Risoluzione contratto

Risoluzione contratto di appalto: fac simile da scaricare

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Risoluzione contratto di appalto: quando è obbligatorio e quando facoltativo. Fac simile di comunicazione risoluzione contratto da scaricare

Risoluzione contratto di appalto: quali sono le situazioni in cui si può interrompere un contratto? E quelle in cui è obbligatorio farlo?

La risoluzione è disciplinata dall’art. 108 del codice che individua le condizioni in cui è obbligatoria e quelle in cui la stazione appaltante ha la facoltà di farlo.

Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto, il RUP comunica all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto. E’ importante, quindi, che la comunicazione sia scritta a norma di legge, tenendo conto di una serie di circostanze da rispettare.

Per questo motivo ti consiglio di utilizzare un software per capitolati speciali che dispone già dei capitolati e dei modelli sempre aggiornati secondo le normative vigenti da usare in tutte le circostanze in cui puoi imbatterti. Ad ogni modo, ti propongo un modello da scaricare in formato PDF, preso proprio dal software in questione.

Quando non è obbligatoria la risoluzione del contratto?

Il comma 1 dell’art. 108 indica le condizioni in cui il contratto può essere risolto. Ne consegue, quindi, che la scioglimento non è obbligatorio, ma a discrezione della stazione appaltante che può decidere di interrompere il rapporto contrattuale oppure continuare, nonostante la presenza di una o più condizioni disciplinate nel suddetto comma.

Le situazioni per cui la risoluzione del contratto è facoltativa sono le seguenti:

  • sostanziali modifiche del contratto che richiederebbero una nuova procedura d’appalto;
  • superamento delle soglie previste in materia di varianti;
  • sussistenza per l’appaltatore di una delle situazioni di cui all’articolo 80 (condanne penali, carichi pendenti, ecc.);
  • appalto aggiudicato impropriamente per grave violazione degli obblighi derivanti da trattati.

Quando è obbligatoria la risoluzione del contratto?

Il comma 2 dell’art. 108 norma, invece, le situazioni per le quali il contratto deve essere risolto. L’uso del verbo “dovere” fa subito capire che la stazione non ha scelta: ha l’obbligo di interrompere il contratto durante il periodo di efficacia, se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

  • in presenza di false dichiarazioni o dichiarazioni mendaci dell’appaltatore;
  • all’appaltatore sono state applicate misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all’art. 80.
Risoluzione contratto appalto: obbligo e facoltà

Risoluzione contratto appalto: facoltà e obbligo

Risoluzione contratto appalto per inadempimento

Il comma 3 norma la possibilità secondo cui il direttore dei lavori (o il responsabile dell’esecuzione, in caso di appalto di servizi o forniture) intervenga in caso di grave inadempimento dell’appaltatore alle obbligazioni contrattuali.

Nel caso in cui l’adempimento comprometta la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dei lavori invia una relazione particolareggiata al responsabile del procedimento.

In particolare, il direttore dei lavori invia:

  • una relazione dettagliata sui fatti;
  • la stima dei lavori eseguiti.

Il responsabile di procedimento formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore ed assegna un termine non inferiore a 15 giorni per permettere all’appaltatore di rispondere e, nel caso, contestare.

Trascorsi i 15 giorni senza alcuna risposta, il contratto è risolto.

Risoluzione del contratto: ritardi nell’esecuzione e conseguenze

Il comma 4 dell’art. 108 dlgs 50/2016 regolamenta l’ipotesi di risoluzione del contratto per negligenza dell’appaltatore, nello specifico in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni.

In questo caso il direttore dei lavori (o il RUP) assegna un termine non inferiore a 10 giorni (salvi casi d’urgenza) entro i quali l’esecutore deve necessariamente proseguire con le lavorazioni.

Trascorso il termine e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, nel caso in cui l’adempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto (ne consegue il pagamento delle penali).

Nel caso di scissione del contratto, l’appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni di lavori, servizi e forniture eseguiti, al netto degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il RUP comunica la determinazione di risoluzione del contratto

Il RUP comunica all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto.

Dispone, poi, che il direttore dei lavori curi:

  • la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti;
  • l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera;
  • la presa in consegna.

Risoluzione contratto di appalto fac simile

Di seguito ti propongo un modello di comunicazione risoluzione contratto da parte del RUP.

 

 

Comunicazione risoluzione contratto

Comunicazione risoluzione contratto – PriMus-C

 

Il verbale di accertamento tecnico e contabile: cos’è?

Nella procedura di risoluzione contrattuale, l’organo di collaudo (quando e se presente) procede alla redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile. Si tratta di un documento molto importante che accerta la corrispondenza dei lavori eseguiti e ammessi in contabilità fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal progetto approvato (ed in eventuali varianti).

Nel verbale di accertamento, inoltre, sono segnalate tutte quelle eventuali opere inserite nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato (o nelle perizie di variante).

Risoluzione contratto appalto conseguenze

Nei casi in cui è previsto l’obbligo di risoluzione di contratto (commi 2 e 3), l’onere da porre a carico dell’appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, servizi o forniture (ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 110, comma 1, ovvero l’interpello progressivo dei soggetti partecipanti alla originaria procedura di gara).

Risoluzione del contratto: cosa deve fare l’appaltatore?

L’appaltatore, in un lasso di tempo stabilito dalla stazione appaltante, deve provvedere:

  • al ripiegamento dei cantieri già allestiti;
  • allo sgombero delle aree di lavoro.

Nel caso in cui il suddetto termine non venga rispettato, è prevista una sanzione di esecuzione d’ufficio: la stazione appaltante addebita d’ufficio i relativi oneri e spese (all’appaltatore).

La stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’articolo 93 (l’1% del valore del contratto).

 

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