Responsabile dei lavori: chi è, compiti e nomina
Il responsabile dei lavori è la figura incaricata dalla committenza per svolgere i compiti ad essa attribuiti e assumere specifiche responsabilità
All’interno di un cantiere, la figura di principale responsabilità è il committente, soggetto per cui l’intera opera progettata viene eseguita. Il committente è il perno attorno al quale ruotano la sicurezza nel cantiere e le relative responsabilità.
Spesso, però, il committente non possiede gli strumenti e le capacità tecnico-professionali necessarie per assumersi tali responsabilità. Risulta, pertanto, necessario l’affidamento di tale ruolo ad una figura specialistica, in grado di interpretare e rispettare correttamente quanto si deve realizzare, in modo da soddisfare anche i vincoli normativi vigenti. Questa figura è il responsabile dei lavori.
Il responsabile dei lavori, come dice il nome stesso, è il responsabile di tutti i lavori e di tutto quello che accade all’interno di un cantiere, anche in materia di sicurezza.
Coordinare i lavori che includono tempi, costi, imprevisti, obblighi e norme di sicurezza risulta tutt’altro che semplice ed automatico, soprattutto quando sono coinvolte differenti squadre di professionisti. Per affrontare tutte le fasi di un cantiere nel migliore dei modi senza ritrovarsi con fastidiosi problemi che possono mettere a repentaglio la buona riuscita dei lavori e comportare un ritardo nella consegna, ti suggerisco di provare subito un construction management software grazie al quale puoi gestire e risolvere ogni tipo di problematica di cantiere; trasformi la problematica in un’attività da svolgere, assegni quest’ultima direttamente alla persona responsabile il quale riceverà una notifica automatica e tieni traccia della problematica fino alla sua chiusura.
Indice
- Chi è il responsabile dei lavori?
- Chi può essere il responsabile dei lavori?
- Nomina del responsabile dei lavori
- Requisiti del responsabile dei lavori
- Quali sono i compiti del responsabile dei lavori?
- Cosa rischia il responsabile dei lavori?
- Responsabile dei lavori e direttore dei lavori
- Sanzioni per il responsabile dei lavori
- Responsabile dei lavori: giurisprudenza recente
Chi è il responsabile dei lavori?
Il responsabile dei lavori è la figura alla quale il committente può demandare parte dei propri obblighi in materia di sicurezza. Si tratta di una figura predominante all’interno di un cantiere edile, in quanto rappresenta la punta gerarchica data la sua responsabilità sull’opera e sulla sicurezza dei lavoratori. É, dunque, una delle figure del cantiere relativa alla committenza.
Il responsabile dei lavori viene definito dall’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 (comma 1 lett. c) come il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti. In ambito pubblico il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento, a differenza di quanto avviene nel privato.
Chi può essere il responsabile dei lavori?
Il committente può scegliere sia un lavoratore subordinato sia un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale; possiede un’ampia libertà nella scelta del responsabile in quanto l’unico obbligo imposto dal D.Lgs. 81/2008 è sulla modalità di nomina.
Nomina del responsabile dei lavori
La nomina del responsabile dei lavori non è obbligatoria e viene effettuata dal committente nei seguenti casi:
- nel caso in cui il committente non abbia le capacità professionali per adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 90 D.Lgs. 81/2008 e, comunque, preferisca far seguire il cantiere a un soggetto propriamente qualificato;
- nel caso in cui l’opera sia commissionata da più committenti; infatti in caso di sanzione e in assenza di responsabile dei lavori la stessa viene ripetuta per ogni committente.
È fondamentale che l’incarico dato al responsabile dei lavori avvenga sotto forma di delega di funzioni come previsto dall’articolo 16 D.Lgs. 81/2008, in modo che il committente sia esente dalle funzioni che gli sono proprie e dalle conseguenti responsabilità.
Requisiti del responsabile dei lavori
Per lo svolgimento delle attività del responsabile dei lavori non è necessaria una specifica idoneità. Ovviamente dovrà essere una persona in possesso di competenze tecniche per la gestione dei lavori nell’edilizia privata e pubblica. Il possesso dei requisiti e delle competenze di tipo tecnico-professionale devono essere accertati dal committente responsabile per conto delle imprese esecutrici.
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Quali sono i compiti del responsabile dei lavori?
I compiti del responsabile dei lavori sono definiti dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nella fase di progettazione, il responsabile dei lavori deve pianificare le varie fasi dei lavori e la loro durata attenendosi alle misure generali di tutela indicate nell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (come la valutazione dei rischi, programmazione della prevenzione, informazione e formazione dei lavoratori, controllo sanitario, misure di protezione collettiva e uso dei DPI, misure di emergenza per primo soccorso, antincendio ecc.).
Nei cantieri dove sono presenti più imprese esecutrici il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE). Prima di iniziare i lavori, il responsabile dei lavori prende in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera, redatti dal coordinatore della sicurezza.
Una volta assegnati i rispettivi incarichi, il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE per l’esecuzione dei lavori. Questi nominativi devono essere indicati nell’apposito cartello di cantiere.
Il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo deve:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (con le modalità previste all’allegato XVII come l’iscrizione alla camera di commercio, documento di valutazione dei rischi, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione); nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, tale requisito viene soddisfatto attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi:
- del certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- di autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
- chiedere alle imprese esecutrici:
- dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili;
- contratto collettivo applicato;
- trasmettere all’amministrazione concedente e prima dell’inizio dei lavori:
- copia della notifica preliminare;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale;
- dichiarazione dell’organico medio annuo.
Una buona organizzazione del lavoro è dettata, in primo luogo, da una corretta gestione della documentazione di cantiere che deve essere sempre aggiornata e in regola con gli adempimenti normativi per evitare sanzioni.
Oltre ad essere organizzata, la documentazione di cantiere deve essere facilmente fruibile e condivisibile per agevolare e velocizzare il lavoro di chi è coinvolto. Per avere tutta la documentazione di cantiere sempre a portata di mano, ti consiglio di affidarti a un software gestione documentazione di cantiere con cui puoi gestire, organizzare, archiviare e condividere al meglio i documenti da tenere in cantiere.
Cosa rischia il responsabile dei lavori?
La nomina di un responsabile dei lavori non libera il committente da ogni responsabilità. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 93, la designazione del CSP e del CSE non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità legate alla verifica dell’adempimento degli obblighi previsti agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.
Al riguardo ci sono numerose sentenze della corte di cassazione. Una delle più recenti (cassazione sezione IV penale-sentenza n.36869 del 22 settembre 2009) sottolinea l’esonero del committente dalle proprie responsabilità se quest’ultimo ha conferito una delega al responsabile dei lavori avente per oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche.
In ogni caso, l’esonero per il committente non implica la mancanza totale di responsabilità; infatti il committente può rispondere per culpa in eligendo per aver nominato un soggetto non competente a svolgere questo ruolo, oppure per culpa in vigilando per non aver vigilato sull’operato del responsabile dei lavori.
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Responsabile dei lavori e direttore dei lavori
La figura del responsabile dei lavori non va confusa con quella del direttore dei lavori, che si occupa del coordinamento dei lavori assicurando che questi vengano eseguiti correttamente. Fino al 2009 il responsabile dei lavori doveva coincidere con la figura del progettista per quanto riguarda la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per quanto riguarda invece la fase di esecuzione. Dopo tale data il responsabile dei lavori può essere una qualsiasi persona fisica o giuridica.
Sanzioni per il responsabile dei lavori
L’articolo 157 del D.Lgs. 81/2008 prevede diverse tipologie di sanzioni a carico del responsabile dei lavori che variano a seconda della violazione commessa:
- arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per mancata nomina del coordinatore della sicurezza;
- arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per mancata verifica tecnico-professionale;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per mancata:
- comunicazione alle imprese del nominativo del coordinatore della sicurezza;
- trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento;
- trasmissione all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, della copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- verifica del possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA.
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Responsabile dei lavori: giurisprudenza recente
Il committente risponde dell’infortunio se ha nominato il responsabile dei lavori? Cassazione penale 27121/2026
La sentenza n. 27121/2026 chiarisce che il committente non risponde automaticamente di un infortunio sul lavoro per il solo fatto di aver modificato il progetto, se ha nominato un responsabile dei lavori con un incarico effettivo e questo ha continuato a svolgere concretamente le proprie funzioni.
Nel caso esaminato, il proprietario aveva affidato a un geometra un incarico ampio, comprendente la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e i rapporti con le imprese. Anche dopo la decisione di passare dal restauro alla demolizione parziale dell’edificio, il geometra rimase il referente operativo del cantiere e continuò a esercitare i poteri connessi al suo ruolo.
La Corte ha precisato che la responsabilità del committente può sussistere solo se vi è una concreta ingerenza nell’organizzazione o nell’esecuzione dei lavori, la scelta di un’impresa non idonea oppure la mancata percezione di un pericolo evidente. La semplice decisione di modificare l’opera non equivale a dirigere le modalità di esecuzione del cantiere.
Di conseguenza, la modifica del progetto non fa venir meno automaticamente l’incarico del responsabile dei lavori né trasferisce di nuovo al committente gli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso concreto, poiché il responsabile dei lavori era pienamente operativo e il proprietario non si era ingerito nella gestione del cantiere, la Cassazione ha confermato l’assoluzione del committente.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/responsabile-dei-lavori-nomina-e-compiti/




