Recinzione con paletti e rete metallica: occorre il permesso di costruire?
Non occorre il permesso di costruire per una recinzione che non incide sulla trasformazione del territorio. I chiarimenti del Tar Liguria
Il Tar Liguria con la sentenza n. 663/2021 si esprime nuovamente sulle recinzioni; su quando devono essere assoggettate alla richiesta di un titolo edilizio e su quando possono rientrare in attività di edilizia libera.
Il principio guida per tale valutazione è sempre il medesimo: dimensioni e materiali dell’opera non devono incidere sulla trasformazione dei luoghi!
Il caso
La proprietaria di un compendio immobiliare decideva di realizzare, a protezione della proprietà, una recinzione composta da 64 paletti in ferro con altezza pari a 2 m, senza richiedere alcuna autorizzazione al Comune.
L’intervento era consistito nella sostituzione di una precedente rete ammalorata ed, in parte, nel suo spostamento all’interno della proprietà, mediante sostituzione dei paletti in ferro e rete elettrosaldata.
Successivamente, il Comune ordinava la rimozione della recinzione ritenendola abusiva e realizzabile solo tramite un permesso di costruire.
La questione approdava al Tar.
La sentenza del Tar Liguria
I giudici sono del parere, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, che:
la realizzazione di una recinzione non richiede un titolo edilizio costitutivo laddove si tratti di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto
Il Tar conclude che in forza di tale presupposto, non risulta necessario il permesso di costruire quando l’intervento consista, come nel caso in esame, in una mera apposizione di rete metallica sorretta da paletti di ferro o legno senza muretto di sostegno.
Il ricorso è, quindi, accolto.
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