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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Quali sono le responsabilità del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Quali sono le responsabilità del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Cassazione: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è responsabile di un incidente sul lavoro se non attua le misure di prevenzione e non informa il datore di lavoro dei rischi

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 26 Ottobre 2023/2 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nell’eventualità di un incidente sul lavoro quali sono le responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)? La Corte di Cassazione, nella sentenza penale n. 38914/2023, delinea le responsabilità del RLS, mettendone in risalto compiti e posizione chiave concorrenti alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Per svolgere al meglio le proprie mansioni, è cruciale che il rappresentante dei lavoratori, il datore di lavoro e tutte le altre figure coinvolte nella salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, siano costantemente al passo con le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. In questo contesto, un valido alleato è il software per la sicurezza sul lavoro, progettato per la valutazione dei rischi e la gestione di tutti gli adempimenti necessari.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il caso di un incidente mortale

Il tribunale prima e la Corte d’Appello dopo, condannavano per omicidio colposo, insieme al datore di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a causa del decesso di un lavoratore.

Secondo quanto ricostruito dai giudici, il lavoratore, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, aveva svolto di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione sicurezza sul lavoro (comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore). Accadeva così che, durante le operazioni di stoccaggio, il lavoratore, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che lo travolgevano.

Le responsabilità del RLS secondo la Corte d’Appello

Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza veniva ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a causare l’infortunio mortale di cui sopra, attraverso una serie di omissioni, consistite nell’aver omesso:

  • di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l’uso dei mezzi di sollevamento;
  • di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte dell’infortunato, del carrello elevatore.

Il rappresentante dei lavoratori si difendeva. A suo parere:

  • non gli sarebbero spettate funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro;
  • non gli spettava un’attività di controllo e di sorveglianza, se non il ruolo limitato di mera “consultazione” ed espressione di un parere preventivo di cui il datore di lavoro avrebbe potuto anche non tenere conto.

Insomma, il rappresentante della sicurezza dei lavoratori non avrebbe avuto poteri decisionali.

La Corte di Cassazione: la condotta superficiale del rappresentante dei lavoratori ha contribuito al verificarsi dell’incidente

Gli ermellini ricordano che l’art. 50 del D.Lgs. n. 81 del 2008 disciplina le funzioni e i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, attribuendone un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciò detto, essi precisano che, nel caso in esame:

viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 c.p.

Sotto questo profilo, la sentenza della Corte d’Appello impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa del ricorrente nel fatto accaduto. Richiamati i compiti attribuiti dall’art. 50 al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il precedente giudizio ha osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che l’infortunato fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Per gli adempimenti necessari alla sicurezza dei luoghi di lavoro e per non sbagliare con il rischio di incappare in pesanti sanzioni, ti consiglio di affidarti ad un software per la redazione del DVR, DUVRI, PEE, che ti consente di fare la valutazione dei rischi in modo professionale e semplice partendo dal disegno dei luoghi di lavoro. Potrai, inoltre, accedere a relazioni sempre aggiornate secondo la normativa vigente ed evitare così di commettere errori. Per te in prova gratuita per 30 giorni!

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:

  • “Il sistema sanzionatorio del Testo unico sicurezza“
  • “Segnaletica per la sicurezza sul lavoro: norme, requisiti e obblighi“
  • “Attestato sicurezza sul lavoro: tutto quello che c’è da sapere“
  • “Art. 50 D.Lgs. 81/08: RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)“
  • “La mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro“
  • “Infortunio durante i lavori di tinteggiatura: la responsabilità è del committente!“
  • “Nomina preposto di cantiere“
  • “Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori“
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Download Gratuito Corte di Cassazione - sentenza 38914/2023 (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e responsabilità)

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. Franco L'Abbate
    Franco L'Abbate dice:
    27 Ottobre 2023 en 13:21

    PRECISAZIONI:

    Ai sensi del D. Lgs. 81/2088 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza NON HA DOVERI, MA SOLO ATTRIBUZIONI e quindi NON RISPONDE DAVANTI ALLA LEGGE PER SUE EVENTUALI MANCANZE nell’Esercizio delle sue Funzioni.

    Le Responsabilità della Persona in questione possono concretizzarsi, invece, con altre Considerazioni:
    – Sembre che faccia Parte del Consiglio di Amministrazione Aziendale (da verificare) e quindi della Proprietà
    – In tal caso la Figura dell’RLS è INCOMPATIBILE con un Membro della Proprietà, perchè deve fare gli Interessi dei Lavoratori e non della Proprietà.

    Inoltre, per l’Accordo Stato/Regioni del 22 febbraio 2022, per la guida del Carrello Elevatore è necessaria l’Abilitazione e non una semplice Formazione, dopo di che il Carrellista deve essere Formalmente Autorizzato alla Guida dal Datore di Lavoro.

    Cordiali saluti.

    Franco L’Abbate

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      27 Ottobre 2023 en 17:49

      Franco, grazie per il tuo commento che aggiunge ulteriore chiarezza a quella fatta dalla sentenza riassunta nell’articolo. Ma è anche vero che, in merito ai “doveri” del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i giudici della Cassazione puntualizzano chiaramente che: “viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 c.p.”. Ciao e continua a seguirci!

      Rispondi
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