Prodotti da Costruzione: il nuovo regolamento CPR
Cosa prevede l'aggiornamento 2024 al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR) 305/2011. Sintesi, testo ufficiale e giurisprudenza
Il nuovo Regolamento 2024/3110 su prodotti da Costruzione (CPR) – in vigore dal 7 gennaio 2025 – modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e, abrogando il regolamento (UE) 305/2011, fissa nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione stabilendone i requisiti di base per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE.
L’obiettivo dell’aggiornamento è accelerare la transizione verde rendendo i prodotti sostenibili uno standard, adeguarli ai principi dell’economia circolare e rendere più trasparente il mercato attraverso nuovi sistemi digitali.
La maggior parte degli articoli saranno applicabili a partire dall’8 gennaio 2026.
I prodotti da costruzione attualmente in commercio continuano a essere utilizzabili in virtù delle norme armonizzate oggi vigenti, e lo saranno finché queste non saranno sostituite dalle nuove norme; non prima – comunque – di cinque anni.
Qui trovi una sintesi del nuovo regolamento 2024/3110 e i più recenti aggiornamenti in materia.
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Indice
- A cosa serve il regolamento CPR sui prodotti da costruzione
- Cosa prevede il regolamento CPR sui Prodotti da Costruzione
- Quali sanzioni prevede il D.Lgs. 106/2017
- Cosa prevede il nuovo regolamento europeo 2024 sui prodotti da costruzione
- Prodotti da costruzione: nuovo sistema VVCP 3+ di valutazione della costanza della prestazione
- Equivalenza dei prodotti da costruzione in appalti pubblici
- Cosa sono i prodotti da costruzione non coperti da norme armonizzante?
- Marcatura CE sui prodotti da costruzione: studio di ANCE sul nuovo regolamento UE
A cosa serve il regolamento CPR sui prodotti da costruzione
Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l’ambiente.
A tal fine vengono definite specifiche tecniche armonizzate per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione.
Mediante l’apposizione della marcatura CE al prodotto da costruzione, i produttori dovrebbero dichiarare che si assumono la responsabilità della conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.
Il Regolamento CPR stabilisce i requisiti base e le caratteristiche essenziali armonizzate che tutti i prodotti, progettati per essere installati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile (es: abitazioni, edifici industriali e commerciali uffici ospedali commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane, ecc.), devono garantire per l’ambito di applicazione.
I requisiti di base delle opere di costruzione sono:
- Integrità strutturale delle opere di costruzione
- Sicurezza antincendio delle opere di costruzione
- Protezione contro impatti negativi sull’igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione
- Sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione
- Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione
- Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione
- Emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione
- Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione
La norma armonizzata è una norma, prodotta dal CEN su mandato della Commissione europea e resa obbligatoria dalla Commissione europea in seguito a un atto di esecuzione, che stabilisce le caratteristiche essenziali rispetto alla prestazione del prodotto.
L’elenco delle norme armonizzate ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 è consultabile con l’apposito motore di ricerca, selezionando alla finestra “Legal Framework” la voce “305/2011 (CPR)”, status “Published”.
La marcatura CE, accompagnandosi alla dichiarazione di prestazione e di conformità del prodotto, costituisce garanzia della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate dal fabbricante.
In virtù della marcatura CE correttamente apposta, il prodotto da costruzione può essere commercializzato sul territorio dell’Unione europea e utilizzato nelle opere da costruzione, previa verifica di eventuali livelli o classi di prestazione che potrebbero essere stabiliti in modo differenziato dai singoli Stati membri. In tal modo viene garantita trasparenza delle informazioni, sicurezza nell’uso e concorrenzialità nel mercato.
Cosa prevede il regolamento CPR sui Prodotti da Costruzione
Il regolamento CPR definisce:
- le condizioni relative all’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione;
- i criteri di valutazione delle prestazioni per questi prodotti;
- le condizioni di utilizzo della marcatura CE.
Quando il fabbricante decide di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, è tenuto a compilare una dichiarazione di prestazione (DoP) che riporta informazioni:
- sui sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP);
- sull’uso o gli usi previsti del prodotto;
- sulla prestazione dichiarata.
Alla dichiarazione di prestazione il fabbricante deve apporre la marcatura CE.
La marcatura CE è la dichiarazione obbligatoria rilasciata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell’Unione Europea, che dimostra come il prodotto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive applicabili.
L’apposizione della marcatura CE comporta anche l’obbligo di fornire delle informazioni sul prodotto da riportare sull’etichetta che deve essere affissa in maniera visibile, leggibile e indelebile.
Quali sanzioni prevede il D.Lgs. 106/2017
Il D.Lgs. 106/2017 disciplina l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento CPR.
L’art. 20 al comma 1 del decreto sanziona il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizza prodotti non conformi al regolamento CPR con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 24.000,00 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Cosa prevede il nuovo regolamento europeo 2024 sui prodotti da costruzione
Il nuovo Regolamento 2024/3110 sui prodotti da costruzione stabilisce:
- norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita;
- requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione;
- i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti;
- gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Il nuovo regolamento aggiorna la definizione di “prodotti da costruzione“, intesi come qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione.
Inoltre, aggiunge le “Emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione” tra i requisiti di base delle opere di costruzione.
Transizione verde e digitale verso un’economia circolare
Nella dichiarazione di prestazione e di conformità i produttori saranno tenuti a divulgare la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:
- effetti dei cambiamenti climatici – totale;
- effetti dei cambiamenti climatici – combustibili fossili;
- effetti dei cambiamenti climatici – biogenici;
- effetti dei cambiamenti climatici – uso del suolo e cambiamento di uso del suolo;
- riduzione dello strato di ozono;
- potenziale di acidificazione;
- eutrofizzazione delle acque dolci;
- eutrofizzazione delle acque marine;
- eutrofizzazione terrestre;
- ozono fotochimico;
- impoverimento abiotico – minerali, metalli;
- impoverimento abiotico – combustibili fossili;
- consumo di acqua;
- particolato;
- radiazioni ionizzanti, salute umana;
- ecotossicità, acque dolci;
- tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni;
- tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni;
- impatti legati all’uso del suolo.
Queste caratteristiche diverranno applicabili a scadenze differenziate: la caratteristica relativa all’effetto dei cambiamenti climatici potrà applicarsi già da inizio 2026; altre caratteristiche (riduzione dello strato di ozono, potenziale di acidificazione, eutrofizzazione, etc.) a partire dal 2030; le restanti (particolato, radiazione ionizzanti, tossicità, etc.) a partire dal 2032.
Il fabbricante del prodotto sarà tenuto a dichiarare tali prestazioni ambientali, una volta che le stesse siano previste dalle specifiche norme armonizzate di prodotto, mentre l’utilizzatore dei prodotti (tipicamente l’impresa di costruzioni), nelle sue scelte di acquisto, dovrà confrontare le prestazioni dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di progetto.
La dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà comprendere la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo intero ciclo di vita rispetto a una serie di caratteristiche ambientali essenziali (articolo 16 e allegato II).
La prestazione di sostenibilità ambientale dovrà essere estesa anche all’imballaggio utilizzato o che più probabilmente sarà utilizzato.
Per i nuovi prodotti, i cicli di vita calcolati dovrebbero includere tutte le fasi della vita di un prodotto, dall’acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire da risorse naturali al loro smaltimento finale (importante è il riferimento alla sostenibilità, durabilità, riutilizzabilità dei prodotti, alla manutenzione e alla riduzione dei rifiuti), compresi i potenziali benefici e carichi al di fuori dei limiti.
A tale scopo, l’ambito di applicazione del regolamento è esteso ai prodotti usati e rifabbricati; è prevista l’introduzione di specifiche tecniche per garantire gli standard di sicurezza e sostenibilità.
La Commissione europea metterà a disposizione gratuitamente un software per il calcolo della prestazione ambientale dei prodotti da costruzione.
Cambieranno in parte i metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati di parte terza, ovvero dei metodi con cui vengono effettuate le prove sul prodotto-tipo. A seconda del prodotto-tipo, resta ferma la classificazione con oneri di controllo decrescenti dal metodo 1+ (controllo completo da parte dell’organismo notificato) al metodo 4 (autoverifica e autocertificazione del fabbricante), però con l’introduzione di un nuovo metodo (3+) che comprende il controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell’organismo notificato.
Una sola marcatura CE
Nel Regolamento 2024/3110 resta invariato, rispetto al Regolamento UE n. 305/2011, il principio secondo cui un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata deve essere in possesso di una dichiarazione di prestazione e di conformità alla stessa norma armonizzata, ai fini della sua immissione sul mercato della UE e quindi del suo utilizzo nelle opere di costruzione.
Nel nuovo regolamento si stabilisce che “nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE“.
Nel mercato interno, la marcatura CE dovrebbe essere l’unico simbolo che conferma la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate, evitando così la frammentazione del mercato e le informazioni fuorvianti causate da diverse metodologie di valutazione. Le marcature supplementari, che possono confondere e ingannare consumatori e operatori del mercato, non dovrebbero essere utilizzate insieme alla marcatura CE.
Queste marcature extra possono anche danneggiare la chiarezza e l’efficacia della marcatura CE e creare svantaggi competitivi, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI), che potrebbero trovarsi svantaggiate. Nonostante il divieto di marcature aggiuntive sullo stesso prodotto della marcatura CE, altri tipi di marcature sono permessi sul mercato unico, a patto che non confondano o ingannino il consumatore né compromettano la visibilità o la comprensibilità della marcatura CE.
“Per evitare dichiarazioni fuorvianti, le dichiarazioni dei fabbricanti di prodotti da costruzione dovrebbero basarsi su un metodo di valutazione contenuto in specifiche tecniche armonizzate, se disponibile.”
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Apponendo la marcatura CE sul prodotto, o avendola apposta, l’operatore economico:
- indica di essersi assunto la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata;
- diventa responsabile della prestazione dichiarata e del rispetto di tali requisiti conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la prestazione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali valutate conformemente al regolamento.
Nuovo sistema di passaporti digitali dei prodotti da costruzione
Il Regolamento 2024/3110 stabilisce l’obbligo di fornitura della dichiarazione per via elettronica (articolo 16, comma 1), a partire dall’8 gennaio 2026. Il fabbricante potrà anche rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione e di conformità, purché – tra le altre cose – il formato elettronico non sia modificabile, e il sito web sia sorvegliato e mantenuto in modo che le dichiarazioni di prestazione e di conformità siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione (onde evitare che le informazioni possano essere “smarrite” nel tempo per qualsivoglia inconveniente tecnico od operativo).
L’applicazione uniforme delle nuove norme armonizzate si baserà su un nuovo sistema di passaporti digitali dei prodotti da costruzione, prevista dall’art. 75 del nuovo Regolamento europeo dei Prodotti da Costruzione.
Esso sarà istituito da un regolamento dell’Unione Europea e dovrà essere compatibile e interoperabile con il passaporto digitale dei prodotti sostenibili, senza che sia compromessa l’interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici (Building Information Modelling – BIM), tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione.
Il regolamento sul passaporto digitale dei prodotti da costruzione dovrà:
- individuare tutti i soggetti, compresi gli operatori economici, i clienti, i disinstallatori, gli utenti e le autorità nazionali competenti, che devono avere accesso alle informazioni contenute nel passaporto del prodotto, tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili, come pure di garantire la sicurezza delle opere di costruzione;
- stabilire le modalità dettagliate per l’aggiornamento delle informazioni contenute garantendo la disponibilità di passaporti dei prodotti in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione dell’operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto o, se necessario, dopo la scadenza degli obblighi dei fabbricanti di garantirne la disponibilità, compresa l’istituzione di un sistema di back-up da parte dei fornitori di servizi di passaporto del prodotto.
Il passaporto corrisponde al prodotto-tipo e al suo codice di identificazione unico e include:
- la dichiarazione di prestazione e di conformità;
- le informazioni generali, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza;
- la documentazione tecnica.
Inoltre, dovrà stabilire se richiesto un sistema dei seguenti requisiti:
- sistema di certificazione per i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto per verificare i requisiti basati sulla norma del regolamento (UE) sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili;
- norme e procedure più dettagliate o alternative relative al ciclo di vita degli identificativi, dei supporti di dati, delle credenziali digitali e del registro dei passaporti del prodotto a quelle stabilite dal regolamento (UE) sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili;
- sistema accessibile per un periodo di 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo e che l’operatore economico metta a disposizione il passaporto digitale del prodotto per almeno 10 anni, senza che, nel caso di un periodo più lungo, ciò comporti costi e oneri sproporzionati per gli operatori economici;
- la necessità di garantire la disponibilità di informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti.
Incentivi per prodotti da costruzione a prestazioni elevate
Secondo le disposizioni dell’Unione Europea, gli Stati membri devono provvedere ad attuare incentivi per una categoria di prodotti espresse in classi di prestazione più elevate e gli incentivi dovranno favorire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali.
Nel definire le classi di prestazione, il regolamento considera diversi criteri, quali:
- numero di prodotti in ciascuna classe di prestazione;
- garantire che i prodotti soddisfino le prescrizioni senza avere un impatto negativo sui consumatori dal punto di vista economico.
Appalti pubblici verdi (GPP)
Il regolamento introduce requisiti a livello UE per il GPP per i materiali da costruzione a partire dalla fine del 2026. L’art. 83 richiede alla Commissione di adottare atti delegati a stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione. Questi requisiti si applicano alle procedure di appalto che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono applicare tali requisiti minimi obbligatori quando richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di stabilire requisiti più ambiziosi o aggiuntivi relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti. Questo è permesso purché non comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche e sia in linea con la necessità di promuovere la sostenibilità ambientale.
Nuovo CPR 2024 in italiano
In allegato il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea (in italiano) del Regolamento 2024/3110 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 .
Prodotti da costruzione: nuovo sistema VVCP 3+ di valutazione della costanza della prestazione
Il Regolamento delegato (UE) 2024/2769 – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 28 ottobre 2024 – integra il Regolamento (UE) 305/2011 sui prodotti da costruzione con riferimento ai sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e in base a un approccio di modellizzazione.
In particolare, è inserito nell’allegato V il sistema VVCP3+ che definisce i compiti da svolgere nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione quando si applica la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software. Tale modifica è necessaria per garantire che i fabbricanti siano in grado di valutare le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale dei loro prodotti.
Equivalenza dei prodotti da costruzione in appalti pubblici
Nelle gare d’appalto le stazioni appaltanti devono consentire agli operatori di proporre prodotti alternativi equivalenti quando richiedono la conformità dei prodotti alle norme tecniche.
È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C/2024/7295 del 16 dicembre 2024 relativa alla causa C-513/23.
La sentenza contiene l’interpretazione autentica dell’art. 42, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24/UE; tale disposizione “non osta a una normativa nazionale che richiede alle amministrazioni aggiudicatrici l’aggiunta della menzione ‘o equivalente’ in tutti i casi in cui le specifiche tecniche che compaiono nei documenti di una gara d’appalto siano formulate mediante riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, incluse le norme armonizzate rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”.
Questo principio si applica anche alle specifiche tecniche basate sul Regolamento UE 305/2011 riguardante i prodotti da costruzione.
Il principio di “equivalenza” (richiamato anche all’art. 79 e all’allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023) non implica una deroga agli standard armonizzati, ma richiede che le soluzioni tecniche proposte soddisfino sostanzialmente i requisiti indicati.
In tal senso, spetta alla stazione appaltante ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste e verificare l’equivalenza sulla base della funzionalità e delle prestazioni, senza fermarsi ad una valutazione meramente formale. Soluzioni che non rispettano le caratteristiche tecniche fondamentali non possono essere accettate.
Cosa sono i prodotti da costruzione non coperti da norme armonizzante?
I prodotti da costruzione non coperti da norme armonizzate sono tutti quei materiali, componenti o sistemi edilizi per i quali non esiste ancora una norma tecnica europea armonizzata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. In questi casi, non potendo fare riferimento a una norma armonizzata per dimostrare la conformità, il fabbricante può comunque immettere il prodotto sul mercato seguendo vie alternative previste dal Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR), come:
- l’adozione di Valutazioni Tecniche Europee (ETA), che forniscono una base per la Dichiarazione di Prestazione del prodotto;
- l’applicazione di specifiche tecniche nazionali riconosciute, nel rispetto della normativa nazionale del Paese di destinazione;
- il rispetto diretto dei requisiti essenziali stabiliti dal regolamento.
Questi prodotti, pur non rientrando in un percorso armonizzato, possono comunque essere commercializzati nell’UE, a condizione che ne venga dimostrata la conformità attraverso le modalità previste.
Prodotti da costruzione non coperti da norme armonizzate: i nuovi documenti di valutazione UE
Con la Decisione UE del 30 aprile 2025, n. 871, la Commissione europea ha aggiornato l’elenco ufficiale dei Documenti di Valutazione Europea (EAD) a supporto del Regolamento (UE) n. 305/2011 che, integrando quelli già elencati nella Decisione 19 marzo 2019, n. 450, vanno ad arricchire il quadro di riferimento per la marcatura CE dei prodotti da costruzione non coperti da norme armonizzate.
Questi documenti rappresentano strumenti fondamentali per garantire che i prodotti da costruzione rispondano ai requisiti di base delle opere, come stabilito nell’Allegato I del Regolamento.
I nuovi EAD pubblicati riguardano specifici prodotti impiegati in ambito edilizio, tra cui:
- pellicole isolanti utilizzate per limitare la diffusione di sostanze che influenzano la qualità dell’aria interna;
- fogli in PET con rivestimenti per vetrate isolanti;
- film polimerici adesivi da applicare su superfici vetrate;
- pannelli isolanti sottovuoto con protezione applicata in fase di produzione (in sostituzione del documento EAD 040011-00-1201);
- pannelli in truciolare con leganti di tipo minerale;
- tappetini in sughero naturale per l’isolamento acustico e termico da impatto;
- materiali isolanti in lana minerale idrofila destinati alla ritenzione idrica nei tetti verdi;
- legno massiccio strutturale con giunzioni a pettine incollate (a freddo, a umido, o in combinazione), che sostituisce il documento EAD 130089-00-0304;
- sistemi per la gestione delle acque meteoriche, come camere e tappi di chiusura;
- fogli ultrasottili in pietra naturale, impiegati per rivestimenti interni, esterni e coperture;
- leganti bituminosi modificati con gomma;
- additivi per la riduzione del ritiro nel calcestruzzo;
- ancoraggi in plastica per elementi non strutturali soggetti a sollecitazioni da incendio;
- sistemi prefabbricati in PVC per barriere contro infiltrazioni dal suolo e dall’acqua.
La Decisione è in vigore dal 7 maggio 2025, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Ricordiamo che, in base all’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 305/2011, i produttori possono richiedere una valutazione tecnica europea (ETA) per quei prodotti da costruzione che non rientrano, o vi rientrano solo parzialmente, nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata. Questo accade nei seguenti casi:
- il prodotto non è coperto da alcuna norma armonizzata esistente;
- almeno una caratteristica essenziale del prodotto non può essere adeguatamente valutata tramite la norma armonizzata;
- la norma non prevede alcun metodo di prova per una o più caratteristiche essenziali del prodotto.
In tali circostanze, l’organizzazione dei TAB (Organismi di Valutazione Tecnica) redige un documento di valutazione europea specifico, che viene notificato alla Commissione Europea. Quest’ultima provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento dell’elenco ufficiale dei riferimenti EAD nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, in base all’art. 22 del Regolamento.
Marcatura CE sui prodotti da costruzione: studio di ANCE sul nuovo regolamento UE
L’ANCE ha pubblicato un approfondimento sulle novità del regolamento europeo n. 2024/3110 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione.
Il regolamento è una revisione del precedente Regolamento UE n. 2011/305; molte delle modifiche introdotte non sono ancora operative a causa della transizione graduale tra le due normative inizieranno a produrre effetti tra un anno, ad eccezione di quelle riguardanti i principi e le procedure per l’elaborazione delle norme di prodotto, già operative.
Il documento approfondisce gli aspetti principali toccati dalla revisione:
- integrità strutturale delle opere di costruzione;
- sicurezza antincendio delle opere di costruzione;
- protezione contro impatti negativi sull’igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione;
- sicurezza e accessibilità delle opere di costruzione;
- resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione;
- efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione;
- emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione (novità);
- uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione.
La principale novità, rispetto all’attuale disciplina, è rappresentata dai requisiti di base delle opere di costruzione (allegato I), con l’introduzione di un nuovo requisito (al numero 7).
ANCE segnala che le norme armonizzate oggi in vigore, che definiscono le caratteristiche essenziali e le modalità per dichiarare le prestazioni dei prodotti da costruzione, continueranno ad applicarsi fino alla loro sostituzione con le nuove norme armonizzate previste dal Regolamento aggiornato.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/regolamento-prodotti-da-costruzione/


