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cessione di immobile ed agevolazione

Regime di tassazione in caso di cessione di un immobile da recuperare, i chiarimenti delle Entrate

Nessuna agevolazione per la cessione di un immobile da recuperare: imposta di registro pari al 9%; nessuna esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale

Gli atti di trasferimento di un immobile oggetto di un piano di recupero, effettuata dal Comune nei confronti di una società che realizzerà l’intervento di miglioramento, non rientrano nell’ambito applicativo delle agevolazioni: nessuna imposta di registro fissa, né esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 67/2018.

Quesito

Il quesito avanzato riguarda la cessione di un complesso immobiliare, a destinazione artigianale, già  aggiudicato dal Comune ad una società tramite asta pubblica, a cui deve seguire atto di compravendita.

La società aggiudicataria, nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione e la compravendita, presenta la proposta di un piano di recupero (riconducibile alla legge 5 agosto 1978, n. 457), che prevede la demolizione con costruzione.

L’interpellante chiede di conoscere se all’atto di trasferimento del complesso immobiliare dal Comune Z alla società Y si applichi
il trattamento di favore previsto dall’articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (recante Norme per la edificabilità dei suoli), ossia:

  • imposta di registro in misura fissa 
  • esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ricorda che:

  • l’art. 10 del dlgs 23/2011 ha soppresso il regime di favore previsto dall’articolo 5, legge 168/1982, per cui i trasferimenti di beni immobili, effettuati nei confronti di soggetti che attuano l’intervento di recupero (nel rispetto della disciplina di riferimento prevista dagli articoli 27 e seguenti della legge n. 457 del 1978), non sono più soggetti alla disciplina fiscale agevolata
  • non è possibile applicare al caso concreto l’articolo 1, comma 88, della legge 205/2017, in base al quale il trattamento agevolato previsto dall’articolo 20, legge 10/1977 “si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”.  Tale regime agevolativo, infatti, non può essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla legge 10/1977 e successive modifiche (vuoi perché in tali atti non è individuata compiutamente la disciplina cui ricondurre la tipologia di intervento edilizio, vuoi perché la disciplina applicabile a tali atti è differente o comunque non connessa a quella di cui alla legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni).

Ciò premesso, il Fisco ritiene che nel caso in esame il trasferimento del complesso immobiliare da recupera sia oggetto:

  • all’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, come previsto dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 26 aprile 1986, n. 131
  • alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del dlgs n. 23 del 2011

 

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