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Responsabilità solidale superbonus

Responsabilità solidale superbonus: le nuove regole per l’esonero

Responsabilità solidale superbonus: la legge di conversione del dl 11/2023 stabilisce la documentazione da raccogliere per esonerare il cessionario

La legge di conversione del dl 11/2023 contiene misure urgenti in materia di cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi. Interviene a gamba tesa su cessione del credito e sconto in fattura, proroga delle unifamiliari al 30 settembre 2023, sistema la questione della responsabilità solidale superbonus e altri bonus edilizi. Il provvedimento interviene in maniera radicale sull’impianto normativo previgente, modificando le regole per i nuovi interventi (quelli ancora non iniziati), che non potranno più godere di cessione del credito/ sconto in fattura, ma solo della detrazione diretta.

Nulla cambia per gli interventi in corso. Il decreto introduce, inoltre, una nuova disciplina per l’esonero della responsabilità del cessionario che acquisisce crediti da bonus edilizi. Per esonerarti dalla responsabilità solidale, è obbligatorio disporre di una serie di documenti che puoi redigere con uno specifico strumento per i bonus edilizi costantemente aggiornato ai nuovi cambiamenti normativi.

Prima di entrare nello specifico della quesitone relativa all’esonero della responsabilità in capo al cessionario, proviamo a rispondere alla domanda: “cosa si intende per responsabilità solidale?”

Si parla di responsabilità solidale quando più soggetti risultano debitori nei confronti di un creditore, che può esigere l’intero pagamento sia da qualsiasi debitore, indifferentemente e secondo la propria volontà. In pratica, si ha responsabilità solidale quando due o più persone sono debitori di uno o più soggetti ed a ciascuna di queste persone debitrici può essere chiesto di versare l’intera somma.

Il meccanismo delle detrazioni fiscali prevede la responsabilità solidale in capo al fornitore che esegue sconto in fattura e al cessionario che acquisisce i crediti fiscali: spesso si sente parlare di “responsabilità in solido 110“, per intendere proprio la responsabilità di cui spesso si parla in capo alle banche o istituti di credito che acquistano crediti da superbonus.

Responsabilità solidale superbonus, i documenti per l’esonero del cessionario

Come detto in premessa, la legge di conversione del dl 11/2023 (non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale) introduce una nuova disciplina per l’esonero della responsabilità del cessionario che acquisisce crediti da bonus edilizi.

In particolare, l’art. 1 c. 1 lett. b) come  modificato dalla legge di conversione già approvata in Parlamento, prevede il concorso nella violazione e la conseguente responsabilità in solido; sono invece, escluse per i cessionari che siano in possesso della seguente documentazione:

  1. titolo abilitativo oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
  2. notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica (legge 10), APE / APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
  8. visto di conformità rilasciato dal commercialista;
  9. attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 dlgs 231/2007) o di astensione (art. 42 dlgs 231/2007).
  10. asseverazione sisma-bonus (allegati del dm 329/2020).
  11. contratto d’appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Questi gli 11 documenti che salvano il cessionario in caso di controlli e responsabilità accertate.

Per essere sicuro di disporre della documentazione adeguata per la responsabilità solidale del cessionario ti consiglio di utilizzare il software superbonus 110 linee guida, che ti garantisce la corretta gestione delle pratiche edilizie.

 

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