Opere edili

INPS: confermata anche per il 2022 la riduzione contributiva per imprese edili

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Francesca Ressa
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Contributi ridotti a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50% anche per l’anno 2022, le istanze entro il 15 febbraio 2023. Dall’INPS le istruzioni operative

Giungono dall’INPS le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva in favore delle imprese edili, confermata anche per l’anno 2022 nella misura dell’11,50%, per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022.

Con il decreto del Ministero del lavoro del 5 settembre 2022, infatti, è stata confermata anche per il 2022 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% a favore delle imprese edili; le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva in favore delle imprese edili, arrivano con la successiva circolare INPS n. 123 del 28 ottobre 2022.

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Riduzione contributiva edile, cos’è

La riduzione contributiva consiste in una riduzione sull’ammontare dei contributi dovuti dall’impresa per le assicurazioni sociali (INPS e Inail), diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Requisiti per l’accesso al beneficio

La regolarità contributiva va dimostrata attraverso il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In particolare, l’accesso al beneficio è subordinato quindi alle seguenti condizioni da parte dei datori di lavoro:

  • il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
  • il rispetto delle previsioni dettate dai contratti collettivi in materia di retribuzione imponibile;
  • il non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

A chi spetta

La riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, si applica ai soli operai occupati a tempo pieno, ossia con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Viene precisato, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta:

  • per i lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo;
  • in presenza di contratti di solidarietà (l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario).

Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Beneficiari

Hanno diritto alla riduzione contributiva i datori di lavoro classificati:

  • nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
  • caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Circolare INPS: caratteristiche, condizioni di accesso, invio e gestione delle istanze

Con la circolare n. 123/2022, l’Istituto riepiloga la normativa che regola la materia (art. 29, comma 2, del dl n. 244/1995), nonché le caratteristiche e le condizioni di accesso alla riduzione contributiva; illustra, inoltre, le modalità di invio delle istanze e di compilazione dei flussi Uniemens.

In breve, il documento in esame analizza in cosa consiste la riduzione contributiva, chi ne ha diritto, nonché i requisiti obbligatori di cui devono essere in possesso sia i datori di lavoro che il contratto stipulato e, infine, le modalità di richiesta per l’accesso al beneficio.

Invio istanze, ecco le modalità

Per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, le istanze potranno essere inviate entro il 15 febbraio 2023 esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito dell’Istituto.

Le domande saranno definite entro il giorno successivo all’invio e in caso positivo sarà attribuito, all’interno del Cassetto previdenziale, il codice di autorizzazione “7N” per il periodo ottobre 2022-gennaio 2023.

Compilazione del flusso Uniemens

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens in base alle modalità previste.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione dello sgravio potranno, quindi, esporlo nell’UniEmens a decorrere dal flusso di competenza di ottobre, con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Per il recupero degli arretrati 2022, invece, dovrà essere utilizzato il codice causale “L207” nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate si potrà recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione attraverso la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, allegando una dichiarazione conforme a quella presente nell’Allegato n. 2 della circolare.

 

 

Francesca Ressa

Francesca lavora in ACCA dal 2008. Si è occupata nel corso degli anni di aspetti tecnici e commerciali. E’ autrice di BibLus dal 2012, seguendo tematiche legate alla sicurezza cantieri e opere edili.

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