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Recinzione con paletti e filo spinato: rientra in edilizia libera?

Il Tar Basilicata chiarisce che una recinzione eseguita con semplici paletti e filo spinato rientra nell’attività di edilizia libera

Con la sentenza n. 192/2020 del Tar di Potenza si chiarisce che le opere di recinzione eseguite con semplici paletti di legno e filo spinato, sono da considerarsi come attività di edilizia libera.

Il caso

Un privato decideva di delimitare un terreno a mezzo di una recinzione eseguita con paletti di legno infissi nel terreno e due corde di filo spinato.

Il Comune gli intimava il ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione della recinzione, come intervento eseguito senza titolo edilizio (art. 31 del dpr n. 380/2001).

Il privato ricorreva quindi al giudizio del Tar.

La sentenza del Tar Basilicata

Per i Giudici del Tar, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza in materia:

la realizzazione di una recinzione metallica con paletti di ferro e cancello, costituisce attività, non soggetta nemmeno a denuncia di inizio attività (T.A.R. Basilicata, 17 novembre 2014, n.789).

Quindi, semplici opere di recinzione create con paletti di metallo o di legno infissi nel terreno e filo spinato possono rientrare in attività di edilizia libera senza bisogno di chiedere alcun titolo abilitativo e dare comunicazione agli uffici competenti di inizio attività (Vedi anche questo articolo di BibLus-net sulle opere di recinzione).

Discorso diverso vale per le opere murarie o cementizie (vedi questo articolo di BibLus-net), in questo caso le opere di recinzione risulterebbero impattanti sul territorio in termini di trasformazione edilizia ed urbanistica necessitando quindi di un permesso di costruire.

Il ricorso trova, quindi, giusto accoglimento.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Basilicata

 

2 commenti
  1. Alessandro
    Alessandro dice:

    Domanda: ma se le norme del PGT vietano le recinzioni fisse in zona agricola è comunque possibile realizzarla in quella zona, In contrasto con le norme?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Alessandro,
      le norme locali posso essere più restrittive di quelle nazionali.
      Quindi se le norme urbanistiche comunali, gli strumenti provinciali/regionali, o ad esempio un piano paesaggistico, prevedono un apposito divieto, hanno maggior “peso” rispetto alle norme che valgono sull’intero territorio nazionale (che sono normalmente più generiche).

      Rispondi

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