Fondo di Kyoto e riqualificazione energetica degli edifici pubblici: entro il 19 dicembre le domande
Pubblicato l’avviso per l’avvio dei termini per i finanziamenti del fondo Kyoto destinati alla riqualificazione energetica degli edifici scolastici, degli impianti sportivi e delle strutture sanitarie pubblici
E’ stato pubblicato nella Gazzetta del 22 giugno 2021 l’avviso di apertura dei termini per i finanziamenti a tasso agevolato per 200 milioni di euro che sono stati messi a bando nell’ambito del fondo Kyoto.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 dicembre 2021.
Ricordiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 2021 era stato invece pubblicato il decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della transizione ecologica).
Il fondo è destinato alla riqualificazione energetica degli edifici scolastici, degli impianti sportivi e delle strutture sanitarie di proprietà pubblica.
Il decreto attuativo del fondo Kyoto
Il decreto prevede finanziamenti al tasso di interesse dello 0,25% per una durata massima del prestito di 20 anni.
Il finanziamento massimo che si può richiedere per singolo edificio è di due milioni di euro.
I progetti presentati devono garantire un miglioramento nel parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche.
Sono ammessi a finanziamento interventi di efficienza energetica come:
- la sostituzione degli impianti,
- l’installazione di pompe di calore,
- la sostituzione dei serramenti,
- la realizzazione del cappotto termico,
- nonché misure di risparmio ed efficientamento idrico.
Possono essere finanziati, laddove funzionali al progetto e in misura massima del 50% del valore complessivo dell’opera, anche interventi di adeguamento sismico.
Per partecipare è necessario allegare, oltre ai documenti di progetto, la diagnosi energetica e l’attestato di prestazione energetica dell’immobile oggetto di intervento.
Lo sportello per la presentazione delle domande verrà aperto con un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale e la procedura di ammissione alle agevolazioni sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il fondo è gestito con il supporto operativo della Cassa Depositi e Prestiti.
Ambito di applicazione
Il decreto individua e disciplina i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento.
Gli edifici oggetto di intervento sono quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero al 25 aprile 2021.
Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi è stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collaudo dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo n. 50/2016.
Beneficiari
Possono beneficiare dei finanziamenti i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento, nonché i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con riferimento alle seguenti strutture:
- immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all’istruzione universitaria, nonché gli edifici pubblici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- impianti sportivi, non compresi nel “Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane” di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
- edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
Possono altresì beneficiare dei finanziamenti i fondi di investimento immobiliare di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
Interventi ammissibili
Sono ammessi al finanziamento i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- sostituzione di impianti esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
- installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
- installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- riqualificazione degli impianti di illuminazione;
- installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione al bando devono essere compilate attraverso il portale informatico messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti (soggetto gestore del Fondo) e inoltrate a mezzo PEC.
La procedura di ammissione a finanziamento è effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a 200 milioni di euro.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disciplinati dal decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65.
Clicca qui per scaricare il decreto attuativo
Clicca qui per scaricare l’Avviso di apertura dei termini

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