Decreto Inerti (End of Waste): le norme sul recupero dei rifiuti da costruzione
Cosa prevede il Decreto Inerti 2024 e cosa cambia rispetto al D.M. 152/2022 sull'End Of Waste. Il testo in PDF e la sintesi delle nuove regole
Il Decreto Inerti 2024, D.M. 127/2024, stabilisce quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione cessano di essere rifiuti e diventano aggregati recuperati.
La qualifica End of Waste richiede il rispetto dei criteri dell’Allegato 1, la destinazione agli usi dell’Allegato 2, una dichiarazione di conformità per ciascun lotto, controlli ambientali, campionamento e un sistema documentato di gestione.
Il Decreto Inerti 2024 abroga e sostituisce il D.M. 152/2022 ed è in vigore dal 26 settembre 2024.
Esso prevede la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuti e l’ampliamento delle possibilità di utilizzo dei materiali riciclati.
Ecco nel dettaglio cosa prevede il regolamento e cosa cambia rispetto al passato.
Ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la demolizione delle strutture prevede obbligatoriamente la redazione di un “piano di demolizione” allegato al POS, nel quale devono essere definite il tipo di attrezzature utilizzate, le operazioni da effettuare, la loro sequenza e le conseguenti misure di prevenzione.
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Indice
- Cosa prevede il Decreto Inerti 2024?
- Cosa si intende per rifiuti inerti da costruzione?
- Quali rifiuti inerti sono ammessi dal D.M. 127/2024?
- Che cosa significa End of Waste per i rifiuti da costruzione?
- Come deve avvenire il recupero dei rifiuti da costruzione?
- Quali obblighi hanno il produttore del rifiuto e il produttore dell’aggregato?
- Quali requisiti deve rispettare ogni lotto di aggregato recuperato?
- Per quali usi può essere impiegato l’aggregato recuperato?
- Cosa si intende “Autorizzazione End of waste caso per caso “?
- Chiarimenti sulla disciplina dell’End of Waste
- Norme regionali sul recupero dei rifiuti da costruzione
- FAQ sul Decreto Inerti e l’End of Waste
- Gli approfondimenti BibLus sui rifiuti edili
Cosa prevede il Decreto Inerti 2024?
Le opere edili producono un’ingente quantità di scarti di lavorazione. I cosiddetti rifiuti inerti, derivanti dalle attività di demolizione e ricostruzione nonché dalle attività di scavo, se rispettati determinati criteri, possono essere riutilizzati.
Come tutti i regolamenti di End of Waste, il Decreto Inerti 2024 è una norma di fondamentale importanza per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, perché disciplina e promuove il riciclo e l’uso sostenibile degli aggregati recuperati.
Il provvedimento si occupa della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale che rientra nel suo campo di applicazione, affinché questo possa essere riciclato, avere una seconda vita e possa essere reimmesso agevolmente sul mercato come prodotti competitivi rispetto alle materie prime vergini.
La seconda vita, però, può esserci a condizione che il prodotto riciclato non determini pericoli per la salute umana o danni per l’ambiente. Ecco perché i regolamenti di End of Waste definiscono precisi paletti affinché il materiale possa essere riutilizzato, ad esempio, fissando dei limiti alla presenza di sostanze pericolose per la salute e per l’ambiente.
Il nuovo regolamento individua:
- i rifiuti non pericolosi che possono entrare nel processo;
- i controlli di accettazione;
- le operazioni di recupero;
- i requisiti ambientali e tecnici;
- gli impieghi consentiti;
- gli obblighi del produttore dell’aggregato;
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- le responsabilità in capo ai produttori di aggregati recuperati;
- gli obblighi documentali e le procedure specifiche per il prelievo e la conservazione dei campioni di aggregato.
Il Decreto Inerti 2024 presenta alcune modifiche ed integrazioni al D.M. 152/2022 prevedendo in particolare:
- l’ampliamento degli scopi specifici degli aggregati recuperati indicati nell’Allegato 2 (ad esempio la produzione di clinker, componente del cemento);
- l’integrazione della tabella 2 dell’Allegato 1 con l’inserimento di differenziazioni in base alla destinazione finale dei parametri e dei valori limite da ricercare nell’aggregato recuperato.
Il criterio adottato dal Decreto Inerti 2024 è abbassare maggiormente i limiti di concentrazione per alcune sostanze nocive laddove l’uso del prodotto riciclato potrebbe avere un maggior impatto sulle matrici ambientali e sulla salute umana. Ad esempio, il regolamento determina i valori massimi di concentrazione per sostanze come l’amianto, gli idrocarburi aromatici e policiclici e il cromo esavalente. Tali limiti non sono fissi, ma cambiano a seconda degli usi.
Le soglie sono più severe per gli aggregati destinati ai recuperi ambientali e alla realizzazione di riempimenti e colmate e più permissivi, invece, per gli altri usi consentiti, tra cui l’utilizzo nei sottofondi stradali e ferroviari, nei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile, negli strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali.
Decreto Inerti 2024: testo ufficiale e allegati
Disponibile per il download gratuito il testo ufficiale del DECRETO 28 giugno 2024 , n. 127 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 dell’11 settembre 2024.
Cosa si intende per rifiuti inerti da costruzione?
Il Regolamento End of Waste 2024 prevede che sono riutilizzabili:
- i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi indicati al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce;
- i rifiuti non pericolosi di origine minerale.
In base alla definizione contenuta nell’art. 2 sono “rifiuti inerti” i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale:
- che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa;
- che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili;
- che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
Sono “rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione” i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000 ed elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del regolamento.
A titolo di esempio, sono rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione:
- sabbia;
- ghiaia;
- argilla espansa;
- vermiculite e perlite;
- conglomerati cementizi;
- macerie;
- conglomerati bituminosi;
- ceramiche;
- intonaci;
- mattoni;
- mattonelle
- calcinacci
- calcestruzzo
- tegole
- lastre in cemento
- sanitari in ceramica privi di materiali metallici
- terre e rocce
I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
Sono “rifiuti inerti di origine minerale” i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del regolamento.
Quali rifiuti inerti sono ammessi dal D.M. 127/2024?
Il Decreto Inerti ammette esclusivamente determinati rifiuti non pericolosi identificati dalle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 1.
La presenza di un codice EER non compreso nell’elenco richiede normalmente una valutazione e un’autorizzazione End of Waste caso per caso.
| Provenienza | Codici EER ammessi |
| Costruzione e demolizione | 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 08, 17 09 04 |
| Attività estrattive e lavorazione minerali | 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 13 |
| Produzione di prodotti ceramici | 10 12 01, 10 12 06, 10 12 08 |
| Produzione di cemento e materiali affini | 10 13 11 |
| Lavorazione meccanica | 12 01 17 |
| Trattamento meccanico dei rifiuti | 19 12 09 |
| Rifiuti urbani abbandonati | 20 03 01, limitatamente alla frazione inerte da costruzione e demolizione |
Per il codice 17 05 04 sono escluse le terre e rocce provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica. Non sono inoltre ammessi i rifiuti interrati.
La corretta attribuzione del codice EER non è un adempimento meramente formale: determina l’accesso al regime regolamentare e deve essere supportata dalla conoscenza del processo che ha generato il rifiuto e delle sue caratteristiche di pericolo.
Che cosa significa End of Waste per i rifiuti da costruzione?
L’elemento centrale del Decreto Inerti 2024 è l’End of Waste, ovvero la definizione dei criteri in base ai quali i rifiuti cessano di essere tali e sono qualificati come aggregato recuperato.
End of Waste indica il passaggio giuridico da rifiuto a prodotto. Il materiale non acquista tale qualifica soltanto perché è stato frantumato o selezionato: deve avere uno specifico utilizzo, una domanda di mercato, caratteristiche tecniche adeguate e non provocare effetti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute.
L’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 stabilisce quattro condizioni:
| Condizione | Verifica richiesta |
| Utilizzo specifico | Il materiale deve essere destinato a uno scopo definito |
| Mercato o domanda | Deve esistere un impiego reale e non soltanto ipotetico |
| Conformità tecnica | Devono essere rispettati standard e norme applicabili ai prodotti |
| Sicurezza ambientale | L’impiego non deve generare impatti complessivi negativi |
La norma afferma: “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero”, purché siano soddisfatti tutti i criteri previsti. L’operazione di recupero può anche consistere nel controllo del materiale, quando tale verifica sia sufficiente a dimostrarne la conformità.
Nel sistema del D.M. 127/2024:
- l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero cessa di essere rifiuto se è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.
- l’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 (articolo 4).
Come chiarito dal MASE nella risposta ad interpello 104663 del 15 maggio 2026, l’aggregato recuperato può dirsi effettivamente “prodotto” e non più rifiuto solo quando risultano soddisfatti, contestualmente, tutti i criteri previsti dal regolamento: qualità ambientale, destinazione a uno scopo specifico, esistenza di mercato o domanda, conformità ai requisiti tecnici e assenza di impatti negativi su ambiente e salute.
La cessazione della qualifica di rifiuto non può avvenire “a tappe”: per gli aggregati recuperati da rifiuti inerti, il D.M. 127/2024 va applicato nella sua interezza. Non basta la sola conformità all’Allegato 1: occorre verificare anche l’idoneità tecnica rispetto allo specifico utilizzo previsto dall’Allegato 2.
Come deve avvenire il recupero dei rifiuti da costruzione?
Il recupero richiede controlli documentali e visivi in ingresso, separazione dei rifiuti non conformi, trattamento meccanico, formazione di lotti identificabili e verifica finale.
Durante la verifica di conformità, i singoli lotti non possono essere miscelati.
Il processo può essere organizzato nelle seguenti fasi:
| Fase | Attività principali |
| Accettazione | FIR, codice EER, provenienza, caratteristiche e controllo visivo |
| Registrazione | Pesatura e registrazione del carico in ingresso |
| Deposito | Separazione dei rifiuti conformi da quelli non conformi |
| Trattamento | Frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni estranee |
| Formazione del lotto | Identificazione del materiale prodotto e separazione dagli altri lotti |
| Controllo | Analisi ambientali, verifiche tecniche e test di cessione |
| Qualificazione | Emissione della dichiarazione di conformità |
| Destinazione | Invio del prodotto a uno specifico uso ammesso |
L’elenco delle lavorazioni meccaniche è esemplificativo. Il recupero può essere conseguito tramite tutte o alcune delle fasi indicate, oppure mediante altri processi meccanici, purché il risultato rispetti integralmente i criteri del decreto.
La demolizione selettiva a monte migliora la qualità dell’aggregato recuperato perché riduce la presenza di legno, metalli, plastiche, gesso, isolanti e sostanze pericolose.
Quali obblighi hanno il produttore del rifiuto e il produttore dell’aggregato?
Il produttore del rifiuto risponde della classificazione EER, della valutazione delle caratteristiche di pericolo e del FIR.
Il gestore dell’impianto, in qualità di produttore dell’aggregato recuperato, risponde invece del trattamento, dei controlli, della formazione dei lotti e della dichiarazione di conformità.
| Soggetto | Responsabilità |
| Produttore del rifiuto | Origine, classificazione EER, pericolosità e compilazione del FIR |
| Trasportatore | Tracciabilità e trasporto conforme al titolo posseduto |
| Gestore dell’impianto | Accettazione, trattamento, separazione e controllo dei lotti |
| Produttore dell’aggregato | Verifiche End of Waste, DDC, campioni e sistema di gestione |
| Utilizzatore | Impiego conforme allo scopo dichiarato e alle norme di prodotto |
Dichiarazione di conformità
Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Il rispetto dei criteri “End of Waste” di cui all’Allegato 1 del Decreto Inerti è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione (dichiarazione di conformità DDC) utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3.
Tale dichiarazione dovrà essere realizzata per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto e essa dovrà essere inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto.
Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità per un periodo di cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’Autorità competente.
Verifiche sui rifiuti in ingresso
Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono:
- esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso,
- controllo visivo,
- eventuali controlli supplementari.
A tal fine, il produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.
Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e per coloro in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.
Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:
- esame della documentazione a corredo del carico;
- dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l’esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi nell’area dedicata esclusivamente ad essi, strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l’analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
Processo di lavorazione
Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:
- la frantumazione;
- la vagliatura/ selezione granulometrica;
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.
Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3.
Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri
previsti dal regolamento.
Durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano
miscelati.
Per l’intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l’impianto di trattamento all’interno del quale è stato prodotto, l’aggregato recuperato è depositato e movimentato all’interno dello
stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo.
Campioni
Il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682.
Tali campioni sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del
lotto dal quale sono stati prelevati.
Le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche sono indicate dalla Tabella 5; il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1.
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
Sono esentate dall’obbligo di conservare i campioni di aggregato recuperato per ogni lotto prodotto:
- le imprese registrate secondo il regolamento EMAS (CE n. 1221/2009);
- le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato.
Queste esenzioni sono giustificate dal fatto che le imprese certificate hanno già implementato sistemi di gestione ambientale rigorosi, che garantiscono il rispetto dei requisiti di qualità e sostenibilità.
Sistema di gestione del sistema di recupero dei rifiuti
I produttori di aggregati recuperati devono dotarsi di un adeguato sistema di gestione, che includa:
- controllo della qualità;
- automonitoraggio;
- eventuale accesso a procedure di accreditamento.
Questo sistema mira a dimostrare in modo inequivocabile che i criteri del regolamento sono rispettati in ogni fase della produzione degli aggregati recuperati.
| Adempimento | Regola |
|---|---|
| Prelievo | Un campione per ciascun lotto |
| Campionamento ambientale | UNI 10802, con eventuale supporto della UNI/TR 11682 |
| Verifica tecnica | Campionamento secondo UNI 932-1 |
| Conservazione del campione | Un anno |
| Conservazione DDC | Cinque anni |
| Sistema di gestione | Controllo della qualità e automonitoraggio |
Quali requisiti deve rispettare ogni lotto di aggregato recuperato?
La Tabella 2 dell’Allegato 1 contiene i parametri da rispettare per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto.
Ogni lotto, di volume non superiore a 3.000 m³, deve rispettare i requisiti ambientali e tecnici collegati all’impiego finale. La conformità comprende la verifica della composizione, dei contaminanti, del comportamento alla lisciviazione e delle caratteristiche previste dalle norme di prodotto.
I controlli principali sono:
- verifica dei parametri e delle concentrazioni della Tabella 2 dell’Allegato 1;
- test di cessione con confronto con la Tabella 3;
- verifica dell’idoneità tecnica per l’uso dichiarato;
- applicazione delle norme UNI EN pertinenti;
- eventuale marcatura CE e dichiarazione di prestazione, quando previste dalla disciplina dei prodotti da costruzione.
Il test di cessione deve essere eseguito per ciascun lotto secondo le modalità richiamate dal decreto, tra cui UNI 10802 e UNI EN 12457-2. Sono esclusi dal test:
- gli aggregati destinati a calcestruzzi con classe di resistenza almeno C12/15;
- gli aggregati destinati alla produzione di clinker;
- gli aggregati destinati alla produzione di cemento.
Per clinker e cemento il decreto prevede inoltre una disciplina specifica dei parametri da controllare. Le soglie ambientali possono cambiare in funzione dell’impiego, perché l’esposizione del materiale alle matrici ambientali varia tra recuperi, riempimenti, opere stradali e usi legati.
Tra le principali norme di prodotto richiamate figurano UNI EN 13242, UNI EN 12620, UNI EN 13139, UNI EN 13043, UNI EN 13055, UNI EN 13450 e UNI EN 13383-1.
Per quali usi può essere impiegato l’aggregato recuperato?
L’aggregato recuperato può essere utilizzato soltanto per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.
La conformità ambientale generale non autorizza un uso diverso: il produttore deve dimostrare anche l’idoneità tecnica del materiale rispetto alla destinazione dichiarata.
In Tabella 5 è riportato un elenco delle norme tecniche per l’utilizzo dell’aggregato recuperato. Gli standard tecnici da applicare dipendono dallo specifico impiego. Un materiale idoneo per un sottofondo non è automaticamente qualificato per un calcestruzzo o per un recupero ambientale.
| Categoria | Impiego |
| Recuperi ambientali | Recuperi, riempimenti e colmate |
| Opere in terra | Rilevati |
| Pavimentazioni | Miscele bituminose |
| Trasporti | Sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali |
| Fondazioni | Strati di fondazione di infrastrutture e piazzali |
| Strati accessori | Strati anticapillari, antigelo e drenanti |
| Miscele legate | Miscele con leganti idraulici |
| Calcestruzzo | Confezionamento di calcestruzzi |
| Cemento | Produzione di clinker e cemento |
Cosa si intende “Autorizzazione End of waste caso per caso “?
Si ricorre a questa procedura quando, per quella particolare tipologia di rifiuto, non esistono criteri End of Waste già definiti da un regolamento europeo o da un decreto ministeriale nazionale.
L’autorità verifica che, dopo l’operazione di recupero:
- il materiale abbia un utilizzo specifico;
- esista un mercato o una domanda;
- rispetti i requisiti tecnici e la normativa applicabile ai prodotti;
- il suo utilizzo non provochi impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute.
Nell’autorizzazione vengono inoltre definiti nel dettaglio:
- i rifiuti in ingresso ammessi;
- il processo e le tecniche di trattamento;
- le caratteristiche qualitative del materiale recuperato e gli eventuali limiti agli inquinanti;
- i controlli, l’automonitoraggio e il sistema di gestione;
- la dichiarazione di conformità del materiale End of Waste.
Tecnicamente, non si tratta normalmente di una distinta “autorizzazione End of Waste”. I criteri caso per caso vengono inseriti nell’autorizzazione dell’impianto di recupero, ad esempio:
- autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- altre autorizzazioni ordinarie previste dagli artt. 209 o 211;
- Autorizzazione integrata ambientale — AIA.
Il procedimento richiede il parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell’ARPA territorialmente competente.
Esempio
Un’impresa recupera uno specifico scarto minerale per produrre un aggregato destinato a sottofondi stradali, ma non esiste un decreto nazionale che disciplini quella combinazione di rifiuto, trattamento e utilizzo.
L’autorità esamina il progetto, stabilisce analisi, limiti, controlli e destinazioni d’uso e, se tutte le condizioni sono rispettate, autorizza quel processo specifico a produrre materiale End of Waste. L’autorizzazione non costituisce automaticamente una regola generale utilizzabile da tutti gli altri impianti.
Con il Decreto del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile 139/2026 il MASE ha approvato la relazione tecnica conclusiva sull’applicazione del D.M. 127/2024 sull’End of Waste per gli aggregati prodotti da rifiuti con codici EER non compresi nel D.M. 127/2024, ma destinati agli impieghi già previsti dall’Allegato 2 del decreto, come rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali e opere di consolidamento.
Chiarimenti sulla disciplina dell’End of Waste
Inammissibilità della cessazione della qualifica di rifiuto “a tappe”
Risposta ad interpello MASE del 15/05/2026
La cessazione della qualifica di rifiuto non può avvenire “a tappe”: per gli aggregati recuperati da rifiuti inerti, il D.M. 127/2024 va applicato nella sua interezza. Non basta la sola conformità all’Allegato 1: occorre verificare anche l’idoneità tecnica rispetto allo specifico utilizzo previsto dall’Allegato 2.
È quanto precisato dal MASE nella risposta ad interpello 104663 del 15 maggio 2026.
L’aggregato recuperato può dirsi effettivamente “prodotto” e non più rifiuto solo quando risultano soddisfatti, contestualmente, tutti i criteri previsti dal regolamento: qualità ambientale, destinazione a uno scopo specifico, esistenza di mercato o domanda, conformità ai requisiti tecnici e assenza di impatti negativi su ambiente e salute.
La normativa applicabile al recupero degli inerti e ai rifiuti di cava
Risposta ad interpello MASE del 4/03/2026
Il Ministero dell’Ambiente (MASE), rispondendo a un interpello della Provincia di Como, ha chiarito la normativa applicabile al recupero degli inerti e ai rifiuti di cava.
In particolare, ha precisato che il recupero ambientale R10 dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione può avvenire solo nel rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) stabiliti dal D.M. 127/2024, che prevale sulle procedure semplificate del D.M. 5 febbraio 1998 quando esistono criteri specifici nazionali.
Inoltre, per i residui derivanti dal trattamento di materiali estratti in cava, se la lavorazione avviene in impianti funzionalmente collegati al ciclo estrattivo (anche se situati fuori dall’area di cava), tali materiali sono considerati rifiuti di estrazione e devono essere gestiti secondo il D.Lgs. 117/2008 e il relativo piano di gestione delle attività estrattive.
Terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati? Serve l’autorizzazione caso per caso
Risposta ad interpello MASE del 3/11/2025
La risposta MASE n. 204986 del 3 novembre 2025 fornisce un importante chiarimento in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW) per le terre e rocce da scavo non comprese nel campo di applicazione del D.M. 127/2024 (Decreto Inerti), in particolare quelle provenienti da siti di bonifica, riporti o materiali eterogenei di origine antropica.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dopo aver acquisito il parere tecnico dell’ISPRA, ha precisato che le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica e i rifiuti interrati sono espressamente esclusi dal D.M. 127/2024. Tale esclusione è prevista dall’Allegato 1 del decreto, che non ammette alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati o i rifiuti identificati con codice EER 17 05 04 derivanti da siti contaminati.
Pertanto, questi materiali non possono beneficiare automaticamente della disciplina EoW del decreto, ma devono essere valutati attraverso una procedura di autorizzazione specifica. Per tali materiali esclusi, la cessazione della qualifica di rifiuto può avvenire solo “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
L’autorizzazione è rilasciata solo previo parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell’agenzia ambientale territorialmente competente (ARPA), per garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana.
Per i materiali di riporto, il MASE ha richiamato l’art. 3, comma 1, del D.L. 2/2012, che equipara tali matrici al suolo naturale ai fini normativi, purché non derivino da siti contaminati.
Se i riporti sono classificati come rifiuti ma non provengono da bonifiche, possono invece rientrare nel D.M. 127/2024 e quindi seguire la disciplina EoW ordinaria.
Sulle operazioni di trattamento e miscelazione, il Ministero ha specificato che il D.M. 127/2024 vieta la miscelazione dei lotti prima della verifica di conformità, ma non disciplina quella successiva;
Eventuali miscelazioni sono ammesse solo tra materiali già qualificati come “non rifiuti” e destinati al medesimo scopo d’uso, previa valutazione dell’autorità competente nel rilascio dell’autorizzazione “caso per caso”.
Sulle autorizzazioni già rilasciate, il MASE ha confermato il principio del tempus regit actum: le autorizzazioni concesse prima dell’introduzione dell’obbligo di parere vincolante ISPRA/ARPA restano valide fino alla scadenza o al rinnovo, salvo riesame da parte dell’autorità.
Infine, per i rifiuti utilizzati in discarica a fini ingegneristici (es. piste interne, coperture giornaliere), il Ministero ha chiarito che la cessazione della qualifica di rifiuto si applica solo se sono integralmente rispettate le condizioni previste dall’art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006; in caso contrario, si tratta di ordinario recupero di rifiuti, non di End of Waste.
Norme regionali sul recupero dei rifiuti da costruzione
Regione Veneto – Documento di Riconoscimento Sottoprodotto per Filiera “Ceneri Volanti” (2025)
Con il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 286 del 22 agosto 2025, la Regione Veneto ha approvato il “Documento di Riconoscimento Sottoprodotto per Filiera ‘Ceneri Volanti’” (in allegato).
Non più considerati rifiuti e quindi utilizzabili nei cementifici e nella produzione di conglomerati cementizi (calcestruzzo), i sottoprodotti denominati “Ceneri Volanti” sono esclusivamente i residui polverizzati ottenuti dal processo di combustione del carbone per produrre energia e calore nelle centrali termoelettriche, e raccolti attraverso precipitazione elettrostatica dei fumi di combustione e/o dai filtri a maniche.
Definite dalla norma UNI EN 450-1, le “Ceneri Volanti” sono polvere fine costituita principalmente da particelle sferiche vetrose provenienti dalla combustione di carbone polverizzato, avente proprietà pozzolaniche, ossia una capacità di reagire con l’idrossido di calcio in presenza di acqua per formare composti idraulici e composte principalmente da SiO2 (Silice) e Al2O3 (Allumina). Le “Ceneri Volanti” risultano formate da un contenuto di SiO2 pari come minimo al 20%, definito ai sensi della norma UNI EN 197-1, specifica per la composizione e prestazione del cemento.
Provincia di Bolzano – Linea guida per il recupero di materiale da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati (2025)
Con la D.G.P. n. 274 del 22 aprile 2025 la Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato le nuove Linee guida per il recupero dei materiali da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati.
Il provvedimento fornisce un riferimento tecnico dettagliato per le imprese che intendono ottenere l’autorizzazione all’End of Waste. Vengono definite le tipologie di rifiuti ammissibili, le modalità di controllo in ingresso, i requisiti qualitativi del materiale trattato e le destinazioni d’uso consentite dei prodotti risultanti, suddivisi per tipologia (granulati di asfalto, calcestruzzo o misti).
Sebbene ispirate al D.M. 127/2024, le regole adottate a livello provinciale si distinguono per un approccio più restrittivo, in particolare in materia di tutela ambientale.
Tra le principali limitazioni si segnala il divieto di impiegare materiali edili riciclati in aree destinate alla protezione dell’acqua potabile (zone di tutela I e II, come definite dalla legge provinciale n. 8/2002, articolo 15), nonché nelle vicinanze delle falde acquifere. Analogamente, è vietato l’utilizzo dei materiali recuperati in contesti ambientali sensibili come parchi naturali, biotopi ed aree tutelate come monumenti naturali.
FAQ sul Decreto Inerti e l’End of Waste
Il D.M. 127/2024 è attualmente in vigore?
Sì. Il D.M. 127/2024 è entrato in vigore il 26 settembre 2024 e ha abrogato il D.M. 152/2022.
Quando una maceria diventa un prodotto?
Una maceria diventa aggregato recuperato quando è stata sottoposta a recupero, rispetta i criteri dell’Allegato 1, è idonea a uno specifico uso dell’Allegato 2 ed è accompagnata dalla dichiarazione di conformità.
Qual è la dimensione massima di un lotto?
Un lotto di aggregato recuperato non può superare 3.000 m³.
La dichiarazione di conformità è obbligatoria?
Sì. Deve essere predisposta per ciascun lotto e trasmessa all’autorità competente e all’ARPA entro sei mesi dalla produzione e prima dell’uscita del lotto dall’impianto.
Per quanto tempo deve essere conservato il campione?
Il campione deve essere conservato per un anno dalla trasmissione della dichiarazione di conformità. Le imprese EMAS o ISO 14001 accreditate beneficiano dell’esenzione prevista dal decreto.
Il test di cessione è sempre obbligatorio?
No. Il decreto esclude i lotti destinati a calcestruzzo con classe almeno C12/15 e quelli destinati alla produzione di clinker o cemento.
Si possono miscelare lotti diversi?
Non durante la verifica di conformità. Dopo l’acquisizione della qualifica di prodotto, una miscelazione può essere valutata solo tra materiali dotati di DDC e destinati allo stesso impiego.
Quando serve l’autorizzazione caso per caso?
Quando vengono trattati rifiuti non compresi nell’Allegato 1 oppure quando l’aggregato è destinato a un impiego non previsto dall’Allegato 2.
Gli approfondimenti BibLus sui rifiuti edili
Ulteriori approfondimenti sul tema dei rifiuti edili:
- Rifiuti edili: guida completa per la corretta gestione
- Rifiuti da attività manutentive
- Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: le regole per il riutilizzo
- Dichiarazione smaltimento rifiuti edili
- RENTRi: il sistema di tracciabilità dei rifiuti
- MUD 2026: il modulo e le regole per l’invio
- Formulario identificazione dei rifiuti (FIR): cos’è e come si compila per i rifiuti edili
- Rifiuti da costruzione e demolizione in fase di costruzione: come vanno gestiti e riutilizzati
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/regolamento-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione/


