Ravvedimento operoso 2017, come regolarizzare errori ed omissioni
Ravvedimento operoso 2017, dalle Entrate i chiarimenti su come regolarizzare gli errori e le nuove sanzioni per ritardati od omessi versamenti
Al fine di favorire il ravvedimento operoso in riferimento alla dichiarazione Iva per il periodo d’imposta 2016 omessa o errata, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 3 maggio 2017, n. 85373.
In base alla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni su possibili anomalie relative alle proprie dichiarazioni.
Il contribuente può, di conseguenza, regolarizzare eventuali errori, omissioni e versamenti carenti decidendo di:
- presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, 28 febbraio 2017
- eseguire spontaneamente il pagamento (ravvedimento operoso)
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta
Provvedimento AE 85373/2017
Il provvedimento illustra le modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messe a disposizione del contribuente per segnalare, eventualmente, la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA per l’anno d’imposta 2016 o l’errata presentazione della stessa (compilando solo il quadro VA).
Nel dettaglio, l’Agenzia illustra:
- le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni
- le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti
- le modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza
- le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
I dati
I dati presenti nella comunicazione sono i seguenti:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
- dichiarazione IVA presentata relativa all’anno d’imposta 2015
- dichiarazione IVA presentata relativa all’anno d’imposta 2016 (messa a disposizione del contribuente solo qualora presente nell’Anagrafe tributaria. L’assenza di tale informazione è comunque comunicata al contribuente, qualora risulti ancora in attività alla data del 28 febbraio 2017)
- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA presentata relativa all’anno d’imposta 2015 e della dichiarazione IVA presentata relativa all’anno d’imposta 2016
Modalità di comunicazione
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti le informazioni in suo possesso tramite gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata o all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, Cassetto fiscale.
I dati e gli elementi sono resi disponibili alla Guardai di finanza tramite strumenti informatici.
Modalità di regolarizzazione
I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2016 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, ravvedimento operoso.
Entità delle sanzioni
Il dlgs 158/2015 e la legge 190/2014 hanno modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti riducendo della metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza; in tal caso la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
In definita, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
Clicca qui per scaricare il Provvedimento 3 maggio 2017, n. 85373

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