Requisiti di accesso all’attività imprenditoriale in edilizia: nuova proposta di legge
Presentato il ddl con importanti novità su obbligo di formazione, requisiti professionali e controlli per imprese e costruttori
La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha avviato l’esame di un nuovo Disegno di Legge per introdurre in Italia una disciplina organica per l’accesso all’attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia.
L’obiettivo del provvedimento è colmare un vuoto normativo che, in assenza di requisiti tecnici e professionali minimi, consente a chiunque di avviare un’impresa edile, anche senza una formazione adeguata o esperienza nel settore.
La proposta normativa punta pertanto ad innalzare il livello professionale del comparto, introducendo criteri oggettivi per accedere all’attività imprenditoriale in edilizia, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei.
In nazioni come Germania e Francia, infatti, l’accesso al mestiere di imprenditore edile è regolato da un percorso formativo e professionale strutturato, che ha contribuito a ridurre sensibilmente le criticità nei cantieri. Al contrario, in Paesi come Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Regno Unito – dove tale sistema non è ancora in vigore – il tema della qualificazione rimane una questione aperta e di stretta attualità.
Indice
- Cosa contiene il ddl 2025 sui requisiti di accesso all’attività edile
- Quali attività richiedono i requisiti di accesso
- Sezione speciale dell’edilizia presso le Camere di Commercio
- Obbligo di nomina del responsabile tecnico (può essere anche l’SPP)
- I nuovi requisiti idoneità professionale
- I requisiti di onorabilità
- Formazione professionale e nuove disposizioni per il Responsabile Tecnico
- Regolamentazione regionale dei corsi
- Requisiti di capacità organizzativa delle imprese
- Sospensione dell’attività e decadenza dell’iscrizione e norme transitorie
- Norme transitorie: cosa cambia per le imprese già attive e per quelle nuove
- Sanzioni
Cosa contiene il ddl 2025 sui requisiti di accesso all’attività edile
La proposta presenta un duplice obiettivo: elevare la qualificazione professionale di chi opera nel settore e garantire maggiori condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’introduzione di un percorso formativo obbligatorio per accedere alla professione di costruttore edile.
Non si tratta di una novità assoluta. Già nella XVI legislatura era stato approvato alla Camera un testo unificato frutto del contributo delle principali associazioni di categoria, che individuava percorsi formativi, valorizzava il ruolo delle Regioni e introduceva norme immediate per la prevenzione degli infortuni.
L’attuale proposta di legge si compone di 17 articoli, strutturati come segue:
- articoli 1 e 2: definiscono i principi generali per l’accesso alla professione di costruttore edile, l’ambito di applicazione della legge e le attività coinvolte (costruzione, ristrutturazione, restauro), precisando le forme giuridiche d’impresa ammesse;
- articoli 3 e 4: istituiscono una Sezione Speciale dell’Edilizia presso ogni Camera di Commercio e introducono l’obbligo di designazione di un responsabile tecnico per ogni impresa iscritta;
- articoli 5, 6 e 7: stabiliscono i requisiti morali, professionali e di onorabilità richiesti sia per il titolare dell’impresa che per il responsabile tecnico. Tra questi: iscrizione a ordini o collegi professionali, titoli di studio specifici, esperienze pregresse certificate e frequenza di corsi di formazione;
- articolo 8: demanda a un decreto ministeriale la definizione dei programmi formativi e delle modalità per il rilascio dell’abilitazione del responsabile tecnico;
- articolo 9: obbliga le imprese a dimostrare la disponibilità di attrezzature a norma di sicurezza, acquisite tramite acquisto, leasing o noleggio;
- articolo 10: affida alle Camere di Commercio il compito di verificare i requisiti delle imprese, con controlli annuali e funzioni di coordinamento;
- articolo 11: riconosce alle Regioni la possibilità di premiare le imprese che investono in formazione sulla sicurezza e in progetti di responsabilità sociale;
- articolo 12: prevede la sospensione dell’attività per chi perda anche solo uno dei requisiti richiesti;
- articoli 13 e 14: disciplinano il regime transitorio per le imprese già attive e introducono un sistema sanzionatorio che include sospensione dei lavori, radiazione dall’albo e confisca delle attrezzature;
- articolo 15: chiarisce le responsabilità del direttore dei lavori, prevedendo sanzioni anche per i committenti o gli appaltatori in caso di inadempienze;
- articolo 16: introduce un sistema di monitoraggio sull’applicazione della legge;
- articolo 17: stabilisce che le nuove norme dovranno essere applicate utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.
Scopriamo insieme le principali novità introdotte dal disegno di legge.
Quali attività richiedono i requisiti di accesso
Il nuovo disegno di legge sull’accesso all’attività imprenditoriale nel settore edile stabilisce con chiarezza l’ambito di applicazione e i requisiti necessari per operare legalmente nel comparto.
Quali attività rientrano nella nuova normativa?
Le disposizioni del DDL si applicano a un ampio ventaglio di interventi edilizi, che per comodità redazionali li suddividiamo in 2 categorie:
- attività generali (art. 2, comma 1, lettera a));
- attività di completamento e finitura (art. 2 comma 1 lettera b)).
All’interno delle attività generali rientrano le aziende che svolgono le seguenti attività:
- costruzione;
- ristrutturazione;
- restauro;
- risanamento conservativo;
- manutenzione straordinaria di edifici, loro pertinenze e altri manufatti edilizi;
- opere d’ingegneria civile, sia generali che specialistiche;
- opere di preparazione del cantiere edile;
- opere di scavo;
- opere di installazione di prefabbricate.
Mentre, rientrano all’interno delle attività di completamento e finiture le seguenti categorie:
- lavori di completamento di edifici e loro pertinenze,
- manutenzione ordinaria,
- finiture specialistiche rientranti nelle categorie OS 2-A, OS 6 (rivestimenti e pavimentazioni), OS 7, OS 8, OS 25 secondo la Tabella A del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Impresa edilizia
Le attività edilizie che rientrano all’interno delle attività generali devono essere esercitate sotto forma di impresa individuale, societaria o cooperativa e sono eseguite tramite le tipologie contrattuali attraverso le norme vigenti e la loro esecuzione può avvenire tramite contratti di appalto, subappalto o altre forme previste e un’impresa può operare:
- su tutte le attività indicate (lettera a e b),
- oppure solo su quelle di completamento e finitura (lettera b).
Attività edili e imprese escluse
Il testo escluse le imprese che operano prevalentemente in attività di installazione di impianti disciplinate nei seguenti ambiti:
- installazione di impianti (ai sensi del D.M. 37/2008);
- promozione di progetti immobiliari;
- produzione di elementi prefabbricati per l’edilizia;
- attività diverse da quelle edili.
Tuttavia, nel caso tali imprese effettuino interventi di costruzione di messa in opera o di modifica di opere strutturali degli edifici, devono adeguarsi alle disposizioni della legge avendo il diritto ad iscriversi alla sezione speciale dell’edilizia presso la Camera di Commercio (art. 3 del DDL – istituzione della sezione speciale dell’edilizia-).
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Sezione speciale dell’edilizia presso le Camere di Commercio
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita la sezione speciale dell’edilizia, articolata in due sottosezioni, di cui una corrispondente all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del DDL, e l’altra all’esercizio delle sole attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), alla quale sono tenute a iscriversi tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitano una delle attività sopra citate.
Obbligo di nomina del responsabile tecnico (può essere anche l’SPP)
Nel nuovo disegno di legge che disciplina l’accesso all’attività imprenditoriale nel settore edile, un elemento di grande rilievo è l’introduzione dell’obbligo di nominare un responsabile tecnico per ogni impresa che voglia operare nel comparto. Secondo quanto previsto, nessuna impresa potrà iscriversi alla sezione speciale dell’edilizia – istituita presso le Camere di Commercio – senza aver prima designato questa figura professionale. Il responsabile tecnico rappresenta quindi una condizione necessaria per l’esercizio legittimo dell’attività edilizia.
Ma chi può ricoprire questo ruolo? Il legislatore lascia una certa flessibilità, purché si tratti di un soggetto interno all’impresa. Può essere, ad esempio, il titolare, un socio lavoratore, un membro del consiglio di amministrazione, un familiare coadiuvante, oppure un dipendente. Anche un collaboratore esterno, come un prestatore d’opera professionale, può essere nominato responsabile tecnico, purché risulti contrattualmente legato all’impresa.
Una novità interessante riguarda la possibilità di accorpare le funzioni di responsabile tecnico e responsabile della prevenzione e protezione, cioè quella figura prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/2008) per i soggetti che hanno già tutti i requisiti per la nomina come SPP ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 vengono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico così come sancito dalla bozza di Legge.
In pratica, lo stesso soggetto può ricoprire entrambi i ruoli. Inoltre, se già in possesso dei requisiti per operare come responsabile della sicurezza, il lavoratore potrà usufruire di crediti formativi utili per completare il percorso che porta alla qualifica di responsabile tecnico.
Tuttavia, il responsabile tecnico non può svolgere questa funzione per più imprese contemporaneamente, a meno che non si tratti di aziende appartenenti allo stesso gruppo o legate da un contratto di rete.
I nuovi requisiti idoneità professionale
Il Responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri ed esercizio della professione da almeno 2 anni;
- laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico presso un’università statale o legalmente riconosciuta, diploma di istruzione tecnica o professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell’edilizia e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b);
- esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell’edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, manutenzione e finitura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni e la durata del corso è ridotta a ottanta ore;
- frequenza e superamento dell’esame finale di un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, della durata di duecentocinquanta ore, ridotta a centoventicinque ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
I requisiti di onorabilità
Il DDL prevede che per esercitare l’attività di costruttore edile, il soggetto interessato è subordinato al possesso di specifici requisiti tecnici, morali, organizzativi e deve possedere determinati requisiti. In particolare, uno degli aspetti fondamentali del disegno di legge è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
- l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice di cui al D.Lgs. 159 del 2011;
- l’insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o un’altra causa di estinzione della pena, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro secondo del codice penale nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina;
- l’insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a 2 anni per delitti commessi nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2.
Inoltre, i requisiti elencati devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori, nel caso di società, e dal responsabile tecnico.
Formazione professionale e nuove disposizioni per il Responsabile Tecnico
Con l’entrata in vigore della nuova Legge, entro 4 mesi dovranno essere definiti i programmi formativi, i corsi di apprendimento e le modalità per la costituzione delle commissioni d’esame.
Contestualmente, saranno stabiliti i criteri per l’accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell’abilitazione professionale per la figura del Responsabile Tecnico.
Tali disposizioni saranno formalizzate tramite decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.
Regolamentazione regionale dei corsi
Le Regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, dovranno disciplinare lo svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di esame e l’accreditamento degli enti abilitati al rilascio dell’abilitazione professionale per il Responsabile Tecnico.
Materie oggetto della formazione
I corsi di formazione saranno strutturati con diversi livelli di approfondimento e copriranno le seguenti aree tematiche:
- urbanistica, edilizia e bioedilizia;
- normativa tributaria;
- normativa contrattuale di settore e legislazione previdenziale e assistenziale;
- salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi;
- normativa ambientale;
- risparmio energetico ed efficienza energetica;
- normativa tecnica;
- utilizzo di macchinari, attrezzature e impianti;
- tutela dei consumatori;
- contrattualistica privata;
- organizzazione e gestione d’impresa;
Requisiti di capacità organizzativa delle imprese
Al momento dell’iscrizione, ogni impresa dovrà dimostrare la disponibilità di attrezzature e mezzi d’opera conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008, adeguati all’attività da svolgere. Tali strumenti dovranno essere acquisiti tramite contratto di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, per un valore minimo pari a:
- 15.000 euro per attività di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo (art. 2, comma 1, lettera a);
- 7.500 euro per attività di completamento degli edifici e delle loro pertinenze (art. 2, comma 1, lettera b).
Competenze attribuite alle Camere di Commercio
Secondo quanto previsto dall’articolo 10 del disegno di legge, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura saranno responsabili delle seguenti attività:
- verifica dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione alla sezione speciale dell’edilizia;
- controlli periodici a campione;
- coordinamento e gestione del sistema speciale dell’edilizia;
- comunicazione alle Casse Edili competenti dell’avvenuta iscrizione alla sezione speciale.
Sospensione dell’attività e decadenza dell’iscrizione e norme transitorie
Nel settore dell’edilizia, mantenere i requisiti previsti dalla normativa è fondamentale per poter esercitare regolarmente l’attività. La bozza di legge stabilisce che, qualora venga meno anche uno solo dei requisiti indicati agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9, l’attività dell’impresa edile viene automaticamente sospesa. Questo vale per tutti i soggetti iscritti alla sezione speciale dell’edilizia presso la Camera di Commercio.
In particolare, se il responsabile tecnico dell’impresa viene a mancare per decesso o per sopravvenuta inabilità (temporanea o permanente) e non sono presenti altre figure alternative come previsto dall’art. 4, comma 3, è possibile nominare un nuovo responsabile tecnico entro un termine massimo di 90 giorni. Tale nomina può avvenire anche in deroga alle regole ordinarie. Tuttavia, la ripresa dell’attività è subordinata alla comunicazione, entro 90 giorni, alla Camera di Commercio dei nuovi elementi che dimostrino il ripristino dei requisiti mancanti. In assenza di tale comunicazione, l’impresa decade dall’iscrizione alla sezione speciale dedicata all’edilizia.
Norme transitorie: cosa cambia per le imprese già attive e per quelle nuove
Il testo in esame prevede una fase transitoria pensata per agevolare l’adeguamento delle imprese edili già operative e di quelle che avviano l’attività nel periodo iniziale di applicazione della legge.
In particolare, le imprese già attive nel settore dell’edilizia alla data di entrata in vigore della nuova disciplina possono continuare a lavorare per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che, entro tale termine, comunichino alla Camera di Commercio il nominativo del responsabile tecnico.
Quest’ultimo può essere scelto anche in deroga ai requisiti più stringenti previsti dall’articolo 7 della legge, purché appartenga alle categorie indicate nell’articolo 4, comma 3. Si tratta, ad esempio, di lavoratori con esperienza qualificata o collaboratori tecnici continuativi già operativi nell’impresa.
Per quanto riguarda i soggetti in possesso dell’attestazione di qualificazione ai sensi dell’articolo 100, comma 4 del D.lgs. 36/2023, se comunicano come responsabile tecnico il direttore tecnico già nominato, vengono automaticamente iscritte alla sezione speciale dell’edilizia e non sono tenute a rispettare i requisiti degli articoli 5, 6 e 7 della nuova legge.
Le nuove imprese, che iniziano l’attività dopo l’entrata in vigore della normativa e fino alla data indicata dalle norme regionali per l’organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione organizzato dalle Regioni, possono comunque avviare la propria attività. Anche in questo caso, per l’iscrizione alla sezione speciale è sufficiente comunicare un responsabile tecnico individuato tra le figure professionali indicate all’art. 4, comma 3, anche in deroga ai requisiti dell’art. 7.
Infine, durante questa fase di prima applicazione, i lavoratori già attivi nel settore edile, e che rientrano nei profili tecnici previsti dalla normativa, hanno la possibilità di far valere la propria esperienza e i titoli acquisiti (come diplomi o attestati) per ottenere il riconoscimento dell’abilitazione al ruolo di responsabile tecnico.
Sanzioni
Chi esercita l’attività di costruttore edile senza essere iscritto al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, come previsto dalle normative vigenti (legge 580/1993 e legge 443/1985), e senza possedere i requisiti richiesti dalla legge, è soggetto all’applicazione di sanzioni amministrative da parte del comune competente, secondo quanto stabilito dalla legge 689/1981. In particolare, l’articolo 14 del DDL in esame prevede che l’attività edilizia svolta senza i necessari requisiti comporta una sanzione pecuniaria pari al valore dei lavori eseguiti, calcolata sulla base dei criteri indicati dagli articoli 10 e 11 della suddetta proposta di legge.
Qualora i lavori siano eseguiti da soggetti privi dei requisiti per l’iscrizione agli elenchi previsti, è prevista la sospensione immediata dei lavori, che potranno riprendere solo dopo aver comunicato all’organo di vigilanza il nominativo di un soggetto abilitato ai sensi di legge. Se questa violazione viene reiterata per più di 3 volte da un’impresa regolarmente iscritta, scatta la sospensione temporanea dell’iscrizione per 6 mesi.
Inoltre, chi esegue lavori edili senza essere iscritto nella sezione speciale dell’edilizia, come previsto dall’articolo 3, è soggetto alla confisca delle attrezzature impiegate e tutte le sanzioni applicate devono essere comunicate alla Cassa Edile territorialmente competente. Infine, il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni è destinato ai comuni per rafforzare l’attività di controllo nel settore edilizio, mentre il restante 50% va alle regioni, per finanziare l’organizzazione e il funzionamento dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/requisiti-costruttore-edile/




