REVERSE CHARGE: l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sull’applicazione, il Governo estende il raggio d’azione
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Il meccanismo del "reverse charge", previsto dall’art. 17, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esteso al settore dell’edilizia con il D.L. Bersani (art. 35, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter D.L. 223/06).
Il meccanismo del “reverse charge”, previsto dall’art. 17, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esteso al settore dell’edilizia con il D.L. Bersani (art. 35, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter D.L. 223/06).
Il “reverse charge” prevede l’inversione dell’obbligazione tributaria, vale a dire che la tassazione viene trasferita in capo all’acquirente, il quale diviene il debitore dell’imposta in luogo del cedente.
In pratica, il subappaltatore deve emettere fattura indicando in essa il solo valore imponibile dell’operazione, specificando nella stessa, quale norma di non imponibilità, l’articolo 74, comma 8, del D.P.R. n. 633/72.
A sua volta, l’appaltatore deve integrare la fattura così ricevuta con l’annotazione dell’aliquota e dell’imposta relativa.
La fattura (dopo l’integrazione) deve essere registrata nel registro delle fatture entro quindici giorni dal ricevimento.
Il medesimo documento è annotato, poi, nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633/72.
L’appaltatore diviene così il debitore dell’imposta ma, grazie alla registrazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, senza che avvenga un effettivo versamento di imposta.
In base alle citate disposizioni ad essere assoggettate all’Iva con tale meccanismo sono “le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Negli ultimi tempi sono giunti alcuni provvedimenti che hanno chiarito ed esteso il campo di applicazione del Reverse Charge.
Con la risoluzione n. 154/2007 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reverse charge riguarda anche i subappalti nel settore impianti.
Ulteriori precisazioni sono contenute nella Risoluzione 148/E del 29 giugno 2007; in tale provvedimento l’Agenzia precisa che il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) in edilizia non si applica a questi tipi di contratto, in quanto la posa in opera rappresenta solo un’operazione accessoria a quella principale di fornitura.
Le forniture di beni con posa in opera, infatti, non consistono in prestazioni di servizi, ma in cessioni di beni per i quali la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito.
Il DECRETO 25 Maggio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, infine, ha ulteriormente esteso il campo di applicazione del R.C. alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali.
Il “reverse charge” prevede l’inversione dell’obbligazione tributaria, vale a dire che la tassazione viene trasferita in capo all’acquirente, il quale diviene il debitore dell’imposta in luogo del cedente.
In pratica, il subappaltatore deve emettere fattura indicando in essa il solo valore imponibile dell’operazione, specificando nella stessa, quale norma di non imponibilità, l’articolo 74, comma 8, del D.P.R. n. 633/72.
A sua volta, l’appaltatore deve integrare la fattura così ricevuta con l’annotazione dell’aliquota e dell’imposta relativa.
La fattura (dopo l’integrazione) deve essere registrata nel registro delle fatture entro quindici giorni dal ricevimento.
Il medesimo documento è annotato, poi, nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633/72.
L’appaltatore diviene così il debitore dell’imposta ma, grazie alla registrazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, senza che avvenga un effettivo versamento di imposta.
In base alle citate disposizioni ad essere assoggettate all’Iva con tale meccanismo sono “le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Negli ultimi tempi sono giunti alcuni provvedimenti che hanno chiarito ed esteso il campo di applicazione del Reverse Charge.
Con la risoluzione n. 154/2007 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reverse charge riguarda anche i subappalti nel settore impianti.
Ulteriori precisazioni sono contenute nella Risoluzione 148/E del 29 giugno 2007; in tale provvedimento l’Agenzia precisa che il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) in edilizia non si applica a questi tipi di contratto, in quanto la posa in opera rappresenta solo un’operazione accessoria a quella principale di fornitura.
Le forniture di beni con posa in opera, infatti, non consistono in prestazioni di servizi, ma in cessioni di beni per i quali la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito.
Il DECRETO 25 Maggio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, infine, ha ulteriormente esteso il campo di applicazione del R.C. alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali.
Documento | Dimensione | Formato |
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Risoluzione n. 148/2007 dell’Agenzia delle Entrate | 121 Kb | ![]() |
Risoluzione n. 154/2007 dell’Agenzia delle Entrate | 6 Kb | ![]() |
DECRETO 25 Maggio 2007 | 7 Kb | ![]() |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/reverse-charge-l-agenzia-delle-entrate-chiarisce-i-dubbi-sull-applicazione-il-governo-estende-il-raggio-d-azione/
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