Autoliquidazione INAIL: il bonus 2026 per imprese “virtuose” in materia di sicurezza
Le regole per l'autoliquidazione e la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico favorevole
L’autoliquidazione INAIL è l’adempimento annuale con cui il datore di lavoro determina il premio assicurativo dovuto all’Istituto per la copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La procedura serve ad aggiornare il premio assicurativo sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte, delle lavorazioni assicurate e del tasso applicabile alla singola posizione assicurativa territoriale tenendo conto delle eventuali riduzioni previste dalle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico favorevole.
Indice
- Cosa sono le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico favorevole
- Come si applicano le aliquote in bonus
- Attuazione delle aliquote migliorative previste dal D.L. 159/2025
- Quali sono gli adempimenti per il datore di lavoro
- Le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione all’INAIL
Cosa sono le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico favorevole
Le aliquote di oscillazione in bonus sono riduzioni del tasso medio di tariffa riconosciute alle aziende che presentano un andamento infortunistico favorevole. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo premiale: minore è la sinistrosità registrata, maggiore può essere la riduzione del premio INAIL.
Il parametro di riferimento è l’ISAR, ossia l’indice di sinistrosità aziendale riproporzionato. Le riduzioni si applicano quando l’ISAR è inferiore a zero e variano in base al numero di lavoratori-anno del triennio della PAT.
Come si applicano le aliquote in bonus
Le aliquote in bonus si applicano alla singola PAT, tenendo conto dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e del numero di lavoratori-anno rilevati nel periodo di osservazione.
Ai fini del calcolo sono considerati gli eventi lesivi definiti e le retribuzioni relativi ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione. Per le attività iniziate da meno di quattro anni si considera il minor periodo disponibile, purché non inferiore a un anno.
Non tutti gli eventi lesivi entrano nel calcolo. Sono esclusi, ad esempio, gli infortuni in itinere, gli eventi dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti, gli eventi per i quali sia stata accertata la responsabilità di un terzo estraneo al rapporto di lavoro e i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro.
La riduzione viene quindi determinata in base alla fascia di lavoratori-anno e al valore dell’ISAR: più favorevole è l’andamento infortunistico, più elevata è la percentuale di riduzione applicabile al tasso medio di tariffa.
Attuazione delle aliquote migliorative previste dal D.L. 159/2025
Con il decreto interministeriale 2 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato la nuova Tabella A “Bonus” prevista dall’articolo 20, comma 5, delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi INAIL.
Il provvedimento dà attuazione alla revisione delle aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole prevista dal D.L. 159/2025, già anticipata dall’INAIL con la Circolare 3/2026 in sede di autoliquidazione 2025/2026.
Le nuove aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2026 e confermano il sistema di riduzioni parametrato al numero di lavoratori-anno del triennio e all’indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR). Le percentuali di riduzione arrivano fino al:
- 28% per le PAT con N fino a 50;
- 31% per le PAT con N superiore a 50 e fino a 100;
- 37% per le PAT con N superiore a 100, in caso di ISAR pari a -1.
Il decreto conferma inoltre l’aumento dal 5% al 13% dell’aliquota di riduzione per le PAT per le quali non è possibile calcolare la significatività statistica.
Oltre alla nuova Tabella A Bonus, il provvedimento approva modifiche agli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi e aggiorna la descrizione di alcune lavorazioni riferite alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività.
Resta fermo che sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sulle modalità di calcolo, l’INAIL ha pubblicato la guida all'autoliquidazione 2025-2026.
Quali sono gli adempimenti per il datore di lavoro
Entro il 28 febbraio di ogni anno (29 febbraio in caso di anno bisestile) il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.
Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).
Le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione all’INAIL
La violazione dell’obbligo di comunicazione all’INAIL nei termini previsti dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione
amministrativa da 125 euro a 770 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Diversamente, nel caso in cui la
mancata comunicazione all’Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/riduzione-tariffe-inail-per-datori-di-lavoro-virtuosi/


