Sanzioni violazioni reverse charge! I chiarimenti delle Entrate
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Sanzioni violazioni reverse charge: più aspre in caso di occultamento dell’operazione o debito d’imposta; più miti quelle per cui l’imposta risulta comunque assolta
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti (circolare n. 16/E dell’11 maggio) circa le sanzioni da applicare in caso di violazioni relative ad operazioni soggette all’inversione contabile, reverse charge, in seguito alle modifiche apportate dal dlgs 158/2015.
Nell’ottica di rendere le sanzioni maggiormente coerenti al concreto disvalore dell’illecito commesso dal contribuente, dal 1° gennaio 2016 sono in vigore le nuove disposizioni previste dal dlgs 158/2015, con l’introduzione all’art. 6, dei 3 commi 9-bis.1 e 9-bis.2, 9-bis.3.
In pratica le violazioni connotate da scarsa gravità, saranno punite in misura più lieve rispetto alle condotte più insidiose e pericolose.
Le novità introdotte dal dlgs 158/2015
Nel dettaglio, nel caso di irregolare assolvimento del tributo è prevista una sanzione in misura fissa da 250 euro a 10.000 euro se:
- l’operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile, ma l’imposta è stata assolta in via ordinaria (comma 9-bis.1)
- l’operazione doveva essere assoggettata in via ordinaria, ma l’imposta è stata assolta in reverse charge (comma 9-bis.2)
Pertanto, in tali casi è prevista la riduzione delle sanzioni (in precedenza era pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta), fermo restando che le parti hanno sempre la possibilità di regolarizzare nei termini di legge l’operazione per non incorrere in alcuna sanzione.
Il nuovo comma 9-bis.3 disciplina, invece, le ipotesi di errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta o inesistenti, disponendo:
- la neutralizzazione degli effetti fiscali ai fini IVA
- la sanzione compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile (con un minimo di 1.000 euro) solo nei casi di operazioni inesistenti
In definitiva, le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l’occultamento dell’operazione o un debito d’imposta, sono quelle saranno punite con sanzioni più elevate; le violazioni per le quali l’imposta risulta comunque assolta, le sanzioni previste saranno più miti.
I contenuti della circolare
Ecco in sintesi gli argomenti presenti nella circolare:
- riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3)
- omissione degli adempimenti connessi all’applicazione del sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis)
- errata applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis.1)
- errata applicazione dell’imposta con il sistema dell’inversione contabile anziché nel modo ordinario (art. 6, comma 9-bis.2)
- errata applicazione del sistema dell’inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti (art. 6, comma 9-bis.3):
- operazioni esenti, non imponibili o non soggette
- operazioni inesistenti
Clicca qui per scaricare la circolare 11 maggio 2017, n. 16

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