Nuovo regolamento dei rifiuti da costruzione e da demolizione

Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: ecco le regole per il riutilizzo

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In vigore dal 4 novembre i criteri in base a cui i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, e altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti

Le detrazioni in edilizia, vero volano per l’economia italiana ed i tecnici professionisti, hanno portato ad un aumento considerevole degli interventi di ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, legati per lo più alla maxi detrazione, il Superbonus.

Bisogna però tener presente che la realizzazione di detti lavori produce un’enorme quantità di scarti di lavorazione: i cosiddetti rifiuti inerti, derivanti dalle attività di demolizione e ricostruzione nonché dalle attività di scavo, che, se rispettati determinati criteri, possono essere riutilizzati.

Parliamo del “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″ contenuto nel decreto 27 settembre 2022 n. 152, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 246 del 20 ottobre 2022).

Rifiuti inerti: cosa sono e quali sono

L’articolo 184-ter, comma 3 lettera b del Testo Unico dell’ambiente (dlgs n. 152/2006) definisce rifiuti inerti i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.
In pratica, per rifiuti inerti si intendono gli scarti prodotti durante i lavori di costruzione e/o demolizione che NON subiscono nessuna variazione nel tempo e NON rappresentano alcun rischio per l’ambiente o per la nostra salute (a differenza di un rifiuto organico).

Parliamo, quindi, di rifiuti ma non del tutto inutili in quanto possono essere riciclati e riutilizzati nuovamente nel settore delle costruzioni. Ma attenzione, sebbene inerti, devono essere raccolti, smaltiti e riciclati facendo riferimento a ben precise procedure, differenti rispetto a quelle per i rifiuti urbani.

Non a caso, infatti, il Testo unico per l’ambiente li considera appartenenti alla categoria dei “rifiuti speciali“; questo comporta che la raccolta, lo smaltimento e il riutilizzo deve avvenire nel rispetto di norme precise.

Ma quali sono nello specifico i rifiuti inerti?

Nella categoria dei rifiuti inerti rientrano i seguenti materiali:

  • sabbia;
  • ghiaia;
  • argilla espansa;
  • vermiculite e perlite;
  • conglomerati cementizi;
  • calcinacci;
  • macerie;
  • conglomerati bituminosi;
  • cemento;
  • mattoni;
  • mattonelle;
  • ceramiche;
  • intonaci;
  • residui di lavorazione non pericolosi che provengono da azioni di demolizione o da cantieri edili.

Come avviene lo smaltimento dei rifiuti inerti?

Lo smaltimento dei rifiuti inerti può avvenire solo conferendo gli stessi presso apposite discariche adatte al loro recepimento e/o a siti specializzati nel loro recupero, per essere poi reimmessi come nuove materie prime.

La responsabilità dello smaltimento dei rifiuti edili ricade sul produttore delle macerie successivamente alle operazioni di demolizione; lo smaltimento dei rifiuti inerti effettuato in modo non corretto è perseguibile penalmente.

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Decreto 27 settembre 2022 n. 152: il Regolamento

Il Regolamento in esame stabilisce i criteri secondo cui i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e di demolizione (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale indicati nel regolamento sottoposti ad operazioni di recupero) cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del dlgs 152/2006.

Il provvedimento prevede, come novità, una fase di monitoraggio nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto, in modo da consentire una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti che rappresentano un importante flusso di rifiuti speciali prodotti in Europa.

In generale, si rappresenta che dal trattamento di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da rifiuti inerti di origine minerale risultano aggregati di recupero di varia granulometria con prestazioni analoghe a quelli provenienti da cave. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Struttura e contenuti del decreto

Il decreto ministeriale, composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce:

  • i rifiuti interessati;
  • i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
  • gli obblighi documentali.

I criteri di cessazione sono definiti nell’Allegato I al decreto; l’Allegato II, invece, elenca gli scopi specifici di utilizzabilità degli aggregati recuperati.

Oggetto e finalità

Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Definizioni

Il secondo articolo riporta le seguenti definizioni:

  • rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione
  • altri rifiuti inerti di origine minerale
  • rifiuti inerti
  • aggregato recuperato
  • lotto di aggregato recuperato
  • produttore di aggregato recuperato
  • dichiarazione di conformità
  • autorità competente.

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

Ai sensi dell’articolo 1 ed articolo 184-ter del dlgs n. 152/2006, i rifiuti inerti cessano di essere qualificati in quanto tali e sono, invece, qualificati come “aggregato recuperato” se l’aggregato recuperato rispetta i criteri elencati nell’Allegato 1.

Si tratta, in totale, di 29 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite, come nell’allegato.

Scopi specifici di utilizzabilità

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici (elencati nell’Allegato 2), ossia:

  • la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
  • la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
  • la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
  • la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  • la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
  • il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

In capo al produttore del materiale edile recuperato, destinato alla produzione di aggregato recuperato, ci sono i seguenti obblighi da assolvere in conformità a quanto previsto dagli articoli 184-ter, comma 5, 188, comma 4, e 193 del dlgs n. 152/2006:

  • attribuire i Codici dei rifiuti;
  • indicare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
  • compilare il formulario di identificazione del rifiuto;
  • presentare la dichiarazione.

In particolare, il rispetto dei criteri è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445/2000), redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

Tale dichiarazione dovrà essere redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 ed inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, territorialmente competente.

Il produttore dovrà conservarla per 5 anni presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale (anche in formato elettronico) a disposizione di eventuali controlli da parte delle autorità.

Infine, ai fini della prova della sussistenza dei criteri, il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.

Sistema di gestione

Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Monitoraggio

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Mite acquisisce i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite; qualora fosse necessario, valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di “rifiuto” dei rifiuti.

Norme transitorie e finali

Ai fini dell’adeguamento ai criteri (presenti nell’Allegato 1), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il produttore presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata, indicando la quantità massima recuperabile o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa.

Il provvedimento è in vigore dal 4 novembre 2022; durante il periodo di transizione, i materiali risultanti dalle procedure di recupero già autorizzati potranno continuare ad essere utilizzati.

Infine, gli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del regolamento.

Allegato 1

Il documento riporta:

  • l’elenco dei rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato;
  • le verifiche sui rifiuti in ingresso;
  • il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore;
  • i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato;
  • le Norme Tecniche di riferimento per la Certificazione CE dell’aggregato recuperato.

Rifiuti da costruzione e demolizione ammessi all’End Of Waste

Possono essere ammessi per la produzione di aggregato recuperato i seguenti rifiuti (Allegato I).

Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 EER):

  • 170101 Cemento
  • 170102 Mattoni
  • 170103 Mattonelle e ceramiche
  • 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
  • 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
  • 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503
  • 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
  • 170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903.

Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 EER)

  • 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
  • 010409 Scarti di sabbia e argilla
  • 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
  • 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
  • 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
  • 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso
  • 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
  • 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
  • 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
  • 191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce).

Allegato 2

Il secondo allegato indica gli scopi per cui può essere utilizzato l’aggregato recuperato e le relative norme tecniche.

Allegato 3

Il terzo ed ultimo allegato contiene il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 

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