Responsabilità dell’appaltatore, chi risponde degli errori progettuali nelle opere eseguite?
Responsabilità dell’appaltatore: la Cassazione chiarisce che l’impresa è sempre responsabile anche in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori
Una società committente aveva affidato ad un’impresa i lavori di costruzione di un immobile. Dopo aver riscontrato una serie di vizi delle opere eseguite e ritardi nella consegna, il committente conveniva in giudizio la ditta, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di primo grado e in secondo luogo la Corte di Appello rigettavano il ricorso, ritenendo l’impresa non responsabile degli errori commessi in fase esecutiva.
La società committente presentava dunque ricorso in Cassazione contro la sentenza d’appello.
Sentenza Cassazione n. 20214/2017
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20214/2017 si esprime sul ricorso presentato dal committente.
La Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza di un concorso di colpa tra committente ed appaltatore in ordine ai vizi delle opere eseguite per il fatto che tali vizi “dipendono anche dalla direzione dei lavori e/o da scelte della committenza“.
I giudici di Cassazione al contrario ritengono che l’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente.
La responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente, manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto.
Pertanto la Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato accogliendo la tesi della società committente.
Clicca qui per scaricare la sentenza di Cassazione n. 20214/2017

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