Ricostruzione di un rudere: è sempre indispensabile l’esatta consistenza dell’immobile preesistente
Tar Puglia: in caso di un edificio diruto non è sufficiente dimostrare che l’immobile era preesistente, ma è necessario che se ne dimostri l’esatta consistenza
Con la sentenza n. 1359/2019 il Tar Puglia entra nel merito dell’iter tecnico/edilizio necessario per la ricostruzione di un rudere.
I fatti in breve
Il proprietario di un terreno agricolo volendo procedere al recupero di un vecchio fabbricato presente su quell’area, presentava al Comune una comunicazione di inizio lavori per edilizia libera, di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) – e), del dpr n. 380/2001.
In fase di realizzazione dei lavori, effettuava poi interventi sulla struttura per asserite ragioni di sicurezza, quali: un basamento in cemento e un muro centrale in cemento con rete elettrosaldata realizzato nell’intercapedine del muro perimetrale, senza tuttavia chiedere le prescritte autorizzazioni.
Il competente Comando dei Carabinieri sequestrava l’immobile e segnalava al Comune la realizzazione di un fabbricato in assenza di concessioni o autorizzazioni, su area sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, trattandosi di terreno incluso nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano, “Zona 2”.
Il Comune, allora, ordinava la rimozione del manufatto abusivo; sicché il ricorrente a fronte della richiamata ordinanza comunale presentava al Settore comunale urbanistico una richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
Seguiva una comunicazione comunale di avvio del procedimento di diniego, ex art. 10-bis legge n. 241/1990, sul presupposto che l’intervento realizzato proposto per la sanatoria, ricade nella tipologia di interventi di ristrutturazione edilizia.
Il ricorrente produceva una perizia tecnica giurata, a firma di un geometra, asseverante che “lo stato della planimetria attuale coincide esattamente con il precedente accatastamento”; ciononostante il Comune comunicava il diniego definitivo.
La sentenza del Tar
Il Tar Puglia premette, in merito alla perizia del geometra, che:
La perizia tecnica giurata prodotta dal ricorrente al Comune assevera che “lo stato della planimetria attuale coincide esattamente con il precedente accatastamento”: davvero troppo poco rispetto alla più complessa questione, oggetto della controversia, che non può ridursi al problema della mera preesistenza di un fabbricato rurale, quale che sia.
La perizia, quindi, era inadatta ancorché l’area in cui insiste il manufatto rurale oggetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria del ricorrente è sottoposta ad una lunga lista di vincoli paesaggistici/ambientali.
Ricostruzione e ristrutturazione
La ristrutturazione edilizia presuppone come elemento indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche plano-volumetriche e architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire.
Per i giudici infatti:
non è sufficiente che si dimostri che un immobile in parte crollato o demolito era preesistente (dimostrazione che, nella fattispecie, è stata affatto fornita), ma è necessario che si dimostri l’esatta consistenza dell’immobile preesistente del quale si intenda effettuare una ricostruzione. Ciò è ancor più indispensabile in una zona sovraccarica di vincoli di ogni genere come quella presa qui in esame.
Si consideri che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del dpr n. 380/2001, sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli:
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
A tenore del successivo art. 10, comma 1 lett. c):
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:… c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.
Di un edificio diruto può essere accertata la preesistente consistenza, quando è possibile individuare le murature perimetrali, che individueranno la sagoma della struttura, le strutture orizzontali di piano e la copertura, che fisicamente delimita il volume preesistente occupato dal manufatto.
Pertanto, la preesistente consistenza è rappresentata dai connotati essenziali dell’edificio (pareti, solai e tetto), ovvero è dimostrabile tramite apposita documentazione storica e verifica dimensionale in sito. In caso contrario, non è minimamente possibile applicare la norma di cui al citato art. 3 lett. d) del dpr n. 380/2001, né tampoco quella dell’art. 30 del dl n. 69/2013 (convertito in legge n. 98/2013) sulle cosiddette “semplificazioni” in materia edilizia.
Il ricorso viene respinto poiché infondato.
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