Codice Protezione civile, in vigore dal 6 febbraio 2018
Pubblicato in Gazzetta il nuovo Codice della Protezione civile: dalla riorganizzazione delle funzioni del sistema nazionale, alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.17 del 22 gennaio) il dlgs 1/2018, contenente il nuovo Codice della Protezione civile.
Il provvedimento ha l’obiettivo di rafforzare l’azione del servizio nazionale di Protezione civile, con particolare attenzione alle attività di emergenza.
Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del servizio nazionale della Protezione civile. Ricordiamo che sono attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo.
Tra le attività sono comprese quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.
In definitiva la riforma riorganizza:
- le funzioni del sistema nazionale
- la prevenzione dei rischi
- la gestione delle emergenze
I contenuti
Riorganizzazione delle funzioni
Al riguardo:
- chiarisce la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale
- migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze
- definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile
- stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile
- migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza
- individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza
- coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato
La gestione dei rischi
Il sistema di allettamento per la prevenzione e gestione dei rischi è articolato in 2 livelli:
- un livello nazionale
- uno regionale
L’obiettivo è di preannunciare, laddove possibile, in termini probabilistici gli eventi, oltre che monitorare in tempo reale l’evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali.
Fasi della gestione delle emergenze
Vengono delineate le seguenti fasi per la gestione delle emergenze nazionali:
- dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento ove possibile preventivo
- la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione
- individuazione delle risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento
Fondi per le attività di protezione civile
Il testo prevede, inoltre, una ripartizione dei fondi destinati alle attività per la protezione civile, ossia:
- fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione
- fondo per le emergenze nazionali
- fondo regionale di protezione civile
Clicca qui scaricare il dlgs 1/2018
Clicca qui per conoscere Certus-LdL, il software per la sicurezza sul lavoro

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!