“Reverse charge” e subappalto: ulteriori chiarimenti sull’applicazione
Il “reverse charge” è il meccanismo di inversione contabile introdotto dal D.L. Bersani applicabile ai subappalti in edilizia in base al quale:
- il subappaltatore emette fattura indicando in essa il solo valore imponibile dell’operazione cioè priva di IVA;
- l’appaltatore integra la fattura così ricevuta con l’annotazione dell’aliquota e dell’imposta relativa divenendo il debitore dell’imposta
La Legge Finanziaria (art. 1 comma 44 L. 296/2006) ha stabilito che il “reverse charge” si applica a partire dal 1° gennaio 2007.
Un importante chiarimento sull’applicabilità di tale meccanismo arriva in risposta ad una interrogazione parlamentare presentata alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.
Nella risposta del 31 gennaio scorso all’Interrogazione n. 5-00621 presentata dall’On. Borghesi è chiaramente affermato che il meccanismo del Reverse Charge deve essere applicato se sia l’impresa principale che l’impresa subappaltatrice svolgono attività che ricadono nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN (2004).
Documento | Dimensione | Formato |
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Testo della risposta all’Interrogazione n. 5-00621 | 9 Kb | ![]() |
Circolare n. 37 dell’Agenzia delle Entrate | 26 Kb | ![]() |
Tabelle ATECOFIN | 446 Kb | ![]() |

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