NTC 2018, come comportarsi nel periodo transitorio?
Il CNI ricorda come comportarsi in merito alle NTC 2018 (norme tecniche per le costruzioni) nel periodo transitorio e la differenza tra opere private ed opere pubbliche
Le NTC 2018, a seguito pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 del dm 17 gennaio 2018, recante Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, entreranno in vigore il 22 marzo 2018.
Il CNI ha pubblicato al riguardo una circolare (circolare del 23 febbraio 2018, n. 203), al fine di chiarire le regole circa il periodo transitorio.
Periodo transitorio NTC 2018
Il dm 17 gennaio (art. 2 – Ambito di applicazione e disposizioni transitorie) prevede che il periodo transitorio è differenziato per opere private ed opere pubbliche.
Opere private
In base all’art. 2 comma 2 del decreto, per le opere strutturali di costruzioni private che siano attualmente in costruzione, ovvero per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo, possono essere utilizzate le norme previgenti (NTC 2008, approvate con dm 14 gennaio 2008).
Opere pubbliche
Per quanto riguarda le opere pubbliche, il decreto (art. 2 comma 1) individua 3 fattispecie:
- opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione
- contratti pubblici di lavori già affidati
- progetti definitivi ed esecutivi affidati prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle NTC 2018)
Per le opere pubbliche già in esecuzione (prima fattispecie), nessun problema in merito all’applicazione delle previgenti norme.
Per le opere già avviate e i progetti affidati prima del 22 marzo (seconda e terza fattispecie), si possono ancora usare le vecchie solo se la consegna è prevista entro il 22 marzo 2023 (5 anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018).
Per i progetti assegnati prima del 22 marzo 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, purché i progetti stessi siano redatti secondo le NTC 2008.
Clicca qui per scaricare la circolare del 23 febbraio 2018, n. 203
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Che significa per le opere private – “ovvero per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo” – ? Che il progetto sia già stato presentato e protocollato presso l’Ufficio del Genio Civile o che abbia già ottenuto l’autorizzazione?
Ciao Pasquale,
io interpreterei la questione nel seguente modo: “i progetti già consegnati al Genio civile”.
Infatti, secondo il mio parere, se il legislatore avesse voluto restringere il campo ai soli progetti già dotati di autorizzazione sismica, avrebbe fatto riferimento a questi, precisandolo esplicitamente. Invece parla di “depositati”, non facendo riferimento né al termine “deposito” né al termine “autorizzazione sismica”.
Ciao
Il comma 2bis dell’Art. 5 della Legge 186/2004 (legge a cui si richiama anche il DM 17-01-2018) recita “… è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia…”
Qualcuno sa dirmi se è possibile utilizzare ancora le NTC 2008 (con relativa Circolare) per altri 18 mesi?
Ciao
Mi sembra che lo stesso DM 2018 sia chiarissimo… come riportato nell’articolo.