Ordine di demolizione: quando sono possibili la revoca o la sospensione?
Per il Consiglio di Stato la presentazione dell’istanza di sanatoria rende inefficace un provvedimento di demolizione
Con la sentenza n. 1540/2020 del Consiglio di Stato si discute di un particolare caso che contribuisce a far luce sulla possibilità di revoca o sospensione di un’ingiunzione di demolizione in caso di abuso edilizio.
Il caso
Una società realizzava delle opere su un immobile di sua proprietà per ricavarne tre attività commerciali distinte, senza tuttavia praticare il frazionamento (catastalmente restava un’unica unità immobiliare).
Per le suddette opere la società presentava una DIA (ora SCIA) che veniva rigettata dal Comune.
Da premettere che precedentemente la società aveva presentato istanza presso il Comune per l’ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria relativo alla realizzazione dell’intero immobile (rilasciato e poi annullato dallo stesso Comune). La questione era sfociata in un contenzioso con l’Ente, risolto successivamente con il ripristino del permesso di costruire in sanatoria attraverso una precedente sentenza del Consiglio di Stato.
Il Comune, ora (dopo aver rigettato la presentazione della DIA), con un’ordinanza intimava la demolizione delle ultime opere ritenute abusive.
La società si rivolgeva al Tar chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e del provvedimento di respingimento della denunzia di inizio attività (DIA).
Il Tar pur prendendo atto del vecchio contenzioso a proposito del permesso di costruire in sanatoria, dichiarava la mancanza della regolarità urbanistica dell’immobile perché mancava su quest’ultimo il titolo edilizio abilitante. Per tale motivo rigettava la domanda, da parte della società, di annullamento dell’ordinanza di demolizione delle ultime opere effettuate sull’immobile, ritenendo irrilevante la concessione in sanatoria presentata e successivamente annullata dal Comune.
La società, di conseguenza, ricorreva in appello presso il Consiglio di Stato.
La sentenza del Consiglio di Stato
Per i Giudici il tribunale di prime cure avrebbe dovuto prendere in considerazione la presentazione dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria e di conseguenza risulta erronea l’affermazione secondo la quale l’immobile sarebbe privo di titolo edilizio; ne deriva che:
secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, la presentazione dell’istanza di sanatoria, sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono, produce l’effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell’ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
I giudici concludono che la sentenza di primo grado va riformata e che l’appello risulta improcedibile venuto meno l’interesse di una decisione del tribunale.
Revoca o sospensione di un ordine di demolizione
Possiamo concludere, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, che un’ordinanza di demolizione come sanzione di tipo amministrativo può essere revocata in presenza di:
- una istanza di condono/sanatoria;
- elementi concreti che prevedano in tempi brevi l’adozione di un provvedimento che si porrà in contrasto con l’abbattimento (in questo caso si parla di sospensione);
- altra destinazione conferita all’immobile da un provvedimento della PA che renderebbe insensato l’abbattimento del manufatto.
Per maggiore approfondimento in merito leggi anche questo articolo di BibLus-net:
“Cassazione: i casi di revoca o sospensione della demolizione dell’opera abusiva”
Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

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