Rischio elettrico: le norme per la corretta valutazione
Testo Unico Sicurezza, norme CEI 11-27 e 78-25: norme di riferimento per la corretta valutazione del rischio elettrico, obblighi del datore di lavoro, dispositivi di protezione individuale
Pensare di vivere e di lavorare senza energia elettrica è praticamente inimmaginabile. Si tratta di una forma di energia diffusa e versatile che può essere distribuita facilmente in diversi luoghi. Sono proprio queste le caratteristiche che l’hanno resa insostituibile.
Tuttavia ad essa è associato un rischio per l’incolumità delle persone, definito comunemente rischio elettrico. Il rischio è molto elevato ed è necessario valutarlo come accade per altre valutazioni dei rischi sui luoghi di lavoro, in quanto l’energia elettrica non solo è praticamente ovunque, ma è anche invisibile (tranne in casi particolari) quindi gli infortuni, spesso mortali, possono avvenire anche a distanza dall’impianto.
Il focus di questo approfondimento è proprio il rischio elettrico, partendo dalla definizione, passando per i riferimenti normativi fino ad arrivare agli obblighi del datore di lavoro e alla valutazione corretta del rischio stesso.
Indice
- Rischio elettrico: la normativa di riferimento
- Cosa si intende per rischio elettrico?
- Quali sono le conseguenze del rischio elettrico
- Rischio elettrico 81/08: obblighi di valutazione del datore di lavoro
- La norma CEI 11-27 – Lavori su impianti elettrici
- La norma CEI 78-25 per la valutazione del rischio da arco elettrico (Arc Flash)
- Come valutare correttamente il rischio elettrico
- Quali DPI adottare per il rischio elettrico
- Sanzioni per la violazione delle norme sul rischio elettrico
- Guide e opuscoli INAIL sulla valutazione del rischio elettrico
Rischio elettrico: la normativa di riferimento
La gravità del rischio legato all’elettricità e le sue possibili conseguenze fatali in caso di incidenti hanno portato, nel corso degli anni, a un vasto sviluppo di prescrizioni e normative tecniche.
Per oltre cinquant’anni, le regolamentazioni sulla sicurezza sul lavoro, basate sul D.P.R. 547/55, hanno fornito indicazioni dettagliate e precise, analizzando le caratteristiche degli impianti e degli apparecchi elettrici. Questo approccio, se da un lato ha garantito la sicurezza elettrica nella maggior parte delle situazioni pratiche, dall’altro in certe circostanze, ha imposto misure tecniche eccessivamente vincolanti ed in altre ancora è risultato incompleto, non riuscendo a tener conto dell’evoluzione delle conoscenze e della tecnologia.
Il D.Lgs. 626/94 ha introdotto per la prima volta l’obbligo di valutare tutti i rischi, incluso quello legato all’elettricità. Questo obbligo è stato ripreso dal D.Lgs. 81/08, che ha abrogato sia il D.P.R. 547/55 sia il D.Lgs. 626/94, introducendo in modo definitivo, anche nell’ambito della sicurezza sul lavoro, il riferimento all’esecuzione secondo elevati standard, ottenibile attraverso l’applicazione delle norme tecniche.
Le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono contemplate nel D.Lgs. 81/2008, nello specifico nel Capo III del Titolo III relativo ad Impianti e Apparecchiature Elettriche, negli articoli dall’80 all’87.
- Articolo 80. – Obblighi del datore di lavoro
- Articolo 81. – Requisiti di sicurezza
- Articolo 82. – Lavori sotto tensione
- Articolo 83. – Lavori in prossimità di parti attive
- Articolo 84. – Protezioni dai fulmini
- Articolo 85. – Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
- Articolo 86. – Verifiche e controlli
- Articolo 87. – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
La norma tecnica fa riferimento a:
- alla norma CEI 11-27 per la gestione dei lavori elettrici, specifica procedure di sicurezza, organizzazione e qualifica del personale (PES, PAV, PEI);
- alla norma CEI 50110-1 (EN 50110-1) per la gestione e l’esercizio degli impianti elettrici;
- alla norma CEI 78-25 per la valutazione del rischio da arco elettrico (Arc Flash).
Cosa si intende per rischio elettrico?
Viene definito “lavoro con rischio elettrico” qualsiasi lavoro che si svolge con distanze dalle parti attive non protette inferiori alle distanze dell’Allegato IX del Testo Unico della Sicurezza.
Il D.Lgs. 81/08 (artt. 82, 83 e 117) e le norme tecniche (EN 50110-1, CEI 11-27) classificano lo spazio circostante una linea elettrica in tre zone concentriche, delimitate da specifiche distanze (variabili in base alla tensione nominale Un):
- zona di lavoro sotto tensione (limite DL);
- zona di lavoro in prossimità (limite DV);
- zona di lavoro in vicinanza (limite DA9).

Zone di lavoro rispetto al pericolo elettrico – Fonte: INAIL
Il lavoro sotto tensione è qualsiasi attività lavorativa in cui un lavoratore è deliberatamente in contatto con parti sotto tensione o entra nella zona di lavoro sotto tensione con parti del corpo o con le attrezzature o gli utensili che maneggia.
In bassa tensione (Un≤ 1 kV), il lavoro sotto tensione avviene a contatto con le parti attive non protette.
La zona di lavoro in prossimità è un volume, esterno alla zona di lavoro sotto tensione, il cui limite esterno è indicato dalla distanza DV dalla parte attiva non protetta. Si definiscono lavori in prossimità di parti attive tutte quelle attività nelle quali un lavoratore si introduce nella zona di lavoro in prossimità con un utensile, o qualsiasi altro oggetto, o parti del corpo, senza sconfinare nella zona di lavoro sotto tensione.
Per lavoro fuori tensione si intende un’attività lavorativa su impianti elettrici che non sono sotto tensione e non hanno conduttori carichi, svolta dopo aver messo in sicurezza l’impianto. In Italia l’articolo 82 del D.Lgs. 81/2008 regola i lavori sotto tensione.
Negli impianti a bassa tensione tale tipo di lavoro è consentito solo se eseguito da lavoratori esperti (PES) e autorizzati dal datore di lavoro (riconosciuti idonei). Negli impianti di media o alta tensione le aziende che svolgono lavori sotto tensione devono ottenere autorizzazione secondo il D.M. 4/02/2011. Le aziende non autorizzate non possono operare sotto tensione e devono
seguire le procedure di lavoro applicabili (lavoro fuori tensione o lavoro in prossimità) senza intromettersi in alcun modo nella zona di lavoro sotto tensione.
Il lavoro con rischio elettrico si suddivide in lavoro elettrico e lavoro non elettrico. In particolare:
- il lavoro elettrico si ha quando la distanza di lavoro dalle parti attive accessibili è inferiore alla distanza di prossimità DV o quando si lavora fuori tensione su tali parti;
- il lavoro non elettrico si ha quando la distanza dalle parti attive accessibili è compresa tra DV e DA9.
Sono lavori non elettrici quei lavori svolti in vicinanza di una linea elettrica o di un impianto con parti attive non protette, come: i lavori edili, lo scavo, la pulizia, la verniciatura, la potatura, il carico.
Nell’Allegato IX del D.Lgs. 81/2008 è definita la distanza DA9 che delimita la zona di lavoro in vicinanza.
In accordo con l’art. 83 del d.lgs. n. 81/2008 i lavori non elettrici non possono essere eseguiti a distanze inferiori da quelle indicate dal limite DA9 a meno di non adottare misure organizzative e procedure di lavoro idonee a proteggere i lavoratori.
Disposizioni analoghe valgono per i lavori in cantiere nei pressi di linee elettriche aeree, secondo l’art. 117 del d.lgs. 81/2008.

Fonte: INAIL
Quali sono le conseguenze del rischio elettrico
Le conseguenze rischio elettrico sono molteplici. Si tratta delle conseguenze dovute a contatto elettrico (diretto o indiretto) valutate sul corpo umano. Gli effetti lesivi della corrente elettrica sul corpo umano (folgorazione o elettrocuzione) sono riconducibili sostanzialmente a 4 tipi di fenomeni, che possono manifestarsi singolarmente o in combinazione tra di loro negli infortuni elettrici:
- la tetanizzazione;
- l’arresto respiratorio;
- la fibrillazione ventricolare;
- le ustioni.
I primi tre agiscono con meccanismi analoghi a quelli fisiologici, legati alle normali funzioni vitali, anche se i valori delle grandezze elettriche in gioco sono molto più grandi; l’ultimo fenomeno è determinato invece dall’effetto Joule. Analizziamoli nel dettaglio.
La tetanizzazione
La tetanizzazione è la contrazione involontaria di un muscolo causata da una corrente di sufficientemente elevata per un certo periodo di tempo. Di solito è reversibile e non provoca direttamente gravi conseguenze, ma può indirettamente causare cadute o prolungare il contatto elettrico, portando a situazioni più pericolose.
La “corrente di rilascio” è la massima corrente che consente di staccarsi da un oggetto sotto tensione. A livello internazionale, per correnti alternate a frequenza “industriale” (50 Hz in molti paesi, incluso il nostro), si considera convenzionalmente un valore di circa 10 mA per gli uomini, con valori ipotizzati inferiori per donne e bambini (circa 5 mA). Nei circuiti a corrente continua, i limiti possono essere più alti (fino a 300 mA). In generale, gli effetti sulla salute causati dalla corrente continua e da quella ad alta frequenza sono inferiori rispetto a quelli prodotti dalla corrente a frequenza “industriale”, a pari intensità di corrente, a causa di un fenomeno chiamato “accomodazione”, dove le cellule hanno bisogno di un periodo di recupero prima di rispondere a un nuovo stimolo elettrico. Se gli stimoli sono frequenti o caratterizzati da elevata frequenza, la risposta cellulare è ridotta.
Arresto respiratorio
Correnti superiori alla “corrente di rilascio”, in specifici percorsi attraverso il corpo umano, possono causare contrazione dei muscoli necessari alla respirazione e paralisi dei centri nervosi che la controllano. Questo può portare alla morte per soffocamento o danni cerebrali irreversibili se la corrente non viene interrotta rapidamente (entro alcuni minuti). L’arresto respiratorio contribuisce a circa il 6% delle morti causate da folgorazione. Un intervento efficace, se eseguito prontamente dopo aver messo in sicurezza l’infortunato, è la pratica della respirazione artificiale.
Fibrillazione ventricolare
La causa principale (oltre il 90% dei casi) di morte causata dal passaggio di corrente nel corpo umano deriva da correnti superiori a quelle che provocano tetanizzazione o arresto respiratorio. Quando correnti esterne di intensità e durata adeguate attraversano il cuore, possono causare fibrillazione ventricolare, facendo contrarre in modo caotico le fibre del cuore. Questo impedisce al cuore di pompare il sangue in modo efficace. Una volta avviata, la fibrillazione persiste anche dopo che la corrente che l’ha generata è stata interrotta, richiedendo l’uso tempestivo di un defibrillatore per essere fermata. Il soccorso rapido entro pochi minuti è fondamentale per evitare danni cardiaci e cerebrali o addirittura la morte dell’infortunato.
Ustioni
Le ustioni sono principalmente causate dal riscaldamento generato dal passaggio della corrente attraverso il corpo umano, che si comporta in sostanza come una resistenza elettrica al passaggio della corrente a frequenza industriale. L’aumento di temperatura in zone specifiche è proporzionale al quadrato dell’intensità di corrente per unità di superficie, alla resistenza del tessuto coinvolto e alla durata della corrente (Effetto Joule). La pelle, nei punti di contatto, è particolarmente vulnerabile ad ustioni a causa della sua maggiore resistenza rispetto agli altri tessuti e della concentrazione della corrente nei punti di contatto.
Negli incidenti ad alta tensione, l’effetto termico è la principale causa di danni, comportando la distruzione di tessuti, centri nervosi e arterie. Le ustioni possono verificarsi anche a causa del calore generato da archi elettrici non confinati o dal contatto con componenti elettrici che hanno raggiunto temperature elevate durante il funzionamento. In questi casi l’organismo non è direttamente coinvolto dal passaggio di corrente.
Rischio elettrico sul lavoro
Il passaggio della corrente attraverso il corpo umano provocato dal contatto contemporaneo con parti a tensione differente può provocare dunque diversi effetti fisiopatologici gravi, a volte anche mortali: shock elettrico, folgorazione, elettrocuzione.
Ecco altri possibili eventi dannosi prodotti dall’energia elettrica che possono insorgere sui luoghi di lavoro:
- innesco elettrico degli incendi: può esser causato da sovracorrenti, contatti incerti, archi elettrici, dispersioni e correnti di guasto a terra, effetti della corrente di fulmine;
- innesco elettrico di atmosfere esplosive;
- altri effetti: tra i principali si possono richiamare gli effetti elettrodinamici causati dal passaggio di elevate correnti in conduttori contigui (ad esempio nei casi di cortocircuito in impianti di grossa potenza), o l’effetto di archi elettrici di elevata potenza non confinati.
Gli incendi di matrice elettrica
Qualsiasi conduttore percorso da corrente elettrica determina sempre lo sviluppo di calore dovuto al cosiddetto effetto Joule. Questa nozione è nota dall’esperienza quotidiana, non è infatti atipico notare un surriscaldamento degli apparecchi elettrici ed elettronici di uso comune. Dal punto di vista rigoroso, ogni materiale, anche i conduttori, si oppongono al passaggio delle cariche elettriche, ed in completo rispetto del principio di conservazione dell’energia, parte dell’energia elettrica viene trasformata in energia termica e dunque in calore. In alcuni apparecchi l’effetto Joule è un effetto desiderato ed amplificato allo scopo, si pensi ad esempio ai forni elettrici, alle stufe o agli stessi scaldabagni elettrici, in questi casi la produzione di calore è utile allo scopo dello strumento.
In altri casi, invece, il calore prodotto dal passaggio di corrente è un effetto indesiderato, che oltre a rappresentare una perdita di energia, e dunque una riduzione di efficienza, provoca un aumento di temperatura nei componenti che, se non correttamente gestita, può addirittura comportare l’innesco di incendi. Gli effetti e le conseguenze per i lavoratori sono diverse.
Il datore di lavoro deve provvedere anche a verificare che gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
È noto infatti che una generica reazione di combustione, e dunque, anche le esplosioni, per sussistere determina la necessaria compresenza di 3 fattori costituenti il cosiddetto triangolo del fuoco, ossia: combustibile, comburente e energia di accensione. Una generica miscela esplosiva, combustibile – comburente, può dunque essere innescata da un’energia di accensione che può essere anche di natura elettrica, si pensi ai piani di cucina tradizionali dove la combustione del fornello è garantita dall’innesco prodotto dalla scintilla prodotta dall’elemento piezoelettrico montato.
Rischio elettrico 81/08: obblighi di valutazione del datore di lavoro
Ai sensi dell’art. 80 il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi, tenendo in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta:
- le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti;
- individua i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro
- predispone le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto
Il processo di valutazione e gestione del rischio elettrico derivante dall’applicazione del d.lgs. 81/08, pertanto, è finalizzato, a ridurre tale rischio ad un livello accettabile, in conformità a quanto previsto dalle stesse leggi.
La valutazione del rischio deve tener conto del tipo di attività che espongono il lavoratore al rischio elettrico:
- le attività ordinarie, nelle quali i lavoratori sono considerati utenti generici degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti elettrici messi loro a disposizione;
- le attività specifiche che possono portare i lavoratori ad operare direttamente su parti attive accessibili (in tensione o fuori tensione) di linee o impianti elettrici, o a distanze ravvicinate da esse.
Attività ordinarie
Il datore di lavoro dovrà compiere tutte le azioni necessarie a garantire:
- la realizzazione a regola d’arte di tutto il materiale elettrico reso disponibile, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle condizioni ambientali e di esercizio;
- il corretto utilizzo di tale materiale, volto a prevenire i rischi;
- l’adeguata manutenzione e i necessari accertamenti periodici finalizzati al mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.
In merito al primo punto (sicurezza iniziale), per gli impianti elettrici, ad esempio, si deve verificare la presenza della dichiarazione di conformità alla regola dell’arte ai sensi del D.M. 37/08, correttamente compilata e provvista di tutti gli allegati obbligatori (certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’installatore, progetto, relazione con i materiali installati, ecc.).
Per la protezione dalle scariche atmosferiche, si deve verificare la presenza della valutazione del rischio dovuto al fulmine, eseguita in conformità alle norme tecniche, e, in caso di installazione del sistema di protezione, la presenza del progetto e della dichiarazione di conformità.
In merito al secondo punto (corretto utilizzo), il corretto utilizzo di impianti e componenti elettrici (apparecchi e organi di collegamento mobile) deriva essenzialmente da un’appropriata informazione e formazione del personale, dalla conoscenza adeguata delle specifiche istruzioni d’uso, nonché da un opportuno addestramento, nei casi più complessi.
In merito al terzo punto (manutenzione), il mantenimento delle condizioni di sicurezza conseguite mediante la corretta realizzazione e l’adeguato utilizzo deve essere garantito nel tempo tramite un’idonea manutenzione e accertamenti periodici:
- le verifiche periodiche previste dal d.p.r. 462/2001 relative ai soli impianti di terra e agli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione;
- i controlli (obbligatori) da svolgere in conformità all’art. 86 del d.lgs. 81/08 “secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente”.
La parte 6 della norma CEI 64-8 fornisce indicazioni sulle verifiche periodiche da eseguire sugli impianti elettrici in bassa tensione attraverso esami a vista e prove (funzionali e/o strumentali); tale norma può essere integrata dalle indicazioni della guida CEI 64-14, specifica per le verifiche sugli impianti in bassa tensione. Per locali ad uso medico, si può far riferimento alle prescrizioni della parte 7 della norma CEI 64-8. Per impianti in luoghi con pericolo di esplosione si possono seguire le indicazioni delle norme del comitato tecnico 31 del CEI.
Per le apparecchiature elettriche in generale, ed in particolare per quelle rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione e in quello della Direttiva Macchine, gli accertamenti periodici e la manutenzione devono essere eseguiti in base alle prescrizioni dei libretti di uso e manutenzione rilasciati dal costruttore, che devono essere pertanto disponibili.
Per gli organi di collegamento mobile, in assenza di segnalazioni specifiche di funzionamenti anomali, l’accertamento periodico può consistere essenzialmente in un esame a vista per valutarne l’integrità meccanica, il mantenimento delle caratteristiche di protezione contro i contatti diretti e contro la penetrazione di liquidi ed anche per accertarne il corretto impiego.
Anche per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, sono previsti due tipi di accertamenti periodici:
- le verifiche periodiche richieste dal d.p.r. 462/2001;
- i controlli periodici da svolgere in conformità alle norme tecniche richiamate dall’art. 86 del d.lgs. 81/08. Si utilizzano la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e la guida CEI 81-2.
Attività specifiche
Per lo svolgimento delle attività su parti attive accessibili di impianti o linee elettriche o a distanza ravvicinata da esse, ai fini della corretta gestione del rischio elettrico, è necessario:
- individuare i pericoli in relazione alle distanze dalle parti attive non protette;
- stabilire le modalità di esecuzione più appropriate tenendo conto delle esigenze di continuità di servizio, delle specifiche competenze, attrezzature di lavoro e DPI necessari, nonché delle procedure da adottare sulla base delle indicazioni contenute nelle norme tecniche applicabili.
Come anticipato, il lavoro (non elettrico) nella zona dei lavori in vicinanza è regolato dagli artt. 83 e 117 del d.lgs. n. 81/2008. Operare in tale zona è possibile seguendo la procedura indicata nella norma CEI 11-27.
La norma CEI 11-27 – Lavori su impianti elettrici
La norma CEI 11-27 si applica a tutti i lavori in cui sia riscontrato un rischio elettrico; fornisce prescrizioni e procedure di sicurezza sia per lavori elettrici che per i lavori non elettrici (come i lavori edili) eseguiti tra la distanza limite di vicinanza e quella limite di prossimità da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette come previsto nel D. Lgs. 81/08.
La noma CEI-11-27 “Lavori su impianti elettrici” – giunta all’edizione 2025 – fornisce:
- la definizione delle figure professionali coinvolte nell’attività lavorativa e nella supervisione;
- la determinazione delle distanze di lavoro;
- le indicazioni sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici.
Le prescrizioni della norma CEI 11-27 si applicano:
- ai “lavori sotto tensione” su sistemi di I categoria,
- ai “lavori in prossimità di parti attive”;
- ai “lavori non elettrici”
- ai “lavori fuori tensione” su sistemi di qualunque categoria, così come definiti dalla norma stessa.
Per i “lavori sotto tensione” in sistemi di II e III categoria, le norme tecniche di riferimento sono la CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e la CEI 11-15.
Distanze di sicurezza
La noma CEI 11-27 fissa le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici.
L’art. 83 del D.Lgs 81/2008 infatti vieta i lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La norma considera idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
Nella noma CEI 11-27 troviamo le definizioni e le rappresentazioni di:
- Distanza limite per il lavoro sotto tensione
- Distanza limite di prossimità
- Distanza limite di vicinanza (lavoro non elettrico)
- Distanza di lavoro minima
- Distanza ergonomica
- Distanza dell’apparecchiatura
Figure professionali
Per ciascuna tipologia e metodo di lavoro, la norma CEI 11-27 definisce i compiti, le qualifiche del personale e gli aspetti essenziali da gestire negli interventi. In particolare devono essere individuati i seguenti profili professionali:
- persona esperta (PES): persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
- persona avvertita (PAV): persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
Nel caso di lavoratori dipendenti, l’assegnazione dell’attributo di PES o PAV deve esser fatta dal datore di lavoro, sulla base del possesso di requisiti formativi, esperienza e caratteristiche personali.
Prima di ogni lavoro, inoltre, è necessario che siano definite figure ben precise; il Gestore Impianto (GI), il Responsabile dell’Impianto (R) e il Responsabile del Lavoro elettrico (RLE).
Il Gestore Impianto ha la responsabilità complessiva dell’impianto elettrico, è colui che può decidere di far attuare gli interventi di manutenzione necessari, ed è quindi identificabile ad esempio nel proprietario, datore di lavoro, titolare, ma può essere anche un soggetto terzo designato da essi.
Il Responsabile dell’impianto è la persona che ha la responsabilità dello stesso durante lo svolgimento del lavoro. Si riportano alcuni dei principali compiti ad esso attribuiti dalla norma CEI 11:
- redazione del “piano di lavoro”;
- attuazione delle manovre per la messa in sicurezza dell’impianto prima del lavoro;
- provvedimenti per evitare le richiusure intempestive (nei lavori fuori tensione) nonché apposizione dei cartelli monitori;
- identificazione e delimitazione della parte di impianto interessata dal lavoro;
- mantenimento dell’assetto previsto per lo svolgimento del lavoro;
- consegna dell’impianto elettrico al preposto ai lavori e autorizzazione all’inizio del lavoro;
- ricevimento dell’impianto, a conclusione del lavoro, e ripristino delle normali condizioni di esercizio.
Il Responsabile del Lavoro elettrico è la persona che ha la responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro. La norma gli attribuisce, tra gli altri, i seguenti compiti e responsabilità:
- recepimento e condivisione del “piano di intervento” (ove non redatto direttamente);
- presa in carico dell’impianto elettrico dal responsabile dell’impianto;
- verifica all’inizio e durante l’attività, della sussistenza delle condizioni previste dal piano di intervento;
- assegnazione dei compiti ai lavoratori incaricati;
- illustrazione degli obiettivi dell’intervento e dei compiti assegnati;
- controllo del comportamento dei lavoratori, durante lo svolgimento dei lavori;
- decisioni in merito all’inizio, la continuazione, la sospensione, il termine dei lavori.
L’edizione 2025 (qui le informazioni di dettaglio) della norma ha introdotto altre due figure, l’Unità responsabile dell’impianto (URI) e il Gestore programmazione lavoro (GL).
La prima è la struttura avente il compito di garantire la sicurezza dell’impianto elettrico durante il normale esercizio, provvedendo anche alla pianificazione e programmazione dei lavori sullo stesso.
La seconda è la struttura responsabile della realizzazione del lavoro. La norma specifica i casi e le modalità con cui le figure di URI, RI, URL e RL possono essere fatte coincidere.
È infine necessario verificare che i lavori siano svolti facendo riferimento ai due documenti caratteristici sopra menzionati, il piano di lavoro ed il piano di intervento.
Il piano di lavoro, redatto dal RI individua l’assetto dell’impianto durante i lavori e le manovre da compiere per conseguirlo e mantenerlo, in funzione delle modalità operative e delle misure di prevenzione scelte per l’esecuzione dei lavori.
Il piano di intervento, redatto dall’URL o, in sua assenza dal PL, individua le modalità di svolgimento dei lavori, le misure di sicurezza, le attrezzature da utilizzare e i DPI da adottare.
La redazione del piano di lavoro e del piano di intervento è necessaria in caso di lavori complessi. La valutazione di questa condizione può esser fatta sulla base delle indicazioni della norma CEI 11-27. Per lavori ripetitivi il piano di intervento può essere sostituito da schede di lavoro che ne definiscano le modalità di esecuzione.
Una volta definito l’obiettivo del lavoro, la parte di impianto interessata e la distanza dalle parti attive entro cui è necessario operare, quanto sopra descritto deve consentire di adottare le più opportune modalità di esecuzione, le attrezzature e i DPI necessari, gli adeguati profili professionali delle figure responsabili e degli addetti per poter svolgere in sicurezza i lavori, riconducendoli ad una delle procedure espressamente previste dalla norma:
- lavori fuori tensione;
- lavori sotto tensione;
- lavori in prossimità di parti attive;
- lavori non elettrici.
È importante ricordare che i lavori sotto tensione in sistemi di I categoria (bassa tensione) possono essere eseguiti solo da PES o da PAV che abbiano conseguito l’idoneità a svolgerli. Tale idoneità deve essere attestata dal datore di lavoro sulla base della formazione, dell’addestramento e degli altri requisiti indicati nella norma CEI 11-27.
I lavori sotto tensione nei sistemi di II e III categoria possono essere svolti solo da aziende espressamente autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011.
Formazione
Per l’attribuzione della qualifica di PES e PAV il datore di lavoro deve valutare le conoscenze in ambito elettrico e le esperienze di lavoro dell’addetto, le capacità di riconoscere i rischi e pericoli
relativi ai lavori elettrici, le doti di equilibrio, attenzione e precisione che possono far ritenere l’operatore affidabile.
La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale su argomenti in funzione dell’ambito specifico.
La norma CEI 11-27 prevede una suddivisione in livelli: 1A, 2A, 1B e 2B, e specifica che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante:
- Corsi frontali
- Corsi a distanza in modalità sincrona, ossia corsi in videoconferenza sincrona (non è ammessa invece la modalità e-learning).
Regole da rispettare per eseguire lavori elettrici fuori tensione
- Sezionare completamente la parte di impianto interessata dal lavoro (separarla da tutte le possibili fonti di alimentazione).
- Prendere provvedimenti contro le richiusure.
- Verificare che l’impianto sia fuori tensione.
- Eseguire l’eventuale messa a terra ed in cortocircuito.
- Realizzare le misure di protezione verso eventuali parti attive adiacenti.
Regole da rispettare per eseguire lavori elettrici sotto tensione a contatto in bassa tensione
- indossare guanti isolanti, elmetto dielettrico con visiera di protezione.
- indossare un idoneo vestiario che non lasci scoperto parti del tronco o degli arti.
- realizzare la doppia protezione isolante verso le parti attive in tensione.
Prevenzione per i lavori in vicinanza
In via generale, per prevenire gli infortuni in vicinanza di linee elettriche aeree occorre:
- pianificare in anticipo i lavori da eseguire;
- effettuare sopralluoghi preventivi sul luogo di lavoro;
- verificare l’esistenza di segnaletica di avviso della presenza di parti scoperte in tensione o di linee elettriche aeree;
- evitare errori nelle procedure di lavoro (errori sistematici, errori di esecuzione o negligenza deliberata), come il mancato rispetto delle distanze di sicurezza o la rimozione delle barriere di protezione;
- informare, formare o addestrare i lavoratori;
- attuare controlli da parte del responsabile dei lavori;
- coordinamento tra il responsabile dei lavori e il gestore della linea.
Se il lavoro può spostarsi a distanze inferiori a DV, la norma norma CEI 11-27 prevede di adottare le procedure di lavoro per lavori in prossimità e/o sotto tensione.
Se il lavoro tra DV e DA9 non si svolge in cantiere:
- può essere svolto da PES/PAV evitando di invadere DV, o
- può essere svolto da PEC con attività preventiva o sorveglianza svolta da PES (quest’ultima può essere svolta da PAV), o
- può essere svolto da PEC se l’attività comporta l’uso di mezzi o attrezzature per i quali il pericolo è dovuto soltanto all’altezza da terra nei confronti di una linea sovrastante e avviene ad altezza da terra (inclusa quella della persona e degli attrezzi o mezzi maneggiati) minore di 4 m per linee BT o MT (tens. ≤ 36 kV)
o minore di 3 m per linee AT (tens. > 36 kV), oppure se è necessario superare le precedenti altezze da terra o si devono eseguire lavori in vicinanza in cui il pericolo non è dovuto soltanto all’altezza da terra, il datore di lavoro deve predisporre un documento di valutazione delle distanze e delle altre condizioni di sicurezza da rispettare per operare in sicurezza e non invadere la zona di lavoro in prossimità.
Se il lavoro tra DV e DA9 si svolge in cantiere:
- si devono mantenere le persone, le macchine e le attrezzature a distanza di sicurezza (una distanza tale che il limite DV sia rispettato con un opportuno margine di sicurezza); oppure
- si devono posizionare ostacoli, blocchi, gioghi, ecc. che impediscano l’accesso alla zona di lavoro in prossimità; oppure
- si deve far mettere fuori tensione ed in sicurezza la linea accordandosi con il gestore della stessa.
Se l’attività comporta l’uso di mezzi o attrezzi per i quali il pericolo è dovuto soltanto all’altezza da terra nei confronti di una linea aerea sovrastante, il lavoro può essere svolto da PEC se avviene ad altezza da terra (inclusa quella della persona e degli attrezzi o mezzi maneggiati) minore di 4 m per linee BT o MT (tens. ≤ 36 kV) o minore di 3 m per linee AT (tens. > 36 kV).
Factsheet INAIL su rischio elettrico e lavori in vicinanza di linee aeree (2026)
L’INAIL ha pubblicato un dettagliato factsheet intitolato “Infortuni gravi o mortali con le linee elettriche aeree: prevenzione per i lavori in vicinanza” che, attraverso l’analisi dei dati estratti dal sistema di sorveglianza INFOR.MO. (periodo 2002-2022), fornisce un quadro delle dinamiche infortunistiche e ribadisce le misure di prevenzione e protezione, alla luce del D.Lgs. 81/08 e delle norme tecniche di riferimento (CEI 11-27).
Cassazione Penale 38293/2025 – Rischio elettrico e violazione della norma tecnica CEI 11-27
La Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, n. 38293/2025, ha condannato il datore di lavoro per non aver adottato le cautele previste dalla CEI 11-27 durante il collegamento di una cella frigorifera, causandone un grave infortunio elettrico (ustioni).
Le omissioni riguardavano dispositivi di blocco, sorveglianza e cartellonistica, esponendo i lavoratori a rischi prevedibili. La Corte ha confermato la responsabilità del datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, anche se il lavoratore aveva operato in modo imprudente.
La condotta colposa del lavoratore non ha escluso il nesso causale, essendo l’infortunio il rischio specifico che le norme violate miravano a prevenire. Leggi l’intero articolo.
La norma CEI 78-25 per la valutazione del rischio da arco elettrico (Arc Flash)
Un riferimento fondamentale per il rischio elettrico è la norma CEI 78-25, il riferimento tecnico per adempiere all’obbligo di valutazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 81/08 per quanto riguarda la valutazione specifica del rischio da arco elettrico (Arc Flash), uno dei fenomeni più pericolosi per gli operatori (in grado di generare temperature oltre i 20.000 °C, onde d’urto e radiazioni).
La CEI 78-25 si applica a tutte le attività su impianti elettrici fino a 72 kV in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua (inclusi ambiti emergenti come l’e-mobility, il fotovoltaico e le batterie per UPS) e integra le disposizioni della norma CEI 11-27.
A partire dal 1° settembre 2025 è in vigore il Rapporto Tecnico CEI 78-25:2025, intitolato “Valutazione del rischio da arco elettrico (Arc Flash): metodo di calcolo dell’energia dell’arco, dell’energia incidente, delle distanze di sicurezza e scelta della classe dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”.
Il rapporto tecnico guida il valutatore attraverso quattro fasi operative:
- Valutazione del rischio iniziale e individuazione delle sorgenti.
- Adozione di misure di mitigazione (es. taratura protezioni, relè Arc Flash).
- Valutazione del rischio residuo.
- Scelta dei DPI idonei basata sul calcolo dell’energia incidente (parametri ELIM, ATPV, APC).
La norma fornisce metodi di calcolo specifici (come il metodo semplificato per la Bassa Tensione e il metodo di Ralph H. Lee per la Media Tensione) per determinare l’energia incidente e definire l’Arc Flash Boundary (distanza limite d’arco), oltre la quale il rischio è considerato trascurabile.
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Come valutare correttamente il rischio elettrico
In questo contesto ampio e diversificato è necessario per il datore di lavoro elaborare correttamente la valutazione del rischio al fine di tutelare i lavoratori. In pochi click, grazie al software valutazione rischi, puoi produrre il tuo documento in maniera dettagliata, personalizzata e contestualizzata a seconda dell’attività di riferimento.

Valutazione dei rischi CerTus LdL
Quali DPI adottare per il rischio elettrico
Ai sensi del comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, deve adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di sicurezza.
I DPI da utilizzare in ambienti di lavoro con rischio incendio sono diversi:
- guanti isolanti: rappresentano la prima linea di difesa con le parti sotto tensione; possono essere utilizzati come protezione diretta (lavori a contatto) o secondaria (in abbinamento
ad attrezzi isolanti); - maniche isolanti: utilizzate per prevenire contatti con parti sotto tensione nella parte superiore del braccio;
- elmetto e visiere: utilizzati per la protezione della testa e del viso;
- calzature isolanti: come ad esempio stivali o scarpe che proteggono il lavoratore contro le scosse elettriche impedendo il passaggio di corrente pericolosa attraverso i piedi.
Sanzioni per la violazione delle norme sul rischio elettrico
Le sanzioni per violazioni degli artt. 83 e 117 del D.Lgs. 81/2008 sono l’incarcerazione o l’ammenda per il datore di lavoro e il dirigente. Inoltre, l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale per la mancata adozione di misure organizzative e di procedure a tutela dei lavoratori dai rischi correlati in caso di lavoro in prossimità di linee elettriche
L’art. 27 del d.lgs. 81/2008 introduce una patente da 30 crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (sono esentate le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA pari o superiore alla III, ai sensi del codice contratti pubblici d.lgs. 36/2023).
È prevista una decurtazione di crediti per le violazioni dell’All. I-bis del d.lgs. 81/2008, tra cui, di interesse per i lavori in vicinanza, vi sono:
- la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi;
- i lavori in prossimità di linee elettriche o di conduttori nudi in tensione, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori;
- gli infortuni gravi o mortali occorsi a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Guide e opuscoli INAIL sulla valutazione del rischio elettrico
Factsheet INAIL su rischio elettrico e lavori in vicinanza di linee aeree (2026)
L’INAIL ha pubblicato un dettagliato factsheet intitolato “Infortuni gravi o mortali con le linee elettriche aeree: prevenzione per i lavori in vicinanza” che, attraverso l’analisi dei dati estratti dal sistema di sorveglianza INFOR.MO. (periodo 2002-2022), fornisce un quadro delle dinamiche infortunistiche e ribadisce le misure di prevenzione e protezione, alla luce del D.Lgs. 81/08 e delle norme tecniche di riferimento (CEI 11-27).
Opuscoli INAIL sul rischio elettrico nelle costruzioni e in agricoltura (2025)
Nati dalla collaborazione tra Inail e Enel nell’ambito del protocollo d’intesa volto a realizzare iniziative congiunte per la riduzione dei rischi e la prevenzione di infortuni e malattie professionali, gli opuscoli intendono sensibilizzare lavoratori e imprese del settore “Agricoltura” e “Costruzioni” fornendo informazioni in relazione alla presenza delle reti di distribuzione e diffondendo le principali regole di comportamento per la gestione del rischio elettrico quando ci si trova in prossimità delle infrastrutture elettriche.
Guida INAIL su valutazione e gestione del rischio elettrico (2019)
Come ridurre il rischio elettrico nei lavori su impianti elettrici ad alta tensione (2018)
Oggetto della guida INAIL 2018 è la sicurezza sul lavoro in ogni mansione che possa interessare l’elettricità ad alta tensione; la guida passa in rassegna le disposizioni legislative e le norme per esaminare gli obblighi di legge, i compiti e le responsabilità nella gestione dell’impianto elettrico, nonché le verifiche, i DPI, la formazione, i guasti.
I riferimenti di legge sono ovviamente il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) a partire dal Capo III del Titolo III quindi le norme CEI 11-15 e CEI 11-27 con il recepimento della En 50110-1:2013, il D.M. 4 febbraio 2011.
Nel dettaglio, la guida:
- fornisce alcune disposizioni operative per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici
- dettaglia le singole figure coinvolte nei lavori
- disamina i dispositivi di protezione individuale
- fa il punto sulle disposizioni in materia di formazione per gli addetti ai lavori elettrici e per i lavori in alta tensione (caratteristiche dei corsi, idoneità e abilitazioni)
- introduce alcune considerazioni sui lavori in prossimità di linee elettriche aeree (legislazione e riferimenti normativi ad essi riferiti)
- definisce e regola i concetti di misure, prove, ricerca di guasti
- riporta le novità apportate dalla norma CEI 11-27 ed. 2014
Come ridurre il rischio elettrico nei lavori su impianti elettrici a bassa tensione (2018)
Nl 2018 l’INAIL ha pubblicato una guida per la sicurezza dei lavori su impianti elettrici in bassa tensione con lo scopo di:
- presentare le disposizioni legislative e normative
- riportare esempi e procedure per la sicurezza dei lavoratori
Il documento parte dall’individuazione degli obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione.
Nel dettaglio, distingue i lavori con rischio elettrico, sotto tensione in bassa, media ed alta tensione, in vicinanza di parti attive e analizza il decreto del 4 febbraio 2011 inerente a tutti i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
In particolare, nel capitolo, in cui è considerato solo il lavoro elettrico, si fa riferimento alla sicurezza nell’esecuzione dei lavori elettrici e alla valutazione del rischio con riguardo a:
- condizioni e posto (zona) di lavoro
- condizioni ambientali
- manovre
- procedure di lavoro
- protezione dal fuoco
- rischio esplosione
Fonti utilizzate
- Inail

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/rischio-elettrico-normativa-obblighi-e-valutazione/



