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Revisione tabelle millesimali: cosa succede se le infiltrazioni rendono un locale inutilizzabile?

Revisione tabelle millesimali: la Cassazione chiarisce che una diversa destinazione d’uso dovuta a infiltrazioni non modifica sull’assetto millesimale

Un magazzino/deposito posto al piano seminterrato era stato reso completamente inutilizzabile a seguito delle ripetute infiltrazioni di acqua dal sottosuolo. Il proprietario del locale riteneva, dunque, che le tabelle millesimali dovevano essere revisionate, per adeguarle al nuovo stato di fatto.

L’inquilino si rivolgeva al Tribunale di primo grado, chiedendo l’accertamento delle quote millesimali. Il Tribunale adito rigettava la domanda, rilevando che non era mai venuta meno la potenziale destinazione commerciale della porzione in questione.

Il proprietario ricorreva in appello contro la decisione del giudice di primo grado.

La Corte di appello confermava la decisione del Tribunale di primo grado, rilevando che non era riscontrabile la presenza di errori obiettivamente verificabili che avessero comportato una differenza tra il valore attribuito nella tabella alle unità immobiliari ed il valore effettivo delle stesse.

Per la cassazione di tale sentenza il proprietario dell’immobile proponeva ricorso.

Revisione tabelle millesimali, la sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con sentenza n. 19797/2016 si esprime sul ricorso presentato dall’inquilino. Il ricorrente ribadisce l’impossibilità di usare il proprio locale a causa delle inondazioni verificatesi, provenienti dal sottosuolo. A seguito di tale evento il rapporto originario tra i valori posti a base delle tabelle si era notevolmente alterato, con conseguente necessità di una diversa ripartizione delle spese condominiali.

La Cassazione chiarisce che i millesimi vanno individuati al momento dell’adozione del regolamento condominiale.

La revisione delle tabelle millesimali può avvenire solamente in 2 casi:

  • quando si accerta che sono conseguenza di un errore
  • quando è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano (ad esempio per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata)

Al riguardo, gli errori possono essere di varia natura:

  • errori inerenti alla determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti, quali l’estensione, l’altezza, l’ubicazione, l’esposizione ecc.
  • errori di fatto (ad esempio erronea convinzione che un singolo appartamento abbia una estensione diversa da quella effettiva)
  • errori di diritto (ad esempio erronea convinzione che nell’accertamento dei valori debba tenersi conto di alcuni degli elementi sono irrilevanti a tale effetto)

Non possono invece qualificarsi essenziali gli errori determinati soltanto da criteri più o meno soggettivi. Inoltre non essendovi stata alcuna modifica delle caratteristiche proprie degli immobili, una diversa destinazione d’uso del locale non può incidere sull’assetto millesimale.

Pertanto la Corte rigetta il ricorso e ritiene che le tabelle millesimali non debbano essere revisionate.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza della Corte di Cassazione n. 19797/2016

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