Rilevanza penale del verbale della Polizia Municipale in tema di abusi edilizi
Il Tar Puglia chiarisce che il verbale di accertamento di abusi edilizi della Polizia Municipale ha rilevanza penale e quindi gli atti dell’ufficio tecnico non possono essere esibiti
Con la sentenza n. 840/2018 il Tar Puglia chiarisce che a seguito di accertamenti di un abuso edilizio, il conseguente verbale della Polizia Municipale del sopralluogo ha rilevanza penale.
La sentenza riguarda il rifiuto di un UTC, ufficio tecnico comunale, di fornire gli atti di sua competenza ad un cittadino oggetto di procedimento penale per abuso edilizio. L’istanza di accesso in esame è volta all’acquisizione di documenti inerenti l’attività della Polizia Municipale a seguito dell’accertamento effettuato e l’attività del Comune riguardante la regolarità edilizia.
I fatti in breve
I proprietari di un appartamento sono oggetto nel 2012 di un accertamento relativo ad un pergolato in legno posizionato sulla terrazza esterna di pertinenza da parte del Comando della Polizia Municipale.
Nel 2014 i proprietari vendono l’immobile, tuttavia nel 2015 il Tribunale di Lecce notifica loro un decreto penale di condanna per aver realizzato il detto pergolato.
Nel 2017 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale i ricorrenti sono stati dichiarati colpevoli del contestato reato edilizio.
Con un’istanza del 13 settembre 2017 i ricorrenti hanno, quindi, chiesto al Comune l’accesso per ottenere “copia di tutti gli atti e i documenti del procedimento di verifica di regolarità edilizia ex art. 27 Dpr n. 380/2001, avviato dallo stesso a seguito dell’accertamento eseguito dal Comando della Polizia Municipale del medesimo Comune”.
In riscontro a tale istanza il Comando della Polizia Locale ha inviato una nota con la quale, negando l’accesso agli atti, si è rilevato che:
in merito agli atti di accertamento, gli stessi sono documenti di polizia giudiziaria soggetti alla disciplina dell’art. 329 c.p.p. reperibili presso gli uffici giudiziari
I ricorrenti, con il ricorso al Tar, hanno quindi chiesto l’annullamento:
del silenzio rifiuto ex art. 25, comma 4, Legge 241/1990, formatosi in data 18 ottobre 2017, in relazione all’istanza di accesso ex art. 25 Legge 241/1990
Il Tar chiarisce che tali atti:”sono sottratti all’accesso sino alla definizione del procedimento penale“.
La giurisprudenza alla quale si aderisce ha precisato che:
l’art. 24 della L. n. 241/1990, nella versione riformulata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 ha sancito, elevando a rango superiore un principio già introdotto a livello regolamentare: l’esclusione dell’esibizione di atti utilizzati nel corso dell’attività giudiziaria o di polizia. Orbene, essendo stata sancita con legge ordinaria la sottrazione di tali categorie di documenti alla conoscibilità degli stessi interessati, in tale prospettiva non sono ostensibili, ex artt. 114 e 329 c.p.p., gli atti afferenti ad informative penali inoltrate nei confronti degli istanti, ad eventuali indagini in corso, in quanto relative ad un (eventuale) procedimento penale e rientranti perciò nella esclusiva disponibilità dell’organo requirente procedente
Il Tribunale Amministrativo chiarisce, infatti, che gli atti richiesti dai (ex) proprietari non costituiscono atti volti all’adozione di un provvedimento amministrativo, ma piuttosto atti volti a sollecitare all’iniziativa penale da parte dell’autorità giudiziaria:
quindi atti inerenti non allo svolgimento dell’attività amministrativa, quanto alla (diversa) attività di promozione e collaborazione dell’attività di prevenzione e repressione della criminalità (Tar Aquila, sez. I, 27 ottobre 2017, n. 454)
Nel caso in esame, deve ritenersi che l’ostensione di tutti gli atti della Polizia Municipale, deve essere differita alla conclusione del procedimento, in quanto atti di natura ispettiva, connessi direttamente e immediatamente all’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sottratti alla visione ai sensi dell’art. 329 c.p.p. fino alla conclusione del procedimento.
Clicca qui per conoscere Praticus-TA il software per l’elaborazione dei titoli abilitativi edilizia
Clicca qui per scaricare il testo della sentenza Tar

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!