Ripartizione spese lastrico solare, cosa succede se crolla la terrazza per omessa manutenzione?
Ripartizione spese lastrico solare, la Cassazione si esprime sulla responsabilità del danno del condòmino che non effettua correttamente la manutenzione della terrazza
A chi spettano le spese per il rifacimento del lastrico solare condominiale?
Ai sensi dell’art. 1126 cc è previsto che:
quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per 1/3 nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
In base a tale principio la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, aveva stabilito che le spese per il rifacimento della terrazza erano le seguenti:
- 1/3 a carico del proprietario dell’appartamento che ne aveva l’uso esclusivo
- 2/3 a carico del proprietario dell’immobile sottostante alla terrazza
Contro tale decisione il proprietario dell’immobile sottostante la terrazza proponeva ricorso per Cassazione.
Ripartizione spese lastrico solare, la sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3239/2017 si esprime sulla ripartizione delle spese il rifacimento del lastrico solare in questione.
La terrazza è stata rifatta a seguito del crollo della stessa, che è stato determinato (secondo la ricostruzione del Ctu) dall’assenza di manutenzione del pavimento e, quindi, dalla corrosione delle strutture portanti in ferro.
Secondo il ricorrente tale fatto avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a ritenere il proprietario del terrazzo responsabile esclusivo del crollo e quindi unico obbligato ad accollarsi le spese per il rifacimento.
La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato; nello specifico viene citato l’art. 2051 cc, secondo cui :
ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il proprietario esclusivo della terrazza è quindi anche il custode del bene ed è obbligato ad effettuare la manutenzione del lastrico solare.
Il crollo, secondo Ctu, è ascrivibile all’assenza di manutenzione e dunque il solo responsabile è il custode della terrazza, ossia il proprietario che ne ha l’uso esclusivo.
Pertanto la sentenza di Appello, sulla base del citato principio, deve essere cassata.
Clicca qui per scaricare la sentenza della Corte di Cassazione n. 3239/2017

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