Reverse charge, attenzione alle novità per il settore edile, energetico e impiantistico
Con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 l’Agenzia ha fornito a professionisti ed imprese i primi chiarimenti sulle novità introdotte in merito all’estensione del reverse charge
A partire dal primo gennaio 2015, la Legge di Stabilità 2015 ha esteso il meccanismo del reverse charge, ossia inversione contabile dell’IVA, anche al settore edile, energetico, impiantistico e dei pallets (cessione dei bancali di legno recuperati dopo il primo utilizzo).
Ricordiamo, brevemente, che tale meccanismo è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) per evitare fenomeni di evasione fiscale (per conoscere tutti i dettagli V. art. “Cos’è e come si applica il “reverse charge” in edilizia? Lo speciale di BibLus-net, con schemi di sintesi, tavole sinottiche e FAQ”).
Con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 l’Agenzia ha fornito a professionisti ed imprese i primi chiarimenti sulle novità introdotte in merito all’estensione del reverse charge.
Nel documento viene chiarito come applicare il meccanismo dell’inversione contabile esteso ai nuovi ambiti, in particolare nel settore edile, relativi alle seguenti prestazioni:
- servizi di pulizia
- servizi di demolizione
- installazione di impianti
- settore energetico
Per il settore energetico l’estensione riguarda i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla Direttiva 2003/87/Ce.
Nel documento vengono analizzati i seguenti aspetti:
- il rapporto tra split payment e reverse charge
- l’applicazione del reverse charge da parte delle società consorziate
- il reverse charge e regime dell’iva per cassa
- il reverse charge e nuovo regime forfetario
- gli acquisti di servizi promiscui da parte di un ente non commerciale
- l’utilizzo del plafond
- i soggetti esclusi dall’applicazione del reverse charge (non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti i quali, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti Iva e in particolare dalla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita)
Infine, l’Agenzia specifica che non saranno applicate sanzioni per comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione della circolare, ovvero per fatture emesse dal primo gennaio 2015 al 26 marzo 2015.
Clicca qui per scaricare la Circolare 14/E sul reverse charge

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