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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Rischio caldo sul lavoro e in cantiere: guida alla valutazione

Rischio caldo sul lavoro e in cantiere: guida alla valutazione

Come valutare il rischio caldo sul lavoro e nei cantieri: norme, obblighi, contenuti DVR, POS, PSC, misure di prevenzione, strumenti di valutazione, infografica, check list, video, esempi da scaricare

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 7 Luglio 2026/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
caldo-anomalo

L’innalzamento delle temperature medie, legato ai cambiamenti climatici, rappresenta una sfida concreta anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in ambito edilizio.

Lavorare in condizioni di calore elevato espone i lavoratori a rischi significativi, tra cui:

  • patologie da calore;
  • aumento degli infortuni, legati alla ridotta capacità di concentrazione e alla stanchezza;
  • calo della produttività, con possibili rallentamenti nelle fasi operative;
  • degrado di materiali e attrezzature, o alterazioni di sostanze chimiche utilizzate nei cantieri.

In questo articolo affrontiamo l’argomento del “Rischio caldo sul lavoro e in cantiere” dando indicazioni per la corretta valutazione.

Per gestire il rischio da calore secondo le nuove disposizioni ti suggerisco di affidarti ad un software piani sicurezza già aggiornato per affrontare correttamente la valutazione del rischio caldo eccessivo, come lo stress termico per temperature elevate.

Indice

  • Cos’è il rischio caldo sul lavoro
  • Quali sono gli effetti del caldo sulla salute dei lavoratori?
  • Quali sono le mansioni a maggiore rischio caldo severo?
  • Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di rischio caldo?
  • Come indicare nel PSC, nel POS e nel DUVRI il rischio da stress termico nei cantieri?
  • POS e PSC: file di esempio con valutazione e relazione del rischio
  • Come fare la valutazione del rischio caldo?
  • Valutazione del rischio da calore: strumenti e metodologie
  • Esempio valutazione rischio microclima (caldo severo)
  • Quali sono le misure di prevenzione per lo stress termico?
  • FAQ sul rischio caldo sul lavoro e in cantiere

Cos’è il rischio caldo sul lavoro

Il rischio caldo è il rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’esposizione a temperature elevate, umidità, irraggiamento solare, scarso ricambio d’aria, attività fisica intensa e uso di indumenti o DPI che ostacolano la dispersione del calore.

Non coincide solo con la temperatura dell’aria. La valutazione deve considerare anche:

  • umidità relativa;
  • radiazione solare;
  • ventilazione;
  • intensità dello sforzo fisico;
  • durata dell’esposizione;
  • abbigliamento e DPI;
  • caratteristiche individuali del lavoratore;
  • acclimatazione;
  • disponibilità di acqua, ombra e pause.

Il rischio può riguardare sia ambienti esterni, come cantieri, agricoltura e manutenzione del verde, sia ambienti interni caldi, come stabilimenti industriali, cucine, fonderie, serre, lavanderie o locali tecnici.

Stress termico, microclima caldo severo e radiazione solare

È utile distinguere tre concetti.

Lo stress termico è la condizione in cui l’organismo fatica a mantenere stabile la temperatura corporea a causa del caldo, dell’umidità, dello sforzo fisico o dell’esposizione solare.

Il microclima caldo severo riguarda ambienti in cui i parametri termici non consentono condizioni di comfort e possono determinare un rischio per la salute. In questi casi possono essere necessari metodi di valutazione specifici, come WBGT o PHS.

La radiazione solare comprende l’esposizione diretta al sole e alle radiazioni UV, con effetti sia termici sia dermatologici e oculari. Le Linee di indirizzo 2025 trattano infatti insieme il rischio da calore e quello da radiazione solare.

Cos’è il microclima?

Il rischio da stress termico è legato al concetto di microclima.

Il microclima, in ambienti di lavoro, è definito come il complesso di parametri fisici e individuali che determinano il benessere termico dei lavoratori dando vita ai cosiddetti scambi termici tra individuo e ambiente di lavoro.

I principali parametri fisici del microclima sono:

  • la temperatura dell’aria;
  • l’umidità relativa;
  • la velocità dell’aria;
  • la radiazione solare.

La combinazione di questi fattori determina la percezione soggettiva del calore e può dare origine a situazioni di stress termico. Una corretta gestione del microclima è quindi essenziale per prevenire malesseri, perdita di concentrazione e, nei casi più critici, patologie da calore.

I parametri individuali, invece, riguardano:

  • attività metabolica dell’individuo;
  • tipologia di abbigliamento;
  • tipologia di mansione svolta.

Per una più completa ed esaustiva analisi del Rischio Microclima, ti consiglio la lettura del focus “Microclima ambiente di lavoro: cos’è, parametri e valutazione”

Ambienti moderati e ambienti severi

In base alle caratteristiche ambientali e alle condizioni microclimatiche si possono avere 2 tipologie di ambienti:

  • ambienti moderati in cui gli scambi termici tra individuo e ambiente consentono di raggiungere condizioni prossime al comfort del benessere termico;
  • ambienti severi, a loro volta distinti in caldi e freddi, in cui le condizioni microclimatiche ottimali non possono essere garantite e l’eccessivo caldo o freddo rappresentano un grave rischio per salute e sicurezza dei lavoratori.
Infografica microclima

Infografica microclima

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Download Gratuito Infografica microclima

Cosa si intende per ambiente termico severo caldo?

Da un punto di vista normativo non esiste alcuna definizione formale di ambiente termico severo.

La norma UNI EN ISO 7730 fa semplicemente riferimento ad “extreme thermal environments”, che rappresentano i campi di applicazione delle norme UNI EN ISO 7243, UNI EN ISO 7933 entrambe riguardanti la valutazione di situazioni di stress da calore e della norma UNI EN ISO 11079  riguardante la valutazione di situazioni di stress da freddo.

Da un punto di vista fisiologico, un ambiente termico “severo” è un ambiente nel quale i meccanismi di termoregolazione del corpo umano, che provvedono al mantenimento costante della temperatura degli organi interni intorno ai 37°C sono fortemente sollecitati, ed in casi estremi possono anche non essere sufficienti ad evitare gravi compromissioni temporanee o permanenti delle funzioni dell’organismo.

Per scopi pratici conviene definire come “severo” un ambiente termico nel quale l’insorgenza nel soggetto esposto di uno stress termico (ipertermia o disidratazione in ambienti caldi, ipotermia negli ambienti freddi) può riscontrarsi  nell’ambito dell’attività  lavorativa abitualmente svolta.

Gli ambienti di lavoro che possono presentare microclimi severi caldi sono quelli legati a:

  • lavorazioni all’aperto d’estate quali cantieri, cave, o le attività connesse all’agricoltura;
  • attività svolte in sotterraneo ed in miniera;
  • industrie ove si effettuano lavorazioni a caldo di metalli (fonderie, acciaierie) o di altri materiali, come nel processo di vulcanizzazione della gomma siliconica, o nella produzione di ceramica, sanitari, stoviglieria, laterizi (vaserie, mattonifici, ecc..).

Analisi preliminare del microclima

Per gli ambienti indoor il primo passaggio consiste nel verificare se esistono vincoli produttivi che impediscono il raggiungimento del comfort termico.

Se non ci sono tali vincoli (come in uffici, scuole, negozi), l’obiettivo deve essere proprio il comfort termico, per esempio tramite:

  • climatizzazione;
  • ventilazione;
  • isolamento dell’ambiente;
  • schermature;
  • riorganizzazione degli spazi.

In questi ambienti, dove possono esserci persone più sensibili (anziani, bambini, soggetti fragili), si dovrebbero rispettare gli standard più elevati, cioè quelli degli edifici di categoria A secondo la norma EN 16768-2, che assicurano condizioni molto vicine alla neutralità termica.

Negli ambienti all’aperto, invece, il rischio microclimatico è sempre presente, perché le condizioni sono direttamente influenzate dal clima esterno, e quindi si può verificare stress da caldo.

Per una prima verifica della presenza di criticità microclimatiche, sia al chiuso che all’aperto, si può usare una lista di controllo proposta dalla linee di indirizzo 2025 che considera diversi fattori:

  • temperatura dell’aria: è troppo alta (>28 °C) o troppo bassa (<12 °C)? Ci sono sbalzi durante la giornata? È influenzata dal meteo?
  • temperatura radiante: ci sono sorgenti di calore legate al ciclo produttivo? Sono presenti vetrate, tetti trasparenti etc. che includono disagio termico nell’ambiente?
  • umidità: ci sono macchine che producono vapore? L’aria è troppo secca (umidità <30%) o troppo umida (muffa, condensa)?
  • flussi d’aria: ci sono spifferi, correnti d’aria fastidiose?
  • sforzo fisico: si lavora sotto sforzo in ambienti caldi? O seduti in ambienti freddi?
  • DPI e abbigliamento da lavoro: si usano dispositivi di protezione (maschere, tute, guanti)? Gli indumenti sono impermeabili o inadatti a condizioni climatiche variabili?

Se anche una sola voce della lista riceve un “Sì”, è necessario fare una valutazione specifica del rischio per correggere i problemi individuati e mettere in atto le misure di tutela.

Se il problema microclimatico non è causato da esigenze produttive, il datore di lavoro ha l’obbligo – secondo l’Allegato IV del D.Lgs. 81/08 – di ripristinare il comfort termico, intervenendo su climatizzazione e isolamento dell’ambiente.

Quali sono gli effetti del caldo sulla salute dei lavoratori?

Il caldo intenso può compromettere la salute e la sicurezza delle persone, ridurre la capacità di concentrazione, aumentare la probabilità di errori e infortuni e, nei casi più gravi, causare colpi di calore o patologie correlate.

L’esposizione prolungata a temperature elevate può causare diverse patologie, note come malattie da calore e tali condizioni possono variare per gravità, ma tutte richiedono attenzione e interventi tempestivi.

  • Dermatite da sudore:
    • è una condizione causata da un’eccessiva sudorazione, che provoca irritazione cutanea, prurito e la comparsa di piccole vescicole o papule. Le zone più colpite sono collo, ascelle, parte superiore del torace, inguine, sotto il seno e pieghe del gomito;
    • cosa fare: è fondamentale spostarsi in un ambiente più fresco e asciutto e la zona interessata va mantenuta pulita e asciutta. È sconsigliato l’uso di creme o unguenti, che potrebbero aggravare l’irritazione.
  • Crampi da calore:
    • si manifestano con dolori muscolari, dovuti alla perdita di liquidi e sali minerali attraverso la sudorazione intensa;
    • cosa fare: reintegrare i sali persi con soluzioni saline o integratori specifici e nei casi più gravi può essere necessaria la reidratazione endovenosa. È utile anche massaggiare i muscoli interessati per alleviare il dolore.
  • Squilibri idrominerali:
    • sono causati da una sudorazione eccessiva senza un’adeguata reintegrazione di liquidi e sali, soprattutto sodio. I sintomi includono: debolezza improvvisa, irritabilità, sonnolenza, sete intensa, pelle e mucose secche, pressione arteriosa bassa;
    • cosa fare: è essenziale incoraggiare il lavoratore a bere molta acqua e, in caso di forte sudorazione, a reintegrare anche i sali minerali attraverso snack salati o integratori. Se i sintomi persistono, contattare il medico competente. In caso di peggioramento, chiamare il 112 o il 118.
  • esaurimento o stress da calore:
    • si verifica quando il sistema di termoregolazione dell’organismo non riesce più ad adattarsi allo stress termico, soprattutto nei soggetti non acclimatati sottoposti a sforzi intensi. I sintomi possono includere: mal di testa, nausea, vertigini, debolezza, irritabilità, confusione, intensa sudorazione e temperatura corporea elevata (oltre 40 °C);
    • cosa fare: spostare il lavoratore in un luogo fresco e ventilato, farlo bere a piccoli sorsi se non ha nausea, alleggerire l’abbigliamento e raffreddare il corpo con acqua fredda su testa, collo, viso e arti. È importante una valutazione medica tempestiva. Se le condizioni peggiorano, allertare subito i soccorsi (112/118) e non lasciare mai solo il lavoratore.
  • colpo di calore:
    • è la forma più grave tra le malattie da calore e rappresenta una vera emergenza medica e si verifica quando la termoregolazione dell’organismo fallisce e la temperatura corporea supera i 40 °C, provocando gravi danni agli organi interni e, nei casi estremi, la morte;
    • segni e sintomi: pelle secca e molto calda (perché la sudorazione si arresta), alterazioni dello stato mentale (come delirio), iperventilazione, tachicardia, aritmie, rabdomiolisi, insufficienza d’organo, perdita di coscienza, fino allo shock;
    • cosa fare: chiamare immediatamente il 112/118 e in attesa dei soccorsi, spostare il lavoratore in un’area ombreggiata, rimuovere gli indumenti non necessari, bagnare il corpo con acqua fredda (utilizzando ad esempio asciugamani bagnati) e favorire la ventilazione per accelerare il raffreddamento.

Per contrastare gli effetti e i rischi legati al caldo nei luoghi di lavoro, l’Inail ha pubblicato un protocollo volto a promuovere le buone pratiche per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il protocollo affronta vari i punti che vanno dalla valutazione dei rischi alla sorveglianza sanitaria fino alle strategie di prevenzione e protezione.

Nello specifico, il datore di lavoro nella valutazione del rischio deve tener conto:

  • ondate di calore, temperature alte o percepite tali ed effetti sulla salute;
  • fattori che contribuiscono all’insorgenza delle patologie da calore;
  • fattori di rischio.

Ondate di calore

Durante le ondate di calore le patologie più ricorrenti associate alle alte temperature ambientali possono essere:

  • colpo di sole (rossore e dolore cutaneo, edema, vescicole, febbre, cefalea);
  • crampi da calore (spasmi dolorosi alle gambe e all’addome, sudorazione);
  • esaurimento da calore (abbondante sudorazione, astenia, cute pallida e fredda, polso debole, temperatura normale);
  • colpo di calore (temperatura corporea superiore a 40 °C, pelle secca e calda, polso rapido e respiro frequente, stato confusionale, deliri o convulsioni, possibile perdita di coscienza).

Fattori che contribuiscono all’insorgenza delle patologie

I fattori che contribuiscono all’insorgenza delle patologie sono:

  • alta temperatura dell’aria e alti tassi di umidità;
  • basso consumo di liquidi;
  • esposizione diretta al sole (senza ombra);
  • movimento d’aria limitato (assenza di aree ventilate);
  • attività fisica intensa;
  • alimentazione non adeguata;
  • insufficiente periodo di acclimatamento;
  • uso di indumenti pesanti e dispositivi di protezione;
  • condizioni di suscettibilità individuale.

Fattori di rischio

I fattori di rischio si dividono in

  • individuali:
    • età (˃ 65 anni);
    •  presenza di patologie croniche (BPCO, diabete, cardiopatie, malattie neurologiche); assunzione di alcuni farmaci;
    • gravidanza;
    • alterazione dei meccanismi fisiologici di termoregolazione.
  • correlati con lo svolgimento della mansione:
    • lavoro con esposizione diretta al sole, ad alte temperature o percepite tali;
    • scarso consumo di liquidi;
    • lavoro fisico pesante e/o ritmo di lavoro intenso;
    • pause di recupero non determinabili;
    • abbigliamento protettivo pesante o equipaggiamento ingombrante.

Per affrontare in modo efficace questi rischi, è fondamentale adottare una serie di misure organizzative e preventive che tutelino i lavoratori e garantiscano condizioni di lavoro sicure e salubri.

Il documento “Lavoro d’estate in condizioni di temperatura elevata: il rischio di colpo da calore” pubblicato dallo SPISAL (servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro) di Padova  offre una panoramica completa su come prevenire e gestire questo rischio.

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Download Gratuito Il rischio da colpo di calore

Quali sono le mansioni a maggiore rischio caldo severo?

L’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico in determinate mansioni. Le mansioni maggiormente interessate da tali fenomeni sono quelle che comportano attività non occasionale all’aperto nei seguenti settori:

  • edilizia civile e stradale;
  • cantieri temporanei o mobili;
  • agricoltura e florovivaismo;
  • manutenzione del verde;
  • cave e comparto estrattivo;
  • logistica e movimentazione merci all’aperto;
  • lavori su coperture;
  • posa di asfalti e bitumi;
  • attività marittime e balneari;
  • lavorazioni industriali con fonti di calore;
  • lavori in serre, cucine, fonderie, lavanderie e ambienti confinati caldi.

Nei cantieri edili il rischio è particolarmente rilevante perché spesso si combinano esposizione solare, sforzo fisico, superfici riflettenti, uso di DPI, lavorazioni in quota e necessità di coordinamento tra più imprese.

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Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di rischio caldo?

Come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli derivanti da microclima sfavorevole (in particolare ambienti troppo caldi) e dall’esposizione diretta alla radiazione solare (soprattutto per i lavoratori outdoor).

Il datore di lavoro è tenuto ad attivare un processo di prevenzione strutturato, che prevede:

  • valutazione dei rischi legati alle alte temperature e alla radiazione solare;
  • aggiornamento di DVR, POS o PSC quando necessario;
  • individuazione di misure di prevenzione e protezione;
  • controllo dell’efficacia delle misure adottate e miglioramento continuo, con particolare attenzione ai lavoratori più suscettibili.

La valutazione deve essere effettuata tenendo conto sia dei requisiti minimi previsti nell’Allegato IV del Testo Unico (che disciplina le caratteristiche degli ambienti di lavoro), sia di quanto stabilito all’art. 180, che include il microclima tra gli agenti fisici da monitorare.

In presenza di attività esposte a caldo intenso o radiazione solare, il datore di lavoro deve:

Obbligo Documento da aggiornare Azione pratica
Valutare il rischio caldo DVR Analizzare mansioni, orari, luogo di lavoro, condizioni meteo, carico fisico, DPI e lavoratori vulnerabili
Gestire il rischio nei cantieri POS e PSC Inserire misure per pause, acqua, ombra, turnazioni, emergenze e coordinamento
Informare e formare i lavoratori Piano formativo Spiegare sintomi, comportamenti corretti e procedure di segnalazione
Attivare misure preventive Procedure aziendali Rimodulare orari, prevedere pause, aree ombreggiate, idratazione e sorveglianza
Monitorare il rischio Procedure operative Usare strumenti previsionali come Worklimate, PAF o bollettini meteo

Quando le attività devono essere sospese?

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la possibilità, e in alcuni casi la necessità, di sospendere temporaneamente le lavorazioni.

Quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per la salute e sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro deve valutare la sospensione delle attività.

Analogo obbligo di intervento grava sul preposto, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 81/2008, quando rilevi condizioni di pericolo durante l’attività lavorativa.

La sospensione, quindi, non va interpretata come una misura eccezionale o discrezionale, ma come possibile misura di prevenzione da adottare quando le altre soluzioni organizzative non sono sufficienti a ridurre il rischio a un livello accettabile.

A quali responsabilità va incontro il datore di lavoro?

La responsabilità del datore di lavoro e dei soggetti della sicurezza sussiste quando l’evento lesivo sia riconducibile a carenze prevenzionistiche e organizzative, salvo che la condotta del lavoratore presenti caratteri di abnormità, imprevedibilità e totale autonomia tali da interrompere il nesso causale.

Le recenti pronunce della Cassazione confermano che il rischio da calore nei cantieri costituisce un fattore prevedibile che deve essere valutato e gestito attraverso specifiche misure organizzative, tecniche e procedurali.

Cassazione Penale 14578/2026 – Colpo di calore in cantiere: le conseguenze dell’infortunio restano imputabili al datore anche lungo tutta la catena sanitaria

Con la sentenza n. 14578/2026, la Corte di Cassazione affronta un caso particolarmente significativo in materia di sicurezza sul lavoro, legato al decesso di un lavoratore colpito da un grave colpo di calore durante l’attività in cantiere. La pronuncia assume rilievo perché la Corte non limita la propria analisi al momento dell’infortunio iniziale, ma considera l’intera evoluzione clinica successiva. Dopo il malore, infatti, il lavoratore era stato ricoverato in ospedale, dove il quadro sanitario si era progressivamente aggravato a causa di complicazioni e infezioni contratte durante la degenza, fino al decesso.

Secondo i giudici, il rischio derivante dalle elevate temperature nei cantieri deve essere considerato un rischio tipico e prevedibile dell’attività edilizia, soprattutto durante i mesi estivi. Per questo motivo il datore di lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure organizzative e preventive, non potendo considerare il caldo come un semplice evento naturale imprevedibile.

La Corte valorizza in particolare l’art. 96 del D.Lgs. 81/2008, evidenziando che la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche costituisce un obbligo concreto e operativo. Da ciò deriva la necessità di inserire il rischio da calore nella valutazione dei rischi aziendali, nel POS e nel PSC, prevedendo misure come rimodulazione degli orari di lavoro, pause frequenti, zone d’ombra, idratazione e diversa organizzazione delle lavorazioni.

Uno degli aspetti più innovativi della decisione riguarda il nesso causale. La Cassazione chiarisce infatti che le infezioni ospedaliere e le complicazioni sopravvenute non interrompono automaticamente il collegamento tra l’evento iniziale e il decesso finale. Se il percorso clinico deriva dall’infortunio originario, la responsabilità datoriale permane anche quando il decesso si verifica a distanza di tempo.

La sentenza consolida quindi il principio secondo cui la sicurezza deve essere valutata lungo tutto il ciclo dell’evento lesivo, dalla prevenzione iniziale fino alla gestione delle conseguenze sanitarie successive.

Leggi l’approfondimento

Cassazione Penale 4813/2025 – Colpo di calore in cantiere riconducibile a carenze del POS

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4813/2025 si pronuncia sulla responsabilità del CSE per lesioni gravissime da colpo di calore in cantiere, causate da carenze organizzative e mancata prevenzione,

L’episodio si è verificato in un cantiere, dove il lavoratore era impegnato nella posa di micropali per la costruzione di un nuovo complesso, dopo la demolizione di un albergo. L’area di lavoro risultava esposta al sole senza zone d’ombra, salvo una baracca non climatizzata, che presentava una temperatura interna superiore a quella esterna. Quel giorno le condizioni atmosferiche erano particolarmente avverse, con una temperatura di 37 gradi e un tasso di umidità dell’88%.

Durante l’attività lavorativa, il lavoratore è stato colpito da un malore causato da un colpo di calore ed è stato ricoverato in terapia intensiva con gravi lesioni, riportando un danno biologico permanente dell’87%. Le lesioni sono state collegate alla condotta colposa del datore di lavoro e del CSE, che non avrebbero verificato l’adeguatezza del POS in relazione ai rischi atmosferici.

L’accusa sostiene che il CSE abbia omesso di verificare l’adeguatezza del POS riguardo ai rischi legati a condizioni meteorologiche avverse, come i colpi di calore e alle conseguenti sollecitazioni fisiche subite dai lavoratori. La mancata previsione di turnazioni e l’utilizzo di attrezzature metalliche senza adeguata protezione costituiscono fattori di rischio non gestiti. I giudici hanno escluso che il comportamento del dipendente fosse abnorme o tale da interrompere il nesso causale.

La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando diversi motivi, tra cui la violazione delle norme processuali penali per la delega al vice procuratore onorario, ritenuta non conferibile per reati inerenti la sicurezza sul lavoro. Viene contesta, inoltre, l’utilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa, acquisito con il consenso delle parti, ma interrotto nel controesame, violando il diritto alla difesa.

Inoltre, la difesa sostiene che il CSE non fosse obbligato a vigilare costantemente sul cantiere, compito spettante invece al preposto della ditta esecutrice. Viene sottolineata anche la presenza di una zona boscata idonea a fornire riparo, la cui esistenza non era stata adeguatamente considerata in fase di giudizio.

La Suprema Corte si era già pronunciata su fattispecie relative alla idoneità di un POS (Cassazione pen. n.45862/2017). Tuttavia, come affermato dai giudici che hanno emesso la sentenza, il controllo sull’idoneità del POS non deve limitarsi alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità della lavorazione con i mezzi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità della lavorazione stessa con le caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall’impresa.

Nel caso in esame, l’infortunio era riconducibile a carenze organizzative generali, facilmente prevedibili: l’opera di demolizione e ricostruzione, nell’arco di un periodo estivo, di un edificio. Le fonti di pericolo non previste erano tutte riconducibili all’ambiente di lavoro e alle modalità in cui sono organizzate le attività, non a rischi propri dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo: solo in questi casi il CSE sarebbe esente da responsabilità (Cassazione pen. n.3288/2017).

Dunque, se è vero che il CSE ha un ruolo di vigilanza sulla configurazione delle lavorazioni, è altrettanto vero che è tenuto al controllo sulla osservanza delle diposizioni contenute nel PSC, nonché sull’applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori. É fondamentale, quindi, la scrupolosa verifica dell’idoneità del POS, nella assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC e nella assicurazione dell’adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (Cassazione pen. n.2845/2020).

La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, stabilendo che l’alta vigilanza sulla corretta osservanza del POS è parte integrante delle sue responsabilità. Le carenze organizzative riscontrate (tra cui l’assenza di adeguati ripari dal sole e l’esposizione prolungata al calore) sono state giudicate come fattori prevedibili e prevenibili.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione 4813/2025 - Responsabilità del CSE per lesioni gravi da colpo di calore in cantiere

Come indicare nel PSC, nel POS e nel DUVRI il rischio da stress termico nei cantieri?

Nel settore edile, le attività lavorative si svolgono prevalentemente all’aperto e in condizioni ambientali spesso sfavorevoli, rendendo i lavoratori particolarmente vulnerabili allo stress da calore e all’esposizione alla radiazione solare.

Durante la stagione estiva, il rischio aumenta considerevolmente, soprattutto quando le temperature elevate si sommano a sforzi fisici intensi e all’utilizzo di attrezzature o dispositivi di protezione individuale che ostacolano la dispersione del calore corporeo.

Non tutte le attività comportano lo stesso livello di esposizione, ma alcune lavorazioni tipiche del comparto edile sono particolarmente a rischio. Tra queste si segnalano:

  • montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi;
  • costruzione o rifacimento di coperture, incluse attività di lattoneria e installazione di impianti fotovoltaici;
  • bonifica, rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto;
  • lavori stradali, asfaltature e rifacimento della segnaletica;
  • lavori di edilizia o ingegneria civile elencati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso di cantieri temporanei o mobili, disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, il rischio derivante dallo stress termico deve essere trattato in modo puntuale all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), per quanto riguarda le attività interferenti, e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), per le lavorazioni specifiche di ciascuna impresa appaltatrice.

Per i lavori connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, ex art. 26 del D.lgs. 81/2008, il rischio di esposizione al microclima deve essere gestito attraverso la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

Tali documenti devono riportare non solo l’analisi del rischio ma anche le misure di prevenzione e protezione adottate, evidenziando il processo decisionale alla base della loro implementazione.

In entrambi i casi il D.L. committente dovrà fornire al D.L. appaltante tutte le informazioni utili alla valutazione e prevenzione mettendo comunque a disposizione luoghi di lavoro che presentino caratteristiche di salute e sicurezza.

Nelle attività ricadenti nel Titolo IV “Cantieri”, definite all’Allegato X del D.lgs. 81/2008, il Coordinatore per la progettazione (CSP) all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima; in questo comparto riveste particolare importanza il rischio microclimatico nelle lavorazioni all’aperto, legato anche a ondate di calore estivo o ad inverni rigidi.

Ad esempio occorrerà verificare che vi possano essere a disposizione luoghi di ristoro adeguati per le pause contro il clima rigido invernale, o che in caso di ondate di calore estive si possano variare l’inizio delle lavorazioni e la durata delle pause.

Il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) dovrà adottare le misure previste nel PSC allo sviluppo temporale del cantiere, anche in relazione all’agente microclima.

I datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno aggiornare e integrare i propri POS, prevedere misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere (idoneità dei DPI alla stagione in corso, possibilità di pause, o anticipo/posticipo delle lavorazioni, fornitura di bevande, accesso all’ombra etc.) e strategie gestionali più adatte al cantiere in questione facendo riferimento almeno alle linee di indirizzo 2025.

Gli RSPP e i CSP/CSE devono consultare quotidianamente Worklimate per il Comune di cantiere, recepire i vincoli regionali nel POS e documentare puntualmente le misure adottate nei giorni di allerta.

Per i lavori connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, ex art. 26 del D.lgs. 81/2008, il committente dovrà fornire dettagliate indicazioni in merito all’eventuale rischio microclima degli ambienti di lavoro presso i quali si svolgerà l’appalto (presenza o meno di impianti per la climatizzazione, di particolari vincoli microclimatici legati alla attività produttiva, necessità lavorative che possono incidere sul dispendio metabolico, necessità di indossare DPI specifici, …) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, dovranno cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, mettendo in atto tutte le misure preventive di propria competenza. Di tale processo, valutativo e decisionale dovrà essere trovato formale riscontro nel DUVRI, elaborato dal datore di lavoro della ditta committente e sottoscritto da tutti i datori di lavoro che interverranno nell’appalto.

Cosa deve prevedere il PSC?

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima e prevedere:

  • fasi lavorative più esposte al caldo;
  • aree di cantiere prive di ombra;
  • lavorazioni da evitare nelle ore più calde;
  • criteri per la sospensione o rimodulazione delle attività;
  • disponibilità di acqua potabile;
  • aree ombreggiate o locali di ristoro;
  • coordinamento tra imprese;
  • gestione delle emergenze;
  • procedure in caso di malore;
  • aggiornamento in funzione delle condizioni meteo.

Cosa deve prevedere il POS?

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere e indicare:

Nel POS l’impresa deve indicare almeno:

  • mansioni esposte;
  • orari di lavoro e turnazioni;
  • pause programmate;
  • disponibilità di acqua;
  • DPI idonei alla stagione;
  • procedure per lavoratori non acclimatati;
  • formazione specifica;
  • misure per lavoratori fragili;
  • modalità di controllo delle condizioni climatiche;
  • procedure di primo soccorso.

Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a monitorare quotidianamente le condizioni climatiche, facendo fede al portale ministeriale www.salute.gov.it/caldo e attivare un controllo preventivo costante, che consenta di adottare tempestivamente le misure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori, compresi gli studenti in tirocinio.

Le imprese sono tenute ad integrare i rispettivi POS (Piani Operativi di Sicurezza) prendendo a riferimento almeno le linee di indirizzo 2025 e devono definire le misure gestionali che intendono attuare nel cantiere specifico.

A tale scopo le linee di indirizzo 2025 forniscono:

  • la scheda di integrazione del POS alle misure di Prevenzione e Protezione per la prevenzione del colpo di calore;
  • la scheda di autovalutazione per il comparto edile.

La scheda di integrazione POS prevede:

  • variazione degli orari di lavoro;
  • eventuale autorizzazione comunale per lavorazioni in orario notturno o anticipato;
  • pause di recupero in ambiente termicamente moderato;
  • ombrelloni, gazebo o altri dispositivi ombreggianti;
  • acqua fresca disponibile;
  • accordi con pubblici esercizi vicini;
  • frigo portatile;
  • ombreggiamento dei mezzi d’opera;
  • organizzazione delle lavorazioni in modo da evitare il sole diretto;
  • DPI compatibili con la traspirazione;
  • piano di emergenza con coordinate geografiche e procedure chiare;
  • condivisione delle misure con il medico competente.

Esempi di misure organizzative

Le misure più efficaci sono spesso organizzative. Tra queste:

  • anticipare l’inizio delle lavorazioni;
  • evitare le attività più pesanti tra tarda mattinata e pomeriggio;
  • aumentare la frequenza delle pause;
  • alternare i lavoratori nelle mansioni più gravose;
  • predisporre zone d’ombra;
  • garantire acqua fresca vicino alle postazioni;
  • ridurre il lavoro isolato;
  • verificare quotidianamente le previsioni;
  • sospendere le attività quando il rischio diventa non accettabile.

Le misure devono essere definite prima dell’esposizione e non solo dopo la comparsa dei sintomi.

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POS e PSC: file di esempio con valutazione e relazione del rischio

INL raccomanda, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, di porre particolare attenzione alla presenza nel DVR e nel POS della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. n. 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Di seguito ti fornisco un file relativo a un PSC (piano di sicurezza e coordinamento) e uno relativo al POS (piano operativo di sicurezza), elaborati entrambi con il software piani di sicurezza in cui è stata effettuata la valutazione del rischio microclima con metodo PHS.

Puoi aprire i file con la versione trial gratuita e provare il software piani sicurezza completo per 30 giorni.

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Download Gratuito Esempi POS e PSC microclima caldo severo

Come fare la valutazione del rischio caldo?

Come detto, il rischio da stress termico deve essere oggetto di specifica valutazione nel DVR e, nei cantieri, anche nel POS ove applicabile.

La valutazione deve considerare almeno:

  • lavorazioni svolte all’aperto in modo non occasionale;
  • attività eseguite nelle ore più calde e soleggiate della giornata;
  • mansioni con intenso sforzo fisico;
  • uso di DPI o indumenti che possono aumentare il carico termico;
  • ubicazione del luogo di lavoro;
  • caratteristiche soggettive dei lavoratori, come età, condizioni di salute, genere e fragilità individuali.

Tuttavia, la sola presenza del rischio nel DVR non è sufficiente. Gli ispettori verificheranno anche l’effettiva attuazione delle misure previste: organizzazione del lavoro, pause, disponibilità di acqua, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e coinvolgimento degli RLS/RLST.

Norme di riferimento

La normativa di riferimento per effettuare una corretta valutazione del rischio microclima (caldo severo) è il D.Lgs. 81/2008 con riferimento alle seguenti disposizioni:

  • l’articolo 28: obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi per salute e sicurezza, inclusi quelli da microclima e radiazione solare.
  • il titolo VIII capo I del D.Lgs. 81/08: il microclima è riconosciuto come uno degli agenti di rischio fisico.
  • l’allegato IV del D.Lgs.. 81/08: contiene requisiti relativi agli ambienti di lavoro, tra cui temperatura e umidità.
  • gli articoli 181-186: si applicano in assenza di un capo specifico dedicato a microclima e radiazione solare.
  • l’articolo 184: impone informazione e formazione dei lavoratori esposti ad agenti fisici.
  • l’articolo 185: disciplina la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti fisici.
  • l’articolo 41: richiamato per la sorveglianza sanitaria, anche su richiesta motivata del lavoratore.
  • l’articolo 45: rilevante per la predisposizione delle misure di primo soccorso.

Bisogna poi considerare le norme UNI e i relativi metodi da adottare a seconda degli ambienti.

  • freddo severo: UNI EN ISO 11079 – metodo IREQ;
  • caldo severo: UNI EN ISO 7933- metodo PHS;
  • ambienti moderati: UNI EN ISO 7730 – metodo PMV/PPD;
  • stima dell’isolamento termico dell’abbigliamento: UNI EN ISO 9920;
  • ambienti termici moderati e indici PMV/PPD: UNI EN ISO 7730;
  • strumenti e metodi di misura delle grandezze fisiche: UNI EN ISO 7726.

Le linee di indirizzo 2025 contro il rischio calore

Le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare – approvate il 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni – offrono un quadro di riferimento utile per affrontare il rischio da stress termico in modo sistematico e coerente.

Il documento fornisce un quadro operativo per aiutare datori di lavoro, RSPP, medici competenti, coordinatori della sicurezza, preposti e operatori della prevenzione a gestire i rischi connessi a calore estremo e radiazione solare.

L’impostazione è chiaramente prevenzionistica: il rischio da calore e quello da radiazione solare devono essere trattati come rischi lavorativi a tutti gli effetti, da valutare, prevenire, monitorare e aggiornare nel tempo.

Oltre al contesto normativo, le linee di indirizzo esaminano in via preliminare i fattori favorenti il rischio da calore e radiazione solare e gli effetti sulla salute.

Si passa poi alle indicazioni specifiche per la sorveglianza sanitaria, l’analisi preliminare alla valutazione del rischio, gli strumenti di ausilio e gli indici per la valutazione del rischio e infine alle raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare.

Ecco una sintesi delle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo e il testo ufficiale in PDF, disponibile per il download gratuito.

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Download Gratuito Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare (2025)

Il 2 luglio 2025 Ministero del Lavoro e Regioni hanno sottoscritto un Protocollo quadro per gestire i rischi lavorativi derivanti da condizioni climatiche estreme nei luoghi di lavoro. Pur non avendo immediata forza di legge, il testo è stato recepito mediante decreto ministeriale e implementato tramite accordi nazionali, territoriali o aziendali.

Il Protocollo integra il Testo Unico sulla sicurezza (DLgs 81/2008), aggiornando gli obblighi di valutazione del rischio (art. 28) per includere rischi microclimatici e radiazioni solari (art. 180), su:

  • Informazione/formazione
  • Sorveglianza sanitaria
  • Abbigliamento/indumenti/dpi
  • Riorganizzazione turni e orari di lavoro
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Download Gratuito Protocollo emergenze climatiche 2025

Le ordinanze regionali contro il rischio caldo

Durante l’estate, la crescente incidenza di infortuni legati al caldo spinge molte regioni a vietare i lavori all’aperto nelle ore in cui il caldo intenso potrebbe arrecare danni alla salute dei lavoratori.

Lo fanno con apposite ordinanze che riguardano, appunto, i lavori all’aperto nelle ore pomeridiane in diversi settori come l’edilizia, l’agricoltura e il florovivaismo (in alcuni casi si parla anche di “lavorazioni affini” o “lavori usuranti”).

Le ordinanze impongono l’obbligo – per i lavoratori a rischio climatico alto – di non svolgere la prestazione di lavoro di cui al proprio contratto nelle ore più calde della giornata (generalmente dalle 12:30 alle 16:00) e nei giorni in cui il rischio di esposizione al sole è classificato come “alto” in base ai dati del Progetto Worklimate dell’Inail..

Per rischio alto si intende una temperatura all’ombra maggiore di 30° e una condizione di umidità relativa maggiore del 70%.

Le ordinanze regionali non sono applicate a tutti i dipendenti, ma specificamente a coloro che sono esposti al sole e che svolgono attività fisica intensa.

La violazione di queste ordinanze da parte dei datori di lavoro comporta le sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale in tema di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro), salvo che il caso non costituisca un illecito penale più grave.

Ordinanze regionali Rischio Caldo 2026

Regione Durata
Lazio 22/05 – 15/09
Umbria 27/05 – 15/09
Toscana 28/05 – 31/08
Liguria 28/05 – 31/08
Puglia 29/05 – 15/09
Piemonte 30/05 – 31/08
Emilia Romagna 03/06 – 15/09
Abruzzo 09/06 – 31/08
Lombardia 10/06 – 23/09
Calabria 10/06 – 30/09
Sicilia 12/06 – 31/08
Basilicata 15/06 – 15/09
Friuli-Venezia-Giulia 16/06 – 15/09
Veneto 17/06 – 31/08
Sardegna 17/06 – 31/08
Molise 17/06 – 15/09
Campania 21/06 – 31/08
Marche 24/06 – 31/08

Valutazione del rischio da calore: strumenti e metodologie

Per la valutazione dei rischi da stress termico, si può distinguere tra strumenti previsionali e metodologie tecniche più approfondite.

Heat Index

L’indice di calore considera temperatura e umidità relativa. È semplice e cautelativo, ma non tiene conto di elementi fondamentali come:

  • attività fisica;
  • abbigliamento;
  • DPI;
  • irraggiamento;
  • acclimatamento.

Per questo è utile come primo riferimento, ma non basta per una valutazione completa del rischio lavorativo.

Worklimate

Il portale Worklimate fornisce previsioni di allerta a tre giorni, basate su scenari outdoor come:

  • sole;
  • ombra;
  • attività fisica moderata;
  • attività fisica intensa.

Il progetto di ricerca Worklimate – avviato nel 2020 – persegue l’obiettivo di approfondire, soprattutto attraverso la banca dati Inail degli infortuni, le conoscenze sull’effetto delle condizioni di stress termico ambientale, e in particolare del caldo, sui lavoratori, con un’attenzione specifica alla stima dei costi sociali degli infortuni sul lavoro e mettere a punto di soluzioni organizzative e procedure operative utili in vari ambiti o mansioni occupazionali, a partire dallo sviluppo di un sistema di allerta da caldo specifico per settore, rappresentato da una piattaforma web e da una web app con previsioni personalizzate, sulla base delle caratteristiche individuali dei lavoratori e di quelle dell’ambiente di lavoro.

Il sito web del progetto raccoglie materiale informativo e divulgativo, come pubblicazioni, interventi formativi, seminari e convegni, allo scopo di aumentare le conoscenze sull’effetto delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori e di supportare la definizione di piani per la prevenzione dei rischi.

Sito Worklimate

WBGT

L’indice WBGT, disciplinato dalla UNI EN ISO 7243, considera parametri ambientali, vestiario e impegno metabolico. È uno strumento di facile applicazione, ma adatto soprattutto a una valutazione di primo screening.

PHS

Il metodo PHS, trattato dalla UNI EN ISO 7933, è considerato più accurato. Stima nel tempo la temperatura rettale e la perdita di liquidi durante la giornata lavorativa, fino a individuare, se necessario, la durata massima dell’esposizione.

A pagina 8 compare una tabella con i parametri di applicabilità del metodo PHS, tra cui temperatura dell’aria, pressione parziale del vapore, differenza tra temperatura radiante e temperatura dell’aria, velocità dell’aria, metabolismo e isolamento dell’abbigliamento. Il documento precisa che l’aggiornamento UNI EN ISO 7933 del 2023 segnala una validazione non ampia per condizioni non costanti.

Pubblicazione INAIL 2018 sulla valutazione del microclima

Un importante punto di riferimento per la valutazione del rischio è la pubblicazione INAIL 2018 sulla valutazione del microclima che riporta:

  • l’inquadramento normativo della valutazione del rischio microclima;
  • le definizioni di ambienti con rischio termico e ambienti con discomfort termico;
  • la descrizione del Metodo PMV (Predicted Mean Vote) per gli ambienti ad obiettivo comfort (moderabili);
  • la descrizione del Metodo PHS (Predicted Heat Strain) per gli ambienti vincolati caldi;
  • la descrizione del Metodo IREQ (Insulation REQired) per gli ambienti vincolati freddi;
  • la rassegna dei principali strumenti di misura.
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Download Gratuito Opuscolo INAIL "La Valutazione del microclima" (2018)

Check list dei fattori da considerare nella valutazione del rischio caldo

La nota Inl 5056 del 13 luglio 2023, per quanto concerne la gestione del rischio, riporta una serie di fattori che possono concorrere nella valutazione del rischio:

  • gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 -17:00);
  • le mansioni;
  • le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • l’ubicazione del luogo di lavoro;
  • la dimensione aziendale;
  • le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Queste stesse verifiche saranno effettuate dagli ispettori INL in caso di controlli.

Infografica check list rischio caldo severo

Infografica check list rischio caldo severo

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Download Gratuito Infografica check list rischio caldo severo

Segnaliamo anche:

  • il portale agenti fisici (PAF);
  • la pubblicazione “Heat at work – Guidance for workplaces” (in versione italiana) dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) che fornisce indicazioni pratiche su come gestire e ridurre i rischi associati all’esposizione al calore nell’ambiente di lavoro, e con le informazioni sulle patologie connesse al calore.

Valutazione del rischio microclima (caldo severo) con il metodo PHS

Per valutare il rischio legato al caldo eccessivo negli ambienti severi, viene utilizzato il metodo PHS (Predicted Heat Strain), che tiene conto di un aspetto cruciale: la sudorazione come risposta fisiologica del corpo umano al calore.

Il metodo PHS (Predicted Heat Strain) consente di valutare il rischio da stress termico tenendo conto di un fattore importante negli ambienti severi caldi, come quello della sudorazione.

valutazione rischio microclima (caldo severo)

Valutazione rischio microclima (caldo severo) – CerTus

La norma di riferimento in cui viene descritto il metodo PHS è la UNI EN ISO 7933:2023: “Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile” i cui obiettivi sono:

  • la valutazione dello stress termico in condizioni prossime a quelle che portano ad un aumento eccessivo della temperatura del nucleo o ad una eccessiva perdita di acqua per il soggetto di riferimento;
  • la determinazione dei tempi massimi ammissibili di esposizione per i quali la sollecitazione fisiologica è accettabile (non sono prevedibili danni fisici).

Il metodo PHS prevede la quantità di sudore e la temperatura interna del nucleo che caratterizzeranno il corpo umano in risposta alle condizioni di lavoro. In questo modo è possibile determinare quale grandezza o quale gruppo di grandezze possono essere modificate, e in che misura, al fine di ridurre il rischio di sollecitazioni fisiologiche.

La metodologia consente di definire il “lavoratore tipo” (e non più il “lavoratore ideale”) e analizzare il suo metabolismo energetico.

Il metodo calcola il bilancio termico sul corpo a partire dalle:

  • grandezze tipiche dell’ambiente termico, valutate o misurate secondo la ISO 7726:
    • temperatura dell’aria, ta;
    • temperatura media radiante, tr;
    • pressione parziale del vapore, pa;
    • velocità dell’aria, va;
  • grandezze medie dei soggetti esposti alla situazione lavorativa in esame:
    • metabolismo energetico, M, valutato in base alla ISO 8996;
    • caratteristiche termiche dell’abbigliamento valutate in base alla ISO 9920.
Ambiente termico microclima caldo severo

Ambiente termico microclima caldo severo – CerTus

Equazione generale di bilancio termico

Il metodo PHS si basa sulle equazioni di bilancio termico dell’organismo umano:

M – W = Cres + Eres + K + C + R + E + S

dove:

  • M è il metabolismo energetico;
  • W è la potenza meccanica efficace;
  • Cres è il flusso termico convettivo respiratorio;
  • Eres è il flusso termico evaporativo respiratorio;
  • K è il flusso termico conduttivo;
  • C è il flusso termico convettivo alla superficie della pelle;
  • R è il flusso termico radiativo alla superficie della pelle;
  • E è il flusso termico evaporativo alla superficie della pelle;
  • S è l’accumulo di energia termica.

Determinazione della produzione oraria di sudore richiesta

L’applicazione dell’indice PHS prevede una rielaborazione dell’equazione di bilancio termico, tenendo conto del ruolo importante, in ambienti severi caldi, della sudorazione. In particolare, viene preso in considerazione il fattore dSeq che corrisponde alla potenza termica associata all’incremento della temperatura del nucleo corporeo. Pertanto, l’equazione di bilancio termico può essere riformulata nel seguente modo:

Ereq = M – W – Cres – Eres – C – R – dSeq

dove Ereq è la potenza termica che risulta necessario dissipare per sudorazione, ai fini del raggiungimento della neutralità termica (il termine K viene omesso data la sua scarsa incidenza).

La quantità Ereq viene convertita nella quantità SWreq (produzione oraria di sudore richiesta) tenendo conto dell’efficienza non ideale con la quale il sudore prodotto evapora effettivamente:

SWreq = Ereq/rreq

Interpretazione della sudorazione richiesta

Il metodo di determinazione di sudore si basa su due criteri: il massimo aumento di temperatura del nucleo e la massima perdita di acqua.

L’interpretazione dei valori calcolati con il metodo analitico si basa su:

  • criteri di stress:
    • massima frazione di pelle bagnata Wmax;
    • massima produzione oraria di sudore SWmax;
  • criteri di sollecitazione:
    • massima temperatura rettale tre,max;
    • massima perdita di acqua Dmax.

La produzione oraria di sudore richiesta (SWreq) non può superare la massima produzione oraria di sudore (SWmax) raggiungibile dal soggetto. La frazione di pelle bagnata richiesta (Wreq) non può superare la massima percentuale di pelle bagnata (Wmax) raggiungibile dal soggetto.

Questi due valori massimi dipendono dall’acclimatazione del soggetto. L’acclimatazione consiste in una serie di modificazioni fisiologiche che consentono all’organismo di tollerare la conduzione di mansioni lavorative in condizioni di esposizione a temperature elevate.

I soggetti acclimatati sono capaci di sudare molto abbondantemente e uniformemente sulla superficie del loro corpo, prima dei soggetti non acclimatati.

In una determinata situazione di lavoro questo comporta un minore accumulo di energia termica (temperatura del nucleo più bassa) e un minore carico cardiovascolare (frequenza cardiaca più bassa). Inoltre, essi perdono meno sali nella sudorazione e quindi sono capaci di sopportare una maggiore perdita di acqua.

Tempo di esposizione accettabile in un ambiente di lavoro caldo

Il tempo massimo ammissibile di esposizione (Dlim) si ha quando la temperatura rettale o la perdita di acqua raggiungono il corrispondente valore massimo.

I criteri fisiologici usati per determinare il tempo massimo ammissibile sono:

  • soggetti acclimatati e non acclimatati;
  • massima percentuale di pelle bagnata (Wmax);
  • massima produzione oraria di sudore (SWmax);
  • considerazione del 50% (soggetti medi o mediani) e 95% della popolazione di lavoratori (rappresentativi dei soggetti più suscettibili);
  • massima perdita di acqua (Dmax);
  • massima temperatura rettale.
Attività lavorativa-Ambiente termico microclima caldo severo

Attività lavorativa microclima caldo severo – CerTus

Valutazione del rischio negli ambienti severi caldi con l’indice WBGT

Per la valutazione del rischio negli ambienti severi caldi si può fare riferimento alla norma UNI EN ISO 7243:2017 “Ergonomia degli ambienti termici – Valutazione dello stress da calore utilizzando l’indice WBGT (temperatura globo del bulbo bagnato)”, che fornisce un metodo facilmente utilizzabile per una veloce, anche se meno accurata, valutazione dello stress termico cui è soggetto un individuo in un ambiente caldo, mediante il calcolo dell’indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature).

Tale indice empirico, correlato allo stress termico al quale un individuo è sottoposto, consente una stima veloce, anche se meno accurata, e permette di valutare in via preliminare la presenza o l’assenza di stress termico e l’opportunità di ricorrere ad una valutazione dello stress termico più analitica e dettagliata (con il modello PHS).

Il calcolo del WBGT si basa sulla misura di due grandezze derivate, la temperatura del globotermometro tg, e la temperatura del bulbo umido a ventilazione naturale tnw, nonché sulla misura di una grandezza fondamentale, la temperatura dell’aria ta.

Il WBGT può essere calcolato sia per ambienti esterni, quindi esposti direttamente all’irraggiamento solare, sia per ambienti interni, rispettivamente secondo le seguenti formule:
WBGT = 0,7 tnw + 0,2 tg + 0,1 ta (ambienti esterni)
WBGT = 0,7 tnw + 0,3 tg (ambienti interni)
dove:
ta = temperatura dell’aria
tnw = temperatura di bulbo umido a ventilazione naturale
tg = temperatura del globo termometro.

Per valutare il rischio da stress termico è necessario che i risultati del calcolo dell’indice WBGT, derivante dalle espressioni sopra riportate, siano confrontati con i valori limite, oltre i quali l’individuo può ritenersi esposto al rischio di stress da calore. Tali valori sono basati su un livello accettabile di esposizione al calore per adulti in salute.

I valori limite sono espressi in funzione della classe di tasso metabolico e dell’acclimatazione, variando in dipendenza di due fattori:

  • il tasso metabolico del soggetto;
  • il grado di acclimatazione al calore.

Il tasso metabolico è legato all’attività fisica svolta dal soggetto ed esprime il carico termico interno all’organismo come risultato dell’energia metabolica dovuta all’attività svolta; più questa è elevata, più il valore limite del WBGT è basso, dato che si determina una maggiore produzione di calore interno.

L’acclimatazione esprime invece l’attitudine del soggetto a sopportare un microclima sfavorevole. In tal senso un individuo si può ritenere acclimatato dopo lo svolgimento di un’attività lavorativa in un ambiente termico per un tempo diverso a seconda dei casi; per individui non acclimatati i valori limite si riducono di un numero di gradi proporzionale all’attività svolta.

Per la classe di tasso metabolico a riposo il limite WBGT è pari a 32,4 °C per i soggetti acclimatati al calore.

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Comfort termico: l’indice PMW per il benessere in ambienti moderati

Negli ambienti moderati si valuta lo scostamento delle condizioni reali da quelle di benessere attraverso opportuni indici di comfort globale che esprimono la risposta media di un grande numero di soggetti.

L’indice attualmente più adottato è il PMV (PredictedMean Vote, Voto Medio Previsto), proposto da Fanger ed adottato dalla norma UNI-EN-ISO 7730:2006, che è funzione delle sei variabili indipendenti dalle quali dipendono i termini del bilancio termico e che è definito sulla scala a 7 gradini riportata nella tabella seguente. Inoltre, tale norma propone per il mantenimento del comfort termico, valori di PMV compresi tra +0.5 e -0.5.

Voto Sensazione termica
+3 Molto caldo
+2 Caldo
+1 Abbastanza caldo
0 Né caldo né freddo
-1 Abbastanza freddo
-2 Freddo
-3 Molto freddo

 

PMV = f(M, Icl, ta, tr, va, Φ)

Il PMV è la sensazione termica avvertita in un dato ambiente da un individuo dotato di media sensibilità.

La norma UNI EN ISO 7730 per individuare un ambiente in Classe A richiede un PMV compreso tra -0,2 < PMV < 0,2.

Per un ambiente in Classe B prevede un PMV tra -0,5 < PMV < 0,5 e per un ambiente in Classe C un PMV tra -0,7 < PMV < +0,7.

Il PMV prevede il valore medio dei voti di sensazione termica espressi da un gran numero di persone esposte allo stesso ambiente; i voti individuali sono quindi dispersi intorno a questo valore medio. Per prevedere il numero di persone che hanno una sensazione non confortevole di caldo o di freddo è possibile calcolare la percentuale prevista di insoddisfatti (PPD). Il PPD è funzione del PMV; statisticamente anche con PMV prossimi allo zero si avrà una piccola percentuale di insoddisfatti. Per PMV pari a zero ci sarà circa il 5% di soggetti insoddisfatti.

La UNI EN ISO 7730 prescrive un PPD massimo del 10%, ai limiti dell’intervallo di benessere, con PMV tra -0,5 < PMV < 0,5 che corrisponde alla Classe B.

L’indice PMV nei CAM edilizi

Il D.M. 24/11/2025 “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” stabilisce che il benessere termico e di qualità dell’aria interna prevedendo condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma UNI EN ISO 7730 in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti) oltre che di verifica di assenza di discomfort locale.

Il PMV deve essere valutato in abbinamento all’indice PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied).

Per rispettare i Criteri Ambientali Minimi, il progettista deve elaborare una relazione tecnica di calcolo (spesso tramite software di simulazione dinamica oraria) che dimostri il rispetto dei parametri.

 

Esempio valutazione rischio microclima (caldo severo)

Di seguito ti fornisco un esempio di valutazione rischio microclima (caldo severo) elaborato con il software DVR che ti consente di gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro senza moduli aggiuntivi e di adempiere ad un obbligo non delegabile del datore di lavoro riguardo i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

valutazione rischio microclima caldo severo DVR

Valutazione rischio microclima (caldo severo) – DVR

Valutazione rischio microclima (caldo severo): video tutorial

Nel video sottostante ti mostro come è semplice effettuare la valutazione rischio microclima (caldo severo) con un software piani sicurezza.

YouTube Video

Quali sono le misure di prevenzione per lo stress termico?

Ecco le raccomandazioni operative fornite dalle linee di indirizzo 2025:

  • limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde;
  • ridurre i tempi di esposizione;
  • ruotare il personale;
  • prevedere pause in luoghi confortevoli;
  • garantire acqua fresca;
  • favorire l’acclimatamento;
  • tenere conto degli sbalzi termici;
  • scegliere vestiario leggero, traspirante e chiaro;
  • curare idratazione e alimentazione;
  • informare e formare i lavoratori in una lingua comprensibile;
  • attivare sorveglianza sanitaria quando la valutazione evidenzia rischio;
  • designare una persona responsabile del piano di prevenzione;
  • evitare il lavoro in solitario;
  • usare schermi, coperture e zone d’ombra;
  • adattare orari e modalità operative.

In caso di “rischio alto”, il datore di lavoro deve verificare concretamente se le condizioni di stress termico o esposizione solare siano prevenibili con misure specifiche. In presenza di appalti, il DUVRI deve essere integrato con indicazioni mirate.

Primo soccorso ed emergenza

Le linee di indirizzo 2025 suggeriscono, previa consultazione con il medico competente, di valutare l’integrazione dei presidi di primo soccorso e l’inserimento di:

  • integratori di sali minerali;
  • mantellina isotermica;
  • confezioni aggiuntive di ghiaccio;
  • strumenti utili al raffreddamento rapido.

Gli addetti al primo soccorso devono essere formati anche sulle misure specifiche per patologie da calore e radiazione solare. Questo aspetto è rilevante perché sposta la gestione del rischio dal piano puramente documentale a quello operativo.

Organizzazione del lavoro

Una delle prime azioni da intraprendere è una corretta organizzazione del lavoro, che consenta di limitare le attività nelle ore più calde della giornata. Quando, nonostante l’adozione di misure di prevenzione, permangono rischi significativi per la salute, è necessario ricorrere anche a strategie come la rotazione del personale per ridurre i tempi di esposizione.

L’individuazione delle fasce orarie più critiche deve basarsi su indicatori riconosciuti a livello internazionale, come l’indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) o PHS (Predicted Heat Strain), avvalendosi anche di strumenti disponibili online, come il Portale Agenti Fisici o la piattaforma Worklimate.

Per quanto riguarda le lavorazioni svolte all’aperto, occorre articolare il turno di lavoro in maniera tale da evitare di lavorare nelle fasce orarie 11,00 – 15,00 (12,00 – 16,00 con l’ora legale), quando le radiazioni solari UV sono più intense e la temperatura ambientale è più elevata; in tali ore si devono privilegiare compiti in ambienti coperti, fissi o provvisionali.

Modificare gli orari di lavoro, sfruttando le prime ore del mattino, può essere una soluzione per evitare l’esposizione ai raggi UV e al caldo eccessivo.

Occorre inoltre prevedere una rotazione dei compiti lavorativi alternando, nel turno dilavoro, attività all’aperto e al chiuso, e attività al sole con attività all’ombra. Al di sopra dei 30°C è bene effettuare una pausa di almeno 5 minuti per ciascuna ora di lavoro in un luogo fresco ed ombreggiato. Quando si superano i 35°C, o i 32°C in caso di clima afoso (umidità relativa superiore a 75%), occorre incrementare la pausa di 15 minuti ogni ora.

Le pause devono essere previste regolarmente e svolte in ambienti adeguatamente raffrescati e confortevoli, per permettere un recupero fisico efficace. Inoltre, è utile designare una figura di riferimento incaricata di sovrintendere all’attuazione delle misure di prevenzione legate al calore e alla radiazione solare.

Per motivi di sicurezza, è importante anche evitare che i lavoratori svolgano attività da soli in condizioni climatiche estreme, al fine di garantire un pronto intervento in caso di malessere o emergenze.

Per riassumere, quando le condizioni climatiche lo richiedono, il datore di lavoro deve valutare la rimodulazione degli orari e la diversa distribuzione delle attività più gravose:

  • anticipazione dei turni nelle prime ore del mattino;
  • posticipo delle lavorazioni più pesanti;
  • sospensione delle attività nelle ore centrali della giornata, in particolare tra le 12:00 e le 16:00;
  • rotazione dei lavoratori nelle mansioni più esposte;
  • riduzione dei tempi di esposizione diretta al sole;
  • programmazione delle attività fisicamente più impegnative nelle fasce orarie meno calde.

La gestione del rischio caldo, quindi, non riguarda solo la sicurezza in senso stretto, ma anche l’organizzazione del cantiere, dei turni, delle squadre e delle modalità operative.

Sorveglianza sanitaria

Se la valutazione dei rischi evidenzia una condizione di esposizione al microclima caldo o alla radiazione solare, è necessario attivare un programma di sorveglianza sanitaria, finalizzato a individuare eventuali condizioni individuali (costituzionali o acquisite) che possano aumentare la suscettibilità al rischio.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del Titolo VIII sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 25.

Il medico competente aziendale è tenuto a valutare lo stato di salute dei lavoratori e a fornire indicazioni indispensabili per prevenire il rischio colpo di calore in relazione alle caratteristiche individuali.

Il medico competente ha un ruolo centrale. Deve collaborare alla valutazione dei rischi e alla definizione delle misure di prevenzione. La sorveglianza sanitaria serve a:

  • formulare il giudizio di idoneità alla mansione;
  • monitorare lo stato di salute;
  • individuare lavoratori particolarmente suscettibili;
  • valutare condizioni mediche, terapie farmacologiche o limitazioni individuali;
  • integrare il protocollo sanitario con rischio calore e UV solare.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro che provvede a:

  • sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
  • sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
  • tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Le linee di indirizzo 2025 insistono sui soggetti più vulnerabili: lavoratori con patologie, lavoratori in terapia farmacologica, neoassunti, stagionali, non acclimatati e persone che rientrano dopo periodi di sospensione dell’attività.

Un aspetto essenziale è l’acclimatamento, in particolare, ogni lavoratore deve poter adattarsi progressivamente alle condizioni climatiche più estreme, soprattutto se si tratta di nuovi assunti o di personale che riprende il lavoro dopo un’interruzione

Misure di protezione

La difesa dei lavoratori da ambienti microclimatici “severi caldi”, che possono provocare un notevole disagio, quando non compromettono lo stato di salute, si può realizzare mediante l’adozione di adeguate misure di prevenzione.

In alternativa i lavoratori devono essere dotati di appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) che garantiscano un’idonea protezione. Vi sono numerose norme tecniche che forniscono indicazioni sui DPI da utilizzare negli ambienti severi caldi.

L’abbigliamento, informazione e formazione giocano un ruolo chiave nella prevenzione. I lavoratori devono essere istruiti, in una lingua da loro compresa, sugli effetti negativi dello stress da caldo e dell’esposizione solare, sulle misure di tutela da adottare e sulle corrette procedure da seguire in caso di emergenza e si raccomanda l’uso di indumenti comodi, realizzati in fibre naturali e di colore chiaro, in grado di favorire la traspirazione e ridurre l’assorbimento della radiazione solare.

Fondamentale è inoltre garantire una corretta idratazione e un’alimentazione adeguata, sia durante che prima dell’attività lavorativa in condizioni termiche impegnative. Deve essere sempre disponibile acqua fresca nei luoghi di lavoro, e i lavoratori devono essere sensibilizzati a monitorare il proprio stato di idratazione, anche considerando eventuali esigenze legate a pratiche religiose.

Quando si lavora a temperature comprese fra i 25°C e i 30°C occorre assumere liquidi in quantità sufficiente, in modo da reintegrare quanto perso con la sudorazione, preferibilmente acqua potabile o tè leggermente dolce, evitando bevande alcoliche o molto zuccherate. Al di sopra dei 35°C (o anche meno in presenza di afa) è bene assumere come minimo 3-5 decilitri di acqua 2-3 volte ogni ora. I liquidi devono essere assunti prima che si faccia sentire la sete. La somministrazione di acqua deve essere accompagnata da sali minerali persi con la sudorazione, in particolare sodio e potassio.

Negli ambienti di lavoro caratterizzati dalla presenza di forti sorgenti radianti, si possono realizzare apposite barriere e schermi per evitare o limitare l’esposizione dei lavoratori alla radiazione infrarossa, compatibilmente con le esigenze del ciclo lavorativo.

Nelle lavorazioni all’aperto, quali quelle di cantiere, si può limitare l’esposizione nei mesi caldi fornendo strutture e dispositivi per ottenere zone d’ombra e ridurre l’esposizione alle radiazioni solari. Ciò è attuabile creando schermature per mezzo di coperture provvisionali in legno, in teli o preferibilmente metalliche.

I pannelli rivestiti di materiali metallici, infatti, aumentano le proprietà riflettenti della copertura.

Per i lavori che prevedono spostamenti esistono sul mercato strutture portatili simili ad ombrelloni, che il lavoratore sposta a seconda delle sue esigenze. Occorre inoltre prevedere degli spazi coperti, dove i lavoratori possono effettuare delle pause o consumare i pasti. È necessario prevedere nell’area di lavoro una fonte di acqua potabile diretta.

Il d.lgs. 81/2008 all’allegato IV dispone che: “quando non conviene modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.

Informazione dei lavoratori

L’azienda deve formare e informare tutti i lavoratori sui rischi correlati al caldo, sulle misure di prevenzione, sulle procedure da seguire e sui comportamenti adeguati da tenere.

La formazione deve avere un contenuto pratico e operativo. Non basta informare genericamente sul rischio: occorre mettere i lavoratori in condizione di riconoscere tempestivamente situazioni pericolose e attivare le procedure aziendali previste.

L’informazione deve comprendere raccomandazioni relative:

  • agli abiti preferibilmente da indossare;
  • all’importanza di mantenere un ottimo stato di idratazione e un’alimentazione equilibrata;
  • ai fattori di rischio individuali e alla gestione dei sintomi delle patologie da calore;
  • ai segnali del colpo di calore;
  • allle procedure da seguire in caso di malore;
  • alle modalità di richiesta del primo soccorso;
  • ai comportamenti preventivi da adottare durante il turno.
  • al consumare pasti adeguati ricchi in frutta e verdura, evitando cibi ricchi di grassi e sale che rallentano la digestione e predispongono allo stress da caldo.

Infine, sono previste indicazioni anche sulla vigilanza e controlli, sulla riorganizzazione dei turni e sul monitoraggio preventivo delle condizioni meteo.

Misure di prevenzione nei cantieri

Oltre alle misure generali già previste per la tutela della salute nei confronti dello stress da calore, nei cantieri è necessario adottare accorgimenti aggiuntivi, pensati per rispondere alle peculiarità del settore. In particolare:

  • è fortemente sconsigliato lavorare a torso nudo, anche in presenza di temperature elevate;
  • la protezione del capo è essenziale;
  • l’uso di occhiali da sole con filtri UV, meglio se avvolgenti o dotati di protezione laterale;
  • pause regolari in zone ombreggiate.

RLS e RLST: consultazione obbligatoria nella valutazione del rischio

La gestione del rischio caldo richiede anche il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Gli ispettori verificheranno la consultazione dell’RLS o dell’RLST nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure preventive.

Si tratta di un passaggio sostanziale, non solo formale: il confronto con i rappresentanti dei lavoratori consente di individuare criticità concrete legate a turni, pause, disponibilità di aree ombreggiate, accesso all’acqua e condizioni effettive dei luoghi di lavoro.

Cosa possono verificare gli ispettori

Come precisato nella nota INL n. 5484/2026, durante gli accessi ispettivi, il personale di vigilanza potrà verificare:

  • presenza della valutazione del rischio da calore nel DVR;
  • presenza del rischio microclima nel POS, ove previsto;
  • misure di prevenzione e protezione indicate nei documenti aziendali;
  • effettiva rimodulazione degli orari di lavoro;
  • pause in aree ombreggiate o raffrescate;
  • disponibilità di acqua fresca;
  • adeguatezza di indumenti e DPI;
  • formazione di lavoratori e preposti;
  • coinvolgimento del medico competente;
  • consultazione di RLS o RLST;
  • uso di strumenti previsionali e sistemi di allerta, come Worklimate.

In assenza della valutazione del rischio o delle misure di prevenzione idonee, possono essere adottati provvedimenti prescrittivi e ordini volti a impedire la prosecuzione delle lavorazioni in condizioni non sicure.

La ripresa delle attività interessate resta subordinata all’adozione delle misure necessarie a eliminare o ridurre il rischio.

Icona

Download Gratuito Nota INL 5484/2026 - Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

FAQ sul rischio caldo sul lavoro e in cantiere

Il rischio caldo va inserito nel DVR?

Sì. Il rischio caldo deve essere valutato nel DVR quando le condizioni ambientali, organizzative o operative possono esporre i lavoratori a stress termico, microclima caldo severo o radiazione solare. La valutazione deve considerare mansioni, orari, luogo di lavoro, intensità dello sforzo fisico, DPI, disponibilità di acqua e ombra, acclimatazione e lavoratori vulnerabili.

Il rischio caldo va inserito nel POS?

Sì. Nei cantieri il POS deve riportare le misure adottate dall’impresa per le lavorazioni esposte a caldo, sole o microclima severo. Devono essere indicate, ad esempio, turnazioni, pause, disponibilità di acqua, zone d’ombra, DPI idonei alla stagione, procedure di emergenza e modalità di controllo delle condizioni meteo.

Il rischio caldo va inserito nel PSC?

Sì, quando il rischio riguarda l’organizzazione complessiva del cantiere, le interferenze tra imprese, le aree comuni o le condizioni ambientali che coinvolgono più lavorazioni. Il PSC deve prevedere misure di coordinamento, criteri per rimodulare le attività, gestione delle emergenze e indicazioni operative per ridurre l’esposizione nelle ore più critiche.

Chi deve valutare il rischio caldo?

La valutazione compete al datore di lavoro, con il supporto di RSPP, medico competente e, nei cantieri, del coordinatore per la sicurezza quando previsto. Il medico competente ha un ruolo importante nell’individuazione dei lavoratori più vulnerabili e nella definizione delle misure di sorveglianza sanitaria.

Quali lavoratori sono più esposti al rischio caldo?

Sono più esposti i lavoratori che svolgono attività fisicamente intense, all’aperto o in ambienti caldi: edili, asfaltisti, addetti a coperture, agricoltori, manutentori del verde, operatori stradali, addetti a cave, fonderie, serre, cucine industriali, logistica esterna e stabilimenti con fonti di calore.

Quali fattori aumentano il rischio?

Il rischio aumenta in presenza di temperature elevate, umidità, irraggiamento solare, assenza di vento, sforzo fisico intenso, DPI poco traspiranti, lavoro prolungato, pause insufficienti, scarsa idratazione, mancata acclimatazione e condizioni individuali come età, patologie, farmaci o precedente colpo di calore.

Quali strumenti usare per valutare il rischio caldo?

Si possono usare strumenti previsionali come Worklimate, PAF e bollettini meteo, indici semplificati come Heat Index e WBGT e, per ambienti severi caldi o valutazioni approfondite, metodi analitici come PHS – Predicted Heat Strain.

Che differenza c’è tra Heat Index, WBGT e PHS?

L’Heat Index considera soprattutto temperatura e umidità ed è utile per una prima stima. Il WBGT è più adatto alla valutazione dello stress termico perché tiene conto anche dell’irraggiamento e delle condizioni ambientali. Il PHS è un metodo più approfondito, usato per stimare la risposta fisiologica del lavoratore in ambienti severi caldi.

Quando bisogna sospendere i lavori per caldo?

La sospensione va valutata quando il rischio non può essere ridotto con misure organizzative o tecniche, quando le ordinanze locali lo prevedono, quando gli strumenti previsionali indicano rischio elevato o quando le condizioni reali rendono pericolosa la prosecuzione dell’attività. Nei cantieri la decisione deve essere coordinata con le imprese e documentata.

Quali misure minime deve adottare il datore di lavoro?

Le misure minime comprendono acqua fresca disponibile, pause programmate, zone d’ombra, rimodulazione degli orari, riduzione delle lavorazioni pesanti nelle ore più calde, formazione dei lavoratori, controllo meteo, procedure di emergenza, DPI idonei e attenzione ai lavoratori vulnerabili.

Le pause per il caldo sono obbligatorie?

Le pause devono essere previste quando necessarie per ridurre il rischio. Non vanno considerate semplici interruzioni discrezionali, ma misure organizzative di prevenzione da programmare in base al livello di esposizione, allo sforzo fisico, alla temperatura, all’umidità e alle condizioni del lavoratore.

L’acqua deve essere sempre disponibile?

Sì. Nei lavori esposti a caldo deve essere garantita acqua fresca e facilmente accessibile. La disponibilità di acqua deve essere organizzata vicino alle postazioni o alle aree di lavoro, evitando che il lavoratore debba percorrere lunghe distanze o interrompere l’attività solo quando i sintomi sono già presenti.

Quali DPI sono più adatti in caso di caldo?

I DPI devono proteggere senza aumentare eccessivamente il carico termico. Vanno valutati traspirabilità, peso, colore, vestibilità, compatibilità con la mansione e protezione dai raggi UV. Nei lavori all’aperto possono essere necessari indumenti leggeri e protettivi, copricapo, protezione del collo, occhiali e creme solari.

Cosa deve fare il lavoratore in caso di sintomi da calore?

Deve interrompere l’attività, avvisare il preposto o un collega, spostarsi in zona ombreggiata o fresca, bere acqua se cosciente e attendere assistenza. Sintomi come confusione, svenimento, pelle molto calda, nausea intensa o alterazione dello stato di coscienza richiedono intervento immediato.

Quali sintomi devono essere riconosciuti subito?

I principali segnali sono sete intensa, crampi, debolezza, mal di testa, vertigini, nausea, sudorazione eccessiva o assente, pelle calda, confusione, calo di pressione e svenimento. La formazione deve rendere i lavoratori capaci di riconoscere questi segnali prima che evolvano in colpo di calore.

Il rischio caldo riguarda solo i lavori all’aperto?

No. Il rischio riguarda anche ambienti interni caldi o scarsamente ventilati, come fonderie, cucine, lavanderie industriali, serre, locali tecnici, stabilimenti con fonti di calore e ambienti in cui il ricambio d’aria è insufficiente.

Che ruolo ha il medico competente?

Il medico competente collabora alla valutazione del rischio, contribuisce a individuare lavoratori vulnerabili, valuta l’idoneità alla mansione e fornisce indicazioni su sorveglianza sanitaria, acclimatazione, patologie, farmaci e misure individuali di tutela.

Cosa si intende per acclimatazione?

L’acclimatazione è l’adattamento progressivo dell’organismo al lavoro in ambiente caldo. I lavoratori nuovi, rientrati da assenza prolungata o non abituati al caldo sono più esposti e devono essere inseriti gradualmente, con carichi ridotti, pause più frequenti e monitoraggio iniziale.

Le ordinanze regionali o comunali incidono sull’organizzazione del lavoro?

Sì. Le ordinanze possono vietare o limitare determinate attività all’aperto nelle fasce orarie più calde, soprattutto quando il rischio climatico è elevato. Il datore di lavoro deve verificarne l’applicabilità e coordinare l’organizzazione del lavoro con tali disposizioni.

Ogni quanto va aggiornata la valutazione?

La valutazione va aggiornata quando cambiano condizioni meteo, lavorazioni, organizzazione, DPI, aree operative, presenza di lavoratori vulnerabili o indicazioni normative. Nei periodi di caldo intenso il monitoraggio deve essere anche quotidiano, soprattutto per cantieri e attività all’aperto.

Fonti: INAIL, Portale Agenti Fisici

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