Regole per i versamenti Iva: le Entrate rispondono alle richieste di chiarimento
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Regole per i versamenti Iva: le Entrate rispondono ai quesiti posti dopo le novità introdotte dal decreto fiscale riguardanti differimenti, rateazioni e compensazioni
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 73/E in cui risponde alle numerose richieste di chiarimenti in materia di versamenti Iva.
In tal senso sono state introdotte numerose novità dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Le Entrate sciolgono i dubbi degli operatori in merito ai seguenti argomenti:
- possibilità di far slittare il pagamento del saldo Iva al 30 giugno
- rateazione del debito Iva in caso di versamento differito
- compensazione con i crediti delle imposte dirette
Il versamento dell’Iva può essere effettuato oltre il 16 marzo anche dai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
È possibile anche versare il saldo Iva annuale fino al 30 giugno, occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; su quest’ultimo importo, per il mese di luglio, bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40%.
Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che è sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione, e che, come previsto in linea generale, l’incremento dello 0,40% deve essere applicato soltanto all’importo effettivamente da versare al netto della compensazione.
Inoltre, è confermata la possibilità di compensare il debito Iva con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata.
Versamento saldo Iva 2016
Ricordiamo che il 30 giugno 2017 scade il termine per il versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo Iva relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo 2017 – 30 giugno 2017.
L’adempimento è rivolto ai soggetti Ires che presentano il modello Dichiarazione Iva 2017, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il pagamento può essere effettuato compilando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Clicca qui per scaricare la risoluzione dell’AE n. 73/E

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