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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Responsabilità del datore di lavoro: cosa succede se il lavoratore è imprudente?

Responsabilità del datore di lavoro: cosa succede se il lavoratore è imprudente?

Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure di sicurezza per prevenire le imprudenze del lavoratore. Lo chiarisce la Corte di Cassazione

Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 30 Novembre 2023/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Responsabilità del datore di lavoro verso il lavoratore imprudente

Il datore di lavoro è sempre responsabile di un infortunio, anche se causato dal comportamento imprudente del lavoratore? Quando il comportamento del lavoratore può essere considerato davvero “abnorme”, tanto da scagionare il datore di lavoro? Queste, le interessanti domande a cui risponde la Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 46841/2023. Per gli adempimenti necessari alla sicurezza dei luoghi di lavoro e per non sbagliare con il rischio di incappare in pesanti sanzioni, ti consiglio di affidarti ad un software per la redazione del DVR, DUVRI, PEE, che ti consente di fare la valutazione dei rischi in modo professionale e semplice partendo dal disegno dei luoghi di lavoro. Potrai, inoltre, accedere a relazioni sempre aggiornate secondo la normativa vigente ed evitare così di commettere errori.

Il datore di lavoro è sempre responsabile di un infortunio dei propri lavoratori?

Nel corso dei lavori di pulizia di un immobile di proprietà di un Comune, consistenti nella selezione e successivo trasporto di materiali vari disseminati nelle varie stanze, un operaio era salito al primo piano dell’edificio, unitamente ad altri colleghi di lavoro, per rendersi conto della tipologia dell’attività da espletarsi, e, nel ridiscendere le scale fisse, aveva perso l’equilibrio ed era caduto precipitando al pian terreno, attraverso un’ampia apertura esistente nel pianerottolo totalmente sprovvisto di parapetto.

Il titolare dell’impresa a cui erano stati affidati detti lavori, veniva condannato dal tribunale per imprudenza, negligenza e imperizia e la violazione del D.Lgs. 81/2008, art. 64, comma 1 lett. a) (in relazione all’allegato IV), per avere omesso di adottare misure idonee a non esporre i lavoratori dipendenti al rischio di caduta nelle zone non protette.

La questione approdava infine in ricorso presso la Cassazione, con i seguenti motivi della difesa:

  • il preposto aveva comunicato telefonicamente ai lavoratori di non operare sul posto di lavoro, in quanto non agibile e pericoloso;
  • il lavoratore infortunato, assieme ad un altro operaio, si erano introdotti fraudolentemente nel locale e non già per ragioni lavorative. La condotta del lavoratore, pertanto, doveva essere considerata abnorme, in quanto posta in essere nonostante le direttive contrarie, e, quindi, imprevedibile da parte del datore di lavoro;
  • la responsabilità di quanto accaduto sarebbe dovuta ricadere sul Comune committente, che tra l’altro aveva pagato una sanzione amministrativa per carenze rilevate nel DUVRI.

La Cassazione: la condotta abnorme del lavoratore dipendente è caratterizzata non solo dalla imprevedibilità, ma deve risultare causa di un rischio che esuli dalla sfera di garanzia governata dal titolare

A parere degli ermellini, il comportamento del lavoratore non può essere ritenuto abnorme, infatti in merito al datore di lavoro:

In tema di infortuni sul lavoro, […] non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.

All’interno dell’area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia,

oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

Possiamo, quindi, riassumere che tre sono le condizioni perché un comportamento possa essere considerato abnorme:

  • imprevedibilità;
  • un pericolo che si collochi al di fuori dalla sfera di controllo del responsabile;
  • ambito estraneo alle mansioni affidate.

Oltretutto, perché possa ritenersi il comportamento del lavoratore negligente e imprudente, con il concretizzarsi di un “rischio eccentrico” (con esclusione delle responsabilità del garante datore di lavoro), è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente.

Nel caso in esame, il comportamento del lavoratore infortunato non può essere classificata abnorme. Infatti il lavoratore, si era recato con altri dipendenti nel palazzo ove si era verificata la caduta, proprio per lavorare, ovvero per iniziare, come confermato dalla difesa, a programmare l’attività di smaltimento demandata e il preposto non aveva fatto nulla per fermarlo.

Le responsabilità del Comune committente non escludono quelle del titolare datore di lavoro della ditta appaltatrice verso i suoi dipendenti

Per la Cassazione, sono infondate anche le accuse rivolte al Comune in qualità di committente. La responsabilità del Comune non valeva ad escludere quella del datore di lavoro ricorrente, posto che nel caso in esame erano presenti, semmai, più figure di garanzia e più soggetti obbligati. L’imputato avrebbe dovuto adeguare e, se del caso (anche ammesso che vi fossero obblighi in capo al committente), far adeguare il sito prima di disporre che i suoi dipendenti vi prestassero l’attività lavorativa. D’altronde in tema di sicurezza sul lavoro, vige il principio della c.d. “causalità additiva”, in forza del quale, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:

  • Le principali norme sulla sicurezza sul lavoro
  • “La mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro“
  • “Infortunio sul lavoro e responsabilità del committente“
  • “Datore di lavoro e preposto alla sicurezza: quali sono le responsabilità?“
  • “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: quali le responsabilità?“
  • “Sicurezza cantieri: responsabilità del datore di lavoro anche nei confronti di terzi occasionali?“
  • “Il datore di lavoro è sempre responsabile degli infortuni sui luoghi di lavoro?“
  • Al datore di lavoro possono essere riconosciute responsabilità in caso di infortunio?
  • “Mansioni del preposto“
Icona

Download Gratuito Corte di Cassazione - sentenza 46841/2023 (responsabilità datore di lavoro e infortunio del dipendente imprudente)

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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