Restituzione oneri di urbanizzazione/costruzione: da quando decorre il termine?
Per il Consiglio di Stato il tempo limite di restituzione degli oneri di urbanizzazione/costruzione decorre dalla data di comunicazione di rinuncia all’utilizzo del permesso di costruire o dalla scadenza del titolo edilizio
La restituzione degli oneri di urbanizzazione e di costruzione versati all’amministrazione comunale, nel caso del mancato utilizzo del permesso di costruire, costituisce un diritto del privato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 349/2021 ribadisce quando cominciano a decorrere i dieci anni di tempo utili per tale restituzione.
Il caso
Ad una società veniva regolarmente rilasciata una concessione edilizia nel 1999 (oggi permesso di costruire) per l’edificazione su suolo di proprietà di un complesso di edifici.
La società, di conseguenza, versava al Comune la prima rata relativa agli oneri di urbanizzazione e di costruzione dovuti.
Dopo la comunicazione di inizio lavori e l’iniziale sbancamento del terreno per la realizzazione delle fondamenta, a causa di una vertenza giudiziaria tra Comune e Regione, la costruzione veniva interrotta per riprendere (in seguito alla conclusione della vertenza) con successiva proroga (rilasciata dal Comune) del termine di conclusione dei lavori entro il 2005.
La società di conseguenza versava (nel 2003) anche le restanti rate degli oneri dovuti al Comune; tuttavia la titolare della concessione non completava i lavori entro il termine di proroga (a causa della decadenza della concessione edilizia) per cui la società chiedeva (nel 2014) al Comune la restituzione delle somme versate.
Per il Comune la richiesta era stata presentata tardivamente con la consequenziale prescrizione del diritto al rimborso di quanto dovuto.
La società, quindi, faceva ricorso al Tar che gli dava ragione.
A parere dei giudici del Tar non era nemmeno possibile scomputare i lavori di scavo dalle somme dovute, in quanto questi lavori non costituivano realizzazione di opere (a tal riguardo potrebbe interessarti un precedente articolo di BibLus- net: “Decadenza del permesso di costruire: quali sono i lavori che determinano l’avvio di un cantiere?“).
Il Comune ricorreva in appello presso il Consiglio di Stato, sostenendo che la decorrenza dei limiti di restituzione coincidesse con il momento di effettuazione di ciascun pagamento.
La sentenza del Consiglio di Stato
A parere di Palazzo Spada, il termine di prescrizione decennale relativo alla restituzione di somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, decorre:
non dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all’Amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte dell’amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali.
I giudici concludono che, relativamente al caso dibattuto, il termine finale di ultimazione delle opere oggetto della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) del 1999 è decorso senza che si avviasse l’edificazione prorogata al 2005 e, dunque, solo da tale data è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto alla restituzione degli oneri concessori. (Nel caso in discussione, infatti, i termini di scadenza sono stati interrotti da una raccomandata del 2014 con richiesta di restituzione).
Il ricorso, quindi, non è accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Oneri di urbanizzazione: quando si prescrive il diritto al rimborso?”
Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

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