Risoluzione contratto di appalto: fac simile da scaricare
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Risoluzione contratto di appalto: obbligo e discrezione della stazione appaltante, quando? Modello fac-simile da scaricare gratis
Risoluzione contratto di appalto: quali sono le situazioni in cui si può interrompere un contratto? E quelle in cui è obbligatorio farlo? La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 122 del dlgs 36/2023 nel quale si individuano le condizioni in cui è obbligatoria e quelle in cui la stazione appaltante ha la facoltà di farlo.
Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto, il RUP comunica all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto. È importante, quindi, che la comunicazione sia scritta a norma di legge, tenendo conto di una serie di circostanze da rispettare. Di sicuro può tornarti utile il modello di risoluzione contratto d’appalto, già incluso nel software relazioni tecniche e modulistica da usare in diverse circostanze, che potrai scaricare gratis in formato PDF.
Risoluzione contratto di appalto fac simile
La risoluzione del contratto è lo scioglimento del vincolo precedentemente fissato tra le parti.
Di seguito ti propongo un modello di comunicazione risoluzione ai sensi dell’art. 122 comma 1 del dlgs 36/2023 e dell’art. 10 allegato II.14.

Modello comunicazione risoluzione contratto di appalto PriMus-C
Download GratuitoComunicazione risoluzione contratto |
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Risoluzione contratto di appalto a discrezione della stazione appaltante
Secondo l’art. 122, comma 1, del nuovo codice appalti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;
- modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell’appalto e varianti in corso d’opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l’aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma 1 (cause di esclusione) e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il “possono risolvere” lascia intendere la discrezionalità della stazione appaltante.
Risoluzione contratto di appalto: obbligo
Il comma 2 dell’art. 122 dlgs 36/2023, contiene invece un obbligo per la stazione appaltante. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell’appaltatore:
- sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al dlgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 94 e seguenti del codice.

Risoluzione contratto di appalto: obbligo e discrezione stazione appaltante
Risoluzione contratto di appalto: grave inadempimento
Il comma 3 dell’art. 122, dlgs 36/2023, norma la possibilità secondo cui il direttore dei lavori (o il responsabile dell’esecuzione, nella eventualità di appalto di servizi o forniture) intervenga in caso di grave inadempimento dell’appaltatore alle obbligazioni contrattuali. Nel caso di grave inadempimento, il direttore dei lavori (o il direttore dell’esecuzione) avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento di risoluzione. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.
Risoluzione contratto di appalto nuovo codice: ritardo per negligenza dell’appaltatore
Il comma 4 dell’art. 122, nuovo codice appalti, regolamenta l’ipotesi di risoluzione del contratto per negligenza dell’appaltatore, nello specifico, in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In questo caso il direttore dei lavori (o il direttore dell’esecuzione se nominato) assegna un termine non inferiore a 10 giorni (salvi casi d’urgenza) entro i quali l’esecutore deve necessariamente proseguire con le lavorazioni. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
Allegato II.14: cosa fa il direttore dei lavori?
L’allegato II.14 del nuovo codice disciplina le attività in capo al direttore dei lavori e all’organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
Il direttore dei lavori, nel caso di un grave inadempimento deve:
- inviare al RUP una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, nella quale indica la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore;
- formulare la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando a quest’ultimo un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;
- curare la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera e relativa presa in consegna, su disposizione del RUP (con preavviso di 20 giorni);
- fornire indicazione al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del codice.
Il verbale di accertamento tecnico e contabile: cos’è?
Nella procedura di risoluzione contrattuale, l’organo di collaudo (quando e se presente) procede alla redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile. Si tratta di un documento molto importante che accerta la corrispondenza dei lavori eseguiti e ammessi in contabilità fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal progetto approvato (ed in eventuali varianti).
Nel verbale di accertamento, inoltre, sono segnalate tutte quelle eventuali opere inserite nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato (o nelle perizie di variante).
Risoluzione contratto di appalto: cosa deve fare l’appaltatore?
Nel caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore deve provvedere:
- al ripiegamento dei cantieri già allestiti;
- allo sgombero delle aree di lavoro.
Nel caso in cui il suddetto termine non venga rispettato, la stazione appaltante addebita d’ufficio i relativi oneri e spese (all’appaltatore).
A seguito della risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto:
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti nel caso di modifiche del contratto;
- al pagamento delle prestazione relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
- degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento (in sede di liquidazione finale) quando la stazione appaltante non prevede che l’affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

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