Recinzioni, tra edilizia libera e permesso di costruire
La valutazione delle opere di recinzione al fine della scelta del titolo edilizio più appropriato va effettuata in ordine alla natura, alle dimensioni, alla destinazione ed alla funzione del manufatto. Lo chiarisce il Tar Calabria
Una recinzione può essere realizzata in tantissimi modi per tecniche costruttive e materiali, questo potrebbe generare incertezze sulla scelta del titolo edilizio più appropriato quando la recinzione stessa non ricada in edilizia libera.
La sentenza n. 2094/2021 del Tar Calabria contribuisce a fugare i dubbi in merito.
Il caso
Un privato realizzava su terreno di proprietà, senza richiedere alcun permesso, una delimitazione/recinzione costituita da paletti in ferro bullonati al suolo e catenella antintrusione collegata tra un paletto e l’altro.
Successivamente, il Comune ne intimava la demolizione poiché ritenuta abusiva.
Ma il privato si opponeva e decideva di far ricorso al Tar.
A parere del ricorrente, la recinzione realizzata rientrava nell’alveo dell’attività di edilizia libera, infatti non si sarebbe trattato di opere che cambiano l’assetto urbanistico, bensì di una installazione di tipo precario e dalla facile rimozione, atta a delimitare la proprietà privata.
La sentenza del Tar Calabria
I giudici ricordano che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri:
- natura e dimensioni,
- destinazione e funzione.
Di conseguenza, si ritengono esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non configurino un’opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorretta da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la posa in opera di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà.
Viceversa, è necessario il titolo abilitativo quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio.
Il Tar, infine, cita in merito un precedente parere del Consiglio di Stato, per cui:
la realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto, specificando come su queste basi, è stato sostenuto che il permesso di costruire […], mentre non è necessario per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, lo è quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica.
Nel caso in esame il ricorrente ha unicamente infisso al suolo alcuni paletti di ferro connessi tra loro da una catenella, a delimitazione dell’area: l’opera perciò non pare essere contraddistinta dal carattere della permanenza né risulta atta a determinare una modificazione stabile e pervasiva dell’ambiente circostante.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:
- “Paletti dissuasori: quale titolo edilizio occorre?“
- “Recinzione con paletti e rete metallica: occorre il permesso di costruire?“
- “La recinzione su muro necessita di permesso di costruire“
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