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Richiesta di sanatoria: no al frazionamento della domanda

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In presenza di abusi edilizi compiuti su immobile in comproprietà (indiviso) non è possibile presentare distinte domande di sanatoria, lo afferma la Cassazione

Con la sentenza n. 21080/2021 la Corte di Cassazione mette i paletti al corretto uso dell’istanza di condono e della richiesta in generale di una sanatoria edilizia: no ai frazionamenti della domanda su immobili in comproprietà, non distintamente divisi in singole proprietà, per aggirare i limiti di cubatura.

Il caso

I comproprietari di un immobile non distintamente diviso, presentavano singole domande di condono edilizio su ciascuno dei tre appartamenti dell’edificio interessato da abusi edilizi.

Il giudice ordinario revocava, quindi, l’ordine di demolizione degli abusi.

Tale decisione veniva impugnata in Cassazione dalla Procura: il provvedimento di condono sarebbe stato illegittimo perché rilasciato in violazione dell’art. 39 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie), legge n. 724/1994.

Infatti, il provvedimento del pubblico ministero avrebbe avuto ad oggetto l’intero fabbricato mentre le singole istanze di condono avrebbero avuto lo scopo di eludere il limite di 750 m3 della volumetria, previsto dalla legge, così procedendo ad un frazionamento illegittimo del bene in singole unità abitative.

Il giudizio della Corte di Cassazione

Gli ermellini osservano che l’ordinanza, che ha bloccato l’ordine di demolizione, ha preso in esame isolatamente i tre appartamenti che la compongono, come entità autonome, e ciò perché presentate con tale carattere anche nelle relative (e distinte) domande di condono.

La Corte Suprema sottolinea che nessuna verifica è stata compiuta sulla legittimità di questo frazionamento, operato sull’unico bene interessato dall’ingiunzione a demolire né sul fatto che l’operazione potesse costituire, in realtà, soltanto uno strumento per aggirare il citato limite.

I giudici precisano che questa verifica è del tutto necessaria, specie nei casi in cui (come quello in esame) gli istanti siano tutti comproprietari dell’intero immobile e siano congiunti dei destinatari della sanzione penale, e del relativo ordine di demolizione.

La Cassazione, fatta questa premessa, spiega che:

in tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge n. 47/1985, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse, onde non consentire l’elusione del limite legale di volumetria dell’opera per la concedibilità della sanatoria.

In altre parole, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, “disarticolandole”, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica.

Il ricorso è, quindi, accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza della Corte di Cassazione

 

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