposta n. 318/2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa il credito d’imposta sulle locazioni.

Ricordiamo che, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto per l’anno 2020 un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (come previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia).

Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:

  • essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
  • essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

Inoltre, con il provvedimento n. 250739/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni ed il modello da utilizzare per la cessione a terzi del credito d’imposta per botteghe/negozi e di quello per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.

La comunicazione può essere inviata fino al 31 dicembre 2021.

Quesito

La società istante è attualmente conduttrice dell’unità immobiliare, classificata come C1, destinata alla vendita al dettaglio di articoli di pelletteria ed accessori; attività ricompresa tra quelle soggette ad obbligo di chiusura ai sensi dei vari decreti succedutisi in materia durante l’emergenza sanitaria da COVID-19.

L’istante chiede di poter fruire del credito di imposta del canone relativo al mese di marzo 2020 versato al Comune, da utilizzarsi in compensazione, sebbene esistano obiettive condizioni di incertezza circa il nomen juris del contratto, in quanto le disposizioni richiamate del decreto fanno riferimento solo al canone di locazione senza alcuna ulteriore precisazione in merito ad altri eventuali rapporti contrattuali.

Ciò premesso, l’istante ritiene comunque che sia applicabile quanto previsto dall’art. 65 del dl n. 18/2020, ossia il credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione.

Il parere delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ricorda che la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 ha fornito i primi chiarimenti in relazione al credito avente la medesima finalità di quello disciplinato con l’articolo 28 del decreto Rilancio che prevede:

ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo» (di seguito, credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda).

In particolare, al paragrafo 3 della citata circolare è stato precisato che rientrano nell’ambito di applicazione del credito i contratti di leasing cosiddetto operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cosiddetto finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”.

Considerata, quindi, la sostanziale identità delle due agevolazioni, si ritiene che i chiarimenti forniti in relazione al credito d’imposta di cui all’articolo 28 del menzionato decreto Rilancio, in quanto compatibili, siano riportabili anche in relazione al credito per negozi e botteghe.

In riferimento al caso in esame, il Fisco ribadisce che, a prescindere dalla qualificazione del contratto in essere con il Comune, tenuto conto che la struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico” (circolare n. 14/E del 2020), l’istante può fruire del credito d’imposta pari al 60% o dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti dal contratto di concessione stipulato col Comune, a condizione che siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti per la fruizione del credito d’imposta per negozi e botteghe.

 

Clicca qui per scaricare la risposta n. 318/2020

 

estimus

 

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