Al proprietario di un immobile che lavora all’estero non è precluso l’accesso al Superbonus
Dalle Entrate: un frontaliere svizzero che possiede un’abitazione in Italia può accedere al Superbonus e cedere il credito, pur non producendo reddito da lavoro nel nostro Paese
Con la risposta all’interpello n. 486 del 19 ottobre, l’Agenzia delle Entrate, affrontando il caso di un frontaliere svizzero, chiarisce che possono accedere al Superbonus anche coloro che posseggono un’abitazione in Italia (e produce quindi reddito fondiario) ma che lavorano all’estero (dove producono reddito da lavoro).
Analogo chiarimento è giunto con l’interpello n. 500 del 27 ottobre.
Interpello 486/2020: il quesito
Con l’interpello 486/2020 l’Istante dichiara di essere un frontaliere svizzero, residente in uno dei Comuni italiani presenti nella fascia entro i 20 km dal confine elvetico, e di essere il comproprietario di una casa in Italia al 50% con sua moglie, che è fiscalmente a suo carico.
Il contribuente evidenzia che, sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’articolo 1 dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, la tassazione dei redditi di lavoro dipendente avviene esclusivamente in Svizzera (Stato in cui l’attività lavorativa è svolta) e che per tale motivo risulta esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Dato che vorrebbe eseguire dei lavori sulla propria abitazione, chiede alle Entrate se può beneficiare del Superbonus al 110% e se i frontalieri svizzeri possano esercitare l’opzione della cessione del credito prevista dall’articolo 121 della legge Rilancio.
La risposta delle Entrate
Le Entrate richiamano la circolare n. 24/E del 2020 che ha chiarito che i destinatari del Superbonus sono: “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, e che la detrazione “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati“.
In base a quanto detto, quindi, ad un proprietario di una casa in Italia, quindi titolare unicamente del relativo reddito fondiario, non è precluso l’accesso al Superbonus 110.
Dall’istanza risulta, infatti, che l’Istante, pur non producendo in Italia redditi da lavoro, quale proprietario assieme a sua moglie della casa di abitazione, risulta essere titolare del relativo reddito fondiario.
Ne consegue che l’Istante essendo titolare di un reddito (a prescindere che sia da lavoro o fondiario) in Italia, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, può accedere al Superbonus ed in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, può optare per la cessione del credito/sconto in fattura prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Clicca qui per scaricare l’interpello n. 486/2020 delle Entrate
Clicca qui per scaricare l’interpello n. 500/2020 delle Entrate

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