Riscaldamento autonomo: quando non è possibile richiedere il distacco dall’impianto condominiale
Riscaldamento autonomo: la Cassazione si esprime sulla richiesta di un condòmino di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale
Un condominio deliberava di non concedere il distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale ad un condòmino, in quanto il distacco avrebbe danneggiato gli altri, sia dal lato economico che sotto il punto di vista di rendimento dell’impianto.
Il giudice di pace dichiarava nulla la delibera condominiale sul punto relativo al distacco del riscaldamento. Conveniva, dunque, con la richiesta di riscaldamento autonomo fatta dal proprietario dell’appartamento.
Il Tribunale di Appello ribaltava la decisione presa in primo grado di giudizio. Secondo il giudice, il condòmino non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per operare il distacco del proprio appartamento dal riscaldamento condominiale.
Il proprietario dell’appartamento ricorreva, dunque, in Cassazione.
Riscaldamento autonomo, la sentenza della Corte di Cassazione
La Cassazione con la sentenza n. 22285 del 3 novembre 2016 si esprime sul ricorso presentato dal condòmino.
Secondo il ricorrente l’impianto di riscaldamento non presenta né squilibri di funzionamento, né aggravi di spesa per i rimanenti condòmini.
La questione trova la sua disciplina nella normativa di cui all’art. 1118 cc come modificata dalla lg 220/2012, secondo cui:
è stata recepita la giurisprudenza sul distacco dall’impianto di riscaldamento o di condizionamento: esso è consentito se non ne derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, ma resta fermo l’obbligo di concorrere nelle spese per la manutenzione straordinaria e per la conservazione e messa a norma dell’impianto.
Il condomino che intende distaccarsi deve fornire necessaria documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale.
Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dal condòmino, in quanto ritiene che non sia stata fornita la prova della sussistenza dei requisiti necessari per operare il distacco del proprio appartamento dal riscaldamento condominiale.
Clicca qui per scaricare la sentenza di Cassazione n.22285/2016
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