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Riqualificazione alberghi: ok al cumulo del credito di imposta con il super ammortamento

Riqualificazione alberghi: l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito di imposta (bonus hotel) si può cumulare con il “super ammortamento”

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di numerose richieste pervenute, ha pubblicato la risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017.

Con il documento l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare, su medesimi investimenti, le seguenti agevolazioni:

  • il credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi, di cui all’art. 10 del dl 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106
  • il cosiddetto “super ammortamento”: la maggiorazione del 40 % del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’art., commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni le strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, composte da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Sono considerate strutture alberghiere:

  • gli alberghi
  • i villaggi albergo
  • le residenze turistico-alberghiere
  • gli alberghi diffusi
  • le strutture individuate come alberghiere da specifiche normative regionali

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto interministeriale del 7 maggio 2015 ha previsto il divieto di cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con altre agevolazioni di natura fiscale.

Questo divieto non vale, però, nel caso del super ammortamento: quest’ultimo, infatti, consiste in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ed è valido esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi. Il super ammortamento, quindi, si differenzia dal bonus hotel che costituisce, invece, un contributo pubblico concesso nella forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione per la riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate esprime parere positivo alla cumulabilità dei due bonus, allorquando le spese ammissibili agli stessi possano incidentalmente coincidere.

 

Clicca qui per scaricare la risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017

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