“Reverse Charge”: i subappaltatori emettono fatture senza IVA

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Con il D.L. Bersani (art. 35, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter) il Legislatore ha esteso il meccanismo del “reverse charge”, previsto dall’art. 17, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al settore dell’edilizia.

Con il D.L. Bersani (art. 35, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter) il Legislatore ha esteso il meccanismo del “reverse charge”, previsto dall’art. 17, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al settore dell’edilizia.
Ad essere assoggettate all’Iva con tale meccanismo sono “le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Il “reverse charge” prevede l’inversione dell’obbligazione tributaria, vale a dire che la tassazione viene trasferita in capo all’acquirente, il quale diviene il debitore dell’imposta in luogo del cedente.
In pratica, il subappaltatore deve emettere fattura indicando in essa il solo valore imponibile dell’operazione, specificando nella stessa, quale norma di non imponibilità, l’articolo 74, comma 8, del D.P.R. n. 633/72.
A sua volta, l’appaltatore deve integrare la fattura così ricevuta con l’annotazione dell’aliquota e dell’imposta relativa.
La fattura (dopo l’integrazione), deve essere registrata nel registro delle fatture entro quindici giorni dal ricevimento.
Il medesimo documento è annotato, poi, nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633/72.
L’appaltatore diviene così il debitore dell’imposta ma, grazie alla registrazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, senza che avvenga un effettivo versamento di imposta.
L’applicazione del “Reverse Charge” ai subappalti era inizialmente subordinata all’autorizzazione dell’U.E. ai sensi della Direttiva 77/388/CEE.
Poiché, per l’entrata in vigore della direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006, la suddetta autorizzazione non è più necessaria, si è posto il problema della data di applicazione delle nuove disposizioni.
In un primo Comunicato (6.10.2006) l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che le stesse fossero applicabili dal 12 ottobre; in un successivo Comunicato (12.10.2006) la stessa Amministrazione ha rettificato la precedente comunicazione precisando che, per porre fine ad ogni incertezza, per l’applicazione del “Reverse Charge” si attenderanno chiarimenti normativi.
Tali chiarimenti arriveranno, con tutta probabilità, con la conversione in Legge del D.L. 262/2006 (D.L. Collegato alla Finanziaria).
Fino ad allora continuerà a trovare applicazione la disciplina ordinaria.

DocumentoDimensioneFormato
Comunicato dell’Agenzia delle Entrate relativo all’entrata in vigore del “Reverse Charge”64 KbPDF
Testo vigente del D.P.R. 633/1972243 KbPDF
Legge 4 agosto 2006, n. 248 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223”4,08 MbPDF
Circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate621 KbPDF
 
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