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Home » Approfondimenti » Professioni tecniche e imprese edili » Relazione tecnica CTU: compenso decurtato se depositata in ritardo!

Relazione tecnica CTU: compenso decurtato se depositata in ritardo!

La Cassazione chiarisce che se il CTU deposita la relazione tecnica in ritardo, anche di un solo giorno, il compenso gli deve essere decurtato di un terzo

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 19 Settembre 2019/1 Commento/in Professioni tecniche e imprese edili /di
Deposito in ritardo relazione CTU

Con l’ordinanza n. 22621/2019 la Cassazione interviene in merito ad un ricorso avente ad oggetto il calcolo del compenso di un CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) che aveva depositato la relazione tecnica in ritardo, di un giorno, rispetto i termini prefissati dal Giudice Istruttore.

I fatti in breve

Dopo che un Tribunale aveva liquidato il compenso del CTU veniva presentato un ricorso, da parte di una delle parti, lamentando l’eccessività della liquidazione.

Nello specifico veniva invocava la riduzione di un terzo dell’onorario, in base all’ex art.52 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002, essendo stata la relazione depositata in ritardo rispetto alla scadenza indicata dal Giudice.

Ricordiamo che l’art.52 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che:

Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

Il Giudice di primo grado escludeva la riduzione di un terzo (prevista dall’art. 52 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002) perché il ritardo nel deposito della relazione era stato di un solo giorno.

La decisione della Cassazione

La Cassazione chiarisce che si possono distinguere due diverse conseguenze per il ritardo nel deposito della relazione, a seconda che gli onorari siano calcolati a tempo o meno:

  • Onorari calcolati a tempo –  in tali casi non si tiene conto dell’attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, senza possibilità di applicare l’ulteriore riduzione di un terzo, in quanto in tal modo si introdurrebbe una sanzione non prevista dalla legge
  • Onorari non calcolati a tempo – si applica la riduzione di un terzo, senza previsione di alcun potere del giudice di graduare la sanzione, né con riferimento al quantum, che il legislatore ha predeterminato, né con riferimento all’entità del ritardo.

Secondo la Cassazione la decurtazione degli onorari in percentuale fissa, in base al D.P.R. n. 115/2002, fissata nella misura di un terzo, costituisce dunque una sanzione tesa a disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del Giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del principio del “giusto processo”di cui all’art. 111 della Costituzione.

Se ne ricava che anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev’essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l’applicazione o l’entità della sanzione di cui all’art.52 del D.P.R. n. 115/2002.

Il ricorso è quindi accolto.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/relazione-tecnica-ctu-compenso/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
1 commento
  1. Dario
    Dario dice:
    20 Settembre 2019 en 9:16

    Come al solito direi…!
    Però la Cassazione non tiene mai in conto che spesso i CTU si trovano a lavorare senza aver percepito nemmeno 1 euro d’acconto, dato che le Banche pagano anche a 8-12 mesi! Tanto ci siamo noi a “fare da banca” alle Banche in nome del giusto processo.

    Per non parlare poi del Contenzioso civile, dove se ti dice bene il ricorrente paga l’acconto, ma poi a perizia consegnata (nei termini previsti) magicamente sparisce e si “dimentica” di pagare il saldo a CTU.

    La riforma citata è già vecchia e ne servirebbe un’altra che stabilisca anche inderogabili termini di pagamento nei confronti del CTU, poi chiaramente se il consulente è in ritardo ne pagherà le conseguenze vedendosi decurtato il proprio onorario.

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