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Riqualificazione energetica: tutti i chiarimenti sulla detrazione del 55% dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate rompe il silenzio su una delle questioni di maggiore attualità ed interesse per i tecnici e le imprese: la detrazione d’imposta del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico introdotta dalla Legge Finanziaria 2007.

L’Agenzia delle Entrate rompe il silenzio su una delle questioni di maggiore attualità ed interesse per i tecnici e le imprese: la detrazione d’imposta del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico introdotta dalla Legge Finanziaria 2007.
L’Amministrazione Finanziaria infatti, con la Circolare n. 36 del 31 maggio 2007, è intervenuta sulla questione chiarendo molti dei dubbi riguardanti le modalità di applicazione e l’oggetto della detrazione.
Tra gli aspetti trattati nel documento citiamo:

  • soggetti ammessi alla detrazione
  • edifici interessati
  • interventi agevolati
  • adempimenti da osservare per fruire della detrazione
  • spese che danno diritto all’agevolazione caratteristiche della detrazione
  • spese che danno diritto all’agevolazione
  • cumulabilità con altre agevolazioni

Per quanto attiene i soggetti che possono usufruire della detrazione si precisa che essi possono essere sia Persone Fisiche che Persone Giuridiche, possessori o detentori (locazione, comodato, etc.) dell’immobile su cui sono effettuati gli interventi definiti dalla Legge Finanziaria.
Gli edifici possono appartenere a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) purchè siano “edifici esistenti”.
A tal proposito l’Agenzia ritiene che “la prova della esistenza dell’edificio sia fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonche’ dal pagamento dell’ICI, ove dovuta”.
Nel solo caso che gli interventi siano eseguiti da persone fisiche su immobili residenziali, possono usufruire della detrazione i familiari conviventi di colui che possiede o detiene l’immobile.
Le persone fisiche sono tenute al pagamento delle spese esclusivamente mediante bonifico bancario; tale obbligo non vale, invece, per le persone giuridiche.
Per quanto concerne le modalità di accesso alle agevolazioni l’Agenzia chiarisce che, nonostante il comma 348 della Legge Finanziaria preveda espressamente che la detrazione fiscale sia concessa “con le modalità di cui all’art. 1 della L. 449/1997 e s.m.i. e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al D.M. 18 febbraio 1998 n. 41 e s.m.i.”,non è necessario inviare la comunicazione al CUP di Pescara (come previsto per la detrazione 36%) e all’ASL competente.
Per le ASL, ovviamente, permane l’obbligo di invio della notifica preliminare se si ricade nei casi previsti dal D.lg. 494/1996.
Un ulteriore importante chiarimento viene fornito in relazione agli interventi eseguiti su solai e coperture; viene chiarito che, pur essendo tali strutture contemplate tra quelle previste dal comma 345, a causa di un errore materiale nella trascrizione della tabella dei valori limite di trasmittanza, non è al momento possibile usufruire della detrazione per interventi eseguiti su tali strutture.
Volendo (o dovendo) intervenire sulle strutture opache orizzontali sono percorribili due strade:

  • attendere che venga corretto l’errore relativo ai valori limite di trasmittanza (correzione prevista nell’art. 48 del D.D.L. n. 2272-bis attualmente in Parlamento)
  • far rientrare gli interventi eseguiti nella detrazione prevista dal comma 344; in tal caso sarà necessario contenere il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero edificio nei limiti ivi previsti

Nella circolare sono contenuti ulteriori chiarimenti in relazione all’IVA applicabile, alle spese che danno diritto all’agevolazione, alle caratteristiche della detrazione e alla cumulabilità con altre agevolazioni.

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Circolare 36/2007 dell’Agenzia delle Entrate41 KbPDF
 
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