Responsabilità solidale Appaltatore-Subappaltatore: arriva il Regolamento chiarificatore
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, ha emesso un regolamento che individua la documentazione necessaria per dare concreta applicazione alla disciplina sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.
In base alle disposizioni dell’art. 35 (nei commi dal 28 al 34), l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
- del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
- del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti
La responsabilità dell’appaltatore viene meno se questi verifica (acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo) che tutti i citati adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore della documentazione comprovante l’esecuzione di tutti gli adempimenti.
Il committente, da parte sua, può provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo nel caso in cui siano stati regolarmente eseguiti tutti i citati adempimenti dall’Appaltatore e da tutti i subappaltatori; diversamente il committente può incorrere in una sanzione amministrativa (da 5.000 a 200.000 euro).
A distanza di quasi due anni arrivano le necessarie disposizioni attuative delle suddette disposizioni.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, infatti, di concerto con il Ministro del Lavoro, ha emesso un regolamento che individua la documentazione necessaria per dare concreta applicazione alla disciplina sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.
Tale regolamento – non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – definisce la documentazione che il subappaltatore deve rilasciare all’appaltatore per attestare il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, esonerandolo dalla responsabilità solidale.
L’esibizione di tale documentazione da parte dell’impresa appaltatrice al committente, nel momento del pagamento del corrispettivo, è sufficiente a non far incorrere quest’ultimo nelle sanzioni amministrative previste per mancato controllo.
Documento | Dimensione | Formato |
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Regolamento “Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore” in attesa di pubblicazione | 187 Kb | ![]() |

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