Riqualificazione energetica degli edifici: le novità del Disegno di Legge Finanziaria

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La L. 296/2007 ha introdotto la detrazione del 55% per le spese sostenute nel corso del 2007 relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

La L. 296/2007 ha introdotto la detrazione del 55% per le spese sostenute nel corso del 2007 relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
La detrazione spetta per i seguenti interventi:

  • riduzione delle dispersioni termiche degli edifici [riduzione del valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (comma 344);
  • riduzione della trasmittanza di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (comma 345)];
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);
  • installazione di caldaie a condensazione (comma 347).

Le disposizioni attuative sono contenute nel DM 19 febbraio 2007; esse prevedono:

  • l’asseverazione di un tecnico, che ne risponde sia civilmente che penalmente, circa l’effettiva corrispondenza dell’intervento ai requisiti normativi;
  • la certificazione energetica dell’immobile (ai sensi dell’art. 6 del D.lg. 192/2005 e delle normative locali) oppure, nei casi in cui ciò non sia possibile per carenze normative (al momento la quasi totalità), di un “attestato di qualificazione energetica” rilasciato da un professionista abilitato;
  • la redazione della scheda E riepilogativa dell’intervento da inviare all’ENEA.

L’art. 2 comma 15 del disegno di legge Finanziaria approvato in senato ed ora in discussione alla camera dei deputati prevede la proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici introdotte dalla Finanziaria 2007.
Il testo approvato dal Senato, oltre alla proroga fino al 31 dicembre 2010, prevede alcune modifiche e semplificazioni alla procedura attualmente vigente.
Nei soli casi di sostituzione di infissi e installazioni di pannelli solari inerenti singole unità immobiliari è prevista l’esenzione dall’obbligo di redazione dell’attestato di qualificazione/certificazione energetica; permane l’obbligatorietà, in tutti i casi, dell’ asseverazione del tecnico e della scheda riepilogativa da inviare all’ENEA.
A causa di un mero errore di pubblicazione della tabella allegata alla Finanziaria 2007 non è stato possibile usufruire della detrazione prevista dal comma 345 per gli interventi di riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).
Il testo in discussione alla camera prevede la rettifica della citata tabella (che contiene i valori limite di trasmittanza); ciò dovrebbe consentire di usufruire in futuro delle agevolazioni anche per gli interventi su coperture e su pavimenti.
Prevista, infine, la possibilità di decidere il numero di anni in cui ripartire la detrazione (da 3 a 10).

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D.D.L. Finanziaria 2008 approvato in Senato2,75 MbPDF
 
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