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Beneficio prima casa e separazione coniugi

Beneficio prima casa: non decade se la separazione è consensuale

I nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: l’atto di separazione consensuale non comporta la decadenza beneficio prima casa in caso di vendita dell’immobile a terzi

Con la risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di decadenza del beneficio prima casa nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi, entro il quinquennio dalla data di acquisto, a seguito di un accordo di separazione o divorzio.

Quesito

Nel quesito un contribuente fa presente di aver acquistato, insieme al coniuge, nel 2015, un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione prima casa.

Successivamente, essendo l’istante separatasi consensualmente dal coniuge, l’abitazione in questione viene ceduta nel 2018, quindi prima della decorrenza dei 5 anni dall’acquisto, con ripartizione tra i coniugi del ricavato nella misura del 50% ciascuno.

Premesso che l’interpellante non è nella possibilità economica di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione, chiede se detta cessione a terzi, in esecuzione di una clausola inserita nell’accordo di separazione, comporti la decadenza dell’agevolazione prima casa di cui si è usufruito per l’acquisto nel 2015.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Come ricordato dalle Entrate, l’agevolazione prima casa è prevista dall’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, Nota II-bis, allegata al dpr n. 131/1986 (TUR); in particolare al punto 4) della Nota II-bis si ha che:

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.

Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima.

Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Dunque, in linea generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l’immobile acquistato con le agevolazioni ‘prima casa’ e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita.

Tuttavia, in riferimento alle disposizioni agevolative previste per i casi di divorzio o di separazione, l’art. 19 della legge n. 74/1987 dispone, in via assolutamente generale, l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per quanto riguarda il quesito relativo alla decadenza dalle agevolazioni prima casa fruite per l’acquisto dell’immobile, trasferito nel quinquennio all’altro coniuge per effetto di un accordo di separazione, la Corte di Cassazione (in diverse sentenze ed ordinanze) ha stabilito che:

non può farsi derivare la decadenza dell’agevolazione connessa all’acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione.

Alla luce di quanto detto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio.

In tal senso, si possono ritenere superati i chiarimenti forniti con la circolare 21 giugno 2012, n. 27/E (par. 2.2) in cui:

veniva escluso dal regime di esenzione di cui all’art. 19 legge n. 74/1987 l’ipotesi di trasferimento dell’immobile ai terzi “in quanto il contratto di compravendita non trova la propria causa nel procedimento di separazione e divorzio”.

 

Clicca qui per scaricare la risoluzione n. 80/E

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