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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Reati paesaggistici e sanzioni, differenza tra ampliamento e nuova costruzione

Reati paesaggistici e sanzioni, differenza tra ampliamento e nuova costruzione

La Cassazione sancisce un principio interpretativo sui reati paesaggistici: definire con precisione il tipo di intervento realizzato è fondamentale per la determinazione delle sanzioni da applicare al responsabile

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 26 Aprile 2018/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
reati paesaggistici

Con la sentenza n. 16697 del 16 aprile 2018 la Suprema Corte ha precisato che, in materia di reati paesaggistici, ai fini della qualificazione contravvenzionale o meno delle fattispecie previste dall’art. 181 del Codice Urbani (d.lgs. 42/2004), bisogna stabilire se si è in presenza di un ampliamento volumetrico di un edificio preesistente o di una nuova costruzione, quantificando la variazione di volume creata a lavori ultimati.

La Cassazione ha inoltre riaffermato il principio secondo cui l’analisi della volumetria deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio, precisando i criteri valutativi per distinguere i casi di ampliamento di manufatto esistente, dai casi di costruzione ex novo:

  1. se sul terreno risulta preesistente una costruzione (anche se demolita integralmente), il nuovo intervento andrà rapportato con il fabbricato preesistente al fine della verifica del superamento o meno dei limiti volumetrici (cioè la sussistenza dell’aumento dimensionale dei manufatti superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, superiore ai 750 metri cubi).
  2. diversamente, in tutti i casi di nuove costruzioni in senso stretto (ossia ‘nuove da zero’, nel senso di essere realizzate su terreni in precedenza senza nessuna costruzione), andrà considerato il maggior limite di 1.000 metri cubi.

In entrambe le fattispecie, il superamento dei limiti volumetrici indicati configura il ‘delitto di alterazione del paesaggio’.

Il caso

Il proprietario di un immobile sito in una provincia della Sardegna ricorre in Cassazione a seguito di condanna in appello per reati paesaggistici, realizzati attraverso l’ampliamento del fabbricato, seguito all’abbattimento ed alla ricostruzione.

Nella motivazione del ricorso il proprietario sostiene che la totale demolizione del precedente fabbricato, e la costruzione di un nuovo edificio con sagoma e materiali diversi, aveva determinato la realizzazione di un nuovo immobile sia dal punto di vista urbanistico sia sotto il profilo paesaggistico.

Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

La sentenza

La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendolo inammissibile.

I giudici hanno spiegato che, trattandosi della ricostruzione di un edificio già esistente, la casistica ricade non già nella costruzione ex-novo di un fabbricato, ma piuttosto in un ampliamento: di conseguenza il limite da considerarsi non è quello dei 1.000 m3, ma è sufficiente che l’ampliamento non sia superiore al 30%.

La Cassazione ha ritenuto corretta e motivata l’ordinanza della Corte di Appello impugnata, la quale evidenziava come il volume realizzato oltre al consentito era superiore del 30%.

Inoltre, il volume e la nozione stessa di superficie, ai fini paesaggistici, prescinde dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e occorre considerare l’impatto dell’intervento edilizio sull’assetto paesaggistico originario del territorio, e quindi qualsiasi volume, o superficie, viene certamente in rilievo.

Concludendo:

  • il ricorrente riteneva la demolizione del fabbricato con ricostruzione del nuovo corpo di fabbrica nuova costruzione e non ampliamento, con l’applicazione quindi del criterio valido per le nuove costruzioni (una volumetria, cioè, superiore ai 1.000 m3).
  • la Cassazione ha invece ritenuto che l’impatto sul territorio precedente (con la demolizione del fabbricato) e quello successivo (con la costruzione di un organismo edilizio in luogo del vecchio fabbricato) sono diversi e deve valutarsi ai fini della considerazione del reato (delitto o contravvenzione) se i lavori abbiano comportato un aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore ai 750 m3, e non già di 1.000 m3.

Nella sentenza i giudici hanno tenuto conto anche della censura operata nel 2016 dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 56, ha riconosciuto applicabile l’articolo 181 del d.lgs. 42/2004 solo per i lavori “che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore ai settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.

La modifica dell’art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004)

La sentenza n. 56/2016 della Corte Costituzionale, dichiarando la parziale incostituzionalità, per irragionevolezza sanzionatoria, del comma 1-bis dell’art. 181 d.lgs. n. 42/2004, ha delimitato il precetto del delitto paesaggistico ai soli interventi volumetrici di particolare consistenza.

Ne deriva che gli abusi non autorizzati ricadenti su zone vincolate in via provvedimentale sono oggi punibili con la più lieve contravvenzione del comma 1, con conseguente riduzione dei termini di prescrizione ed applicabilità delle cause di non punibilità per accertamento postumo della compatibilità paesaggistica o per ravvedimento operoso, istituti finora preclusi.

Reati paesaggistici, le sanzioni previste

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede, come norma sanzionatoria per chiunque senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/ 2001):

  • arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso
  • reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori eccedano i limiti dei mille metri cubi per le nuove costruzioni o del 30% della volumetria preesistente per gli ampliamenti.

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Clicca qui per scaricare la Sentenza della Cassazione n. 16697 del 16 aprile 2018

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/reati-paesaggistici-differenza-tra-ampliamento-e-nuova-costruzione/
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