Requisiti per un permesso di costruire in sanatoria in zona agricola

Requisiti per un permesso di costruire in sanatoria in zona agricola

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Per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in zona agricola sono necessari la doppia conformità e la qualifica di imprenditore agricolo. I chiarimenti del CdS

Con la sentenza n. 6828/2021 il Consiglio di stato ci spiega quali siano i requisiti necessari per ottenere un permesso di costruire in sanatoria e, nello specifico del caso in esame, in zona agricola di salvaguardia urbana E1.

Ricordiamo che le zone agricole di salvaguardia urbana E1 sono quelle particolari aree di riserva per le future programmazioni urbanistiche. In tali zone sono pertanto consentite solo quelle opere ed attività prettamente di uso agricolo.

Il caso

Un privato chiedeva al Comune un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 (Accertamento di conformità) del dpr 380/2001, poiché intendeva sanare un fabbricato rurale ed annessi agricoli (in zona E1 – agricola di salvaguardia urbana), in assenza del necessario titolo edilizio.

L’Amministrazione comunale rilasciava il permesso di costruire richiesto, ma successivamente lo annullava in autotutela a distanza di alcuni anni dalla concessione.

Il motivo? Il privato era risultato privo della qualifica di imprenditore agricolo, necessaria per richiedere un titolo edilizio in zona agricola.

Quest’ultimo faceva, quindi, ricorso al Tar che lo respingeva.

La questione approdava presso il Consiglio di Stato. Il ricorrente lamentava, tra l’altro, la circostanza che fossero passati oltre quattro anni dal rilascio del PdC alla data del suo annullamento.

La sentenza del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada spiegano che l’annullamento del PdC in sanatoria è legittimo in quanto per accedere al titolo edilizio in area agricola occorre:

  • l’accertamento di conformità (c.d. “doppia conformità“) previsto dall’art. 36 del dpr 380/2001;
  • il requisito soggettivo d’imprenditore agricolo previsto ai sensi dell’art. 1 comma 1 del dlgs 29 marzo 2004, n. 99;
  • la produzione dell’autorizzazione sismica di cui alle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) vigenti in base alla classificazione sismica del territorio comunale.

In ultimo, in merito al tempo trascorso tra il rilascio del PdC ed il suo annullamento in autotutela, il CdS chiarisce che l’oggettiva carenza del requisito soggettivo di imprenditore agricolo, il cui possesso è stato dichiarato per conseguire il titolo edilizio in sanatoria, configura un’espressa ipotesi normativa che giustifica l’esercizio del potere d’autotutela oltre il temine di 18 mesi.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

 

praticus-ta
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