Richiesta DURC, da oggi si fa online

Richiesta DURC online, da oggi diventa possibile

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Richiesta DURC, il dm 30 gennaio 2015 definisce le modalità per la richiesta telematica del documento di regolarità contributiva

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del primo giugno 2015 è stato pubblicato il D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.

Richiesta DURC telematica

Ad oggi un’impresa regolare sotto il profilo contributivo deve attendere anche un mese per ottenere il documento che dimostra la regolarità della propria posizione contributiva.

Il nuovo decreto prevede che le imprese possano accedere all’archivio degli Istituti Inps e Inail e delle Casse edili per ottenere un Durc in formato digitale “.PDF” in tempo reale.

Qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all’interessato le cause dell’irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato.

Il DURC così richiesto potrà essere utilizzato per ogni finalità richiesta dalla legge:

  • verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare
  • aggiudicazione di appalti
  • stipula del contratto
  • stati d’avanzamento lavori
  • liquidazioni finali
  • lavori privati soggetti al rilascio di titoli abilitativi
  • attestazioni SOA

DURC telematico

L’esito positivo della verifica di regolarità genera un documento in formato “.PDF” non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:

  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica
  • l’iscrizione all’Inps, all’Inail o alle Casse edili
  • la dichiarazione di regolarità contributiva
  • il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento

Il documento ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Le disposizioni del decreto divengono efficaci dal primo luglio 2015.

 

Clicca qui per scaricare il D.M. 30 gennaio 2015 (richiesta DURC online)

 

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