Pronto soccorso aziendale in ambito di trasporto ferroviario: il regolamento 2011
Il provvedimento regolamenta le modalità di applicazione delle disposizioni sul pronto soccorso aziendale in ambito di trasporto ferroviario
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), all’art. 35, in materia di Primo Soccorso, rimanda ad appositi decreti ministeriali la definizione delle modalità di applicazione del D.M. 388/2003 in ambito ferroviario.
A tal fine è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 gennaio 2011 n. 19, che regolamenta le modalità di applicazione delle disposizioni sul pronto soccorso aziendale in ambito di trasporto ferroviario.
Il provvedimento prevede che:
- i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie definiscano procedure operative per ciascun punto della rete ferroviaria, al fine di garantire soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili, anche per il trasporto degli infortunati.
- il datore di lavoro doti il personale che svolge attività in luoghi isolati, ossia ove non sono presenti posti di pronto soccorso (ad es. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate lungo la rete ferroviaria), del pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 del D.M. 388/2003.
- il datore di lavoro provveda, con cadenza triennale, alla formazione del personale circa le procedure di richiesta di pronto soccorso, le tecniche di primo intervento sanitario e l’uso dei pacchetti di medicazione.
Ricordiamo, brevemente, che il pacchetto di medicazione di cui all’Allegato 2 del D.M.. 388/2003 prevede la seguente dotazione:
- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1)
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
- Un paio di forbici (1)
- Un laccio emostatico (1)
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza
Il D.M. 152/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2025 apporta importanti al regolamento di cui al D.M. 19/2011.
Il provvedimento prevede che le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture predispongano le procedure di pronto soccorso in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, come definiti D.Lgs. 50/2019.
Tali procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono l’utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono:
- il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773;
- la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso.
I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi.
Disponibile per il download gratuito il D.M. 19/2011 aggiornato con le modifiche apportate all’art. 4 dal D.M. 152/2025.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/regolamento-sulle-modalita-di-applicazione-di-interventi-di-pronto-soccorso-aziendale-in-ambito-di-trasporto-ferroviario/


