Residui del lavaggio delle betoniere: rifiuti o sottoprodotti?
La Corte rigetta il ricorso presentato da un’impresa, colpevole di aver trasportato con autocarro i rifiuti speciali, breccia e sabbione di cemento, non considerandoli come rifiuti.
La Corte di Cassazione, in particolare, rigetta il ricorso presentato da un’impresa, colpevole di aver trasportato con autocarro i rifiuti speciali, breccia e sabbione di cemento, non considerandoli come rifiuti.
Secondo i giudici, il ricorso risulta infondato in quanto i residui, per poter essere considerati come sottoprodotto, dovrebbero essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento (come la pulitura per eliminare i residui di cemento) e dovrebbero essere sostanze originate da un processo produttivo.
Pertanto, in riferimento ai requisiti fissati dal Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), i residui derivanti dal lavaggio delle betoniere (breccia e sabbione di cemento) vanno trattati come rifiuti speciali.
Clicca qui per scaricare la Sentenza del 15 ottobre 2013, n. 42338

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