riduzione contributiva 2022
Contributi ridotti a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50% anche per l’anno 2022, le istanze entro il 15 febbraio 2023. Dall’INPS le istruzioni operative
Giungono dall’INPS le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva in favore delle imprese edili, confermata anche per l’anno 2022 nella misura dell’11,50%, per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022.
Con il decreto del Ministero del lavoro del 5 settembre 2022, infatti, è stata confermata anche per il 2022 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% a favore delle imprese edili; le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva in favore delle imprese edili, arrivano con la successiva circolare INPS n. 123 del 28 ottobre 2022.
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La riduzione contributiva consiste in una riduzione sull’ammontare dei contributi dovuti dall’impresa per le assicurazioni sociali (INPS e Inail), diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La regolarità contributiva va dimostrata attraverso il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
In particolare, l’accesso al beneficio è subordinato quindi alle seguenti condizioni da parte dei datori di lavoro:
La riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, si applica ai soli operai occupati a tempo pieno, ossia con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Viene precisato, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta:
Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Hanno diritto alla riduzione contributiva i datori di lavoro classificati:
L’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Con la circolare n. 123/2022, l’Istituto riepiloga la normativa che regola la materia (art. 29, comma 2, del dl n. 244/1995), nonché le caratteristiche e le condizioni di accesso alla riduzione contributiva; illustra, inoltre, le modalità di invio delle istanze e di compilazione dei flussi Uniemens.
In breve, il documento in esame analizza in cosa consiste la riduzione contributiva, chi ne ha diritto, nonché i requisiti obbligatori di cui devono essere in possesso sia i datori di lavoro che il contratto stipulato e, infine, le modalità di richiesta per l’accesso al beneficio.
Per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, le istanze potranno essere inviate entro il 15 febbraio 2023 esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito dell’Istituto.
Le domande saranno definite entro il giorno successivo all’invio e in caso positivo sarà attribuito, all’interno del Cassetto previdenziale, il codice di autorizzazione “7N” per il periodo ottobre 2022-gennaio 2023.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens in base alle modalità previste.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione dello sgravio potranno, quindi, esporlo nell’UniEmens a decorrere dal flusso di competenza di ottobre, con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
Per il recupero degli arretrati 2022, invece, dovrà essere utilizzato il codice causale “L207” nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate si potrà recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione attraverso la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, allegando una dichiarazione conforme a quella presente nell’Allegato n. 2 della circolare.
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