Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: nomina, diritti e doveri
Sicurezza nei luoghi di lavoro e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: nomina, diritti e doveri. Tutto quello che occorre sapere sull’RLS
Il decreto legislativo 81/2008, testo unico sulla sicurezza, rappresenta la principale fonte legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In esso sono definiti obblighi e doveri dei datori di lavoro per prevenire infortuni e malattie sul lavoro, garantendo l’osservanza dei diritti dei lavoratori, sia sotto il profilo informativo sia per ciò che concerne la loro formazione in tema di sicurezza sul lavoro.
Il testo unico sulla sicurezza decreta la nomina di alcuni responsabili della sicurezza sul lavoro (Responsabile di Servizio di Protezione e Prevenzione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e sancisce l’obbligatorietà del documento di valutazione dei rischio (DVR).
Nel caso di controlli, se non disponi del DVR rischi la sospensione dell’attività (art.14) e, nel caso di errori nella compilazione o dell’assenza di una delle firme richieste, sei sottoposto a sanzioni amministrative. Per essere sicuro di elaborare questo documento in linea con la norma, ti consiglio di utilizzare un apposito software per il DVR standardizzato, che ti permette di valutare tutti i rischi specifici con metodologie e studi riconosciuti dalla normativa e stampare relativi rapporti di valutazione.
Analizziamo nel dettaglio il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nomina
Il testo unico per la sicurezza (D.Lgs.81/2008) stabilisce che in ogni luogo di lavoro sia eletto o designato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, numero
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza varia a seconda delle dimensioni delle aziende o delle unità produttive delle stesse. Il testo unico definisce la soglia minima di RLS per ciascuna unità produttiva ma è demandata alla volontà delle parti datoriali e sindacali la facoltà di aumentare la quantità minima definita per legge che è la seguente:
- 1 RLS nelle entità produttive fino a 200 lavoratori
- 3 RLS nelle entità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
- 6 RLS nelle entità produttive oltre i 1.000 lavoratori
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, diritti
I principali diritti dell’RLS sono disciplinati dall’articolo 50 del D. Lgs. 81/2008 e sono:
- ricevere in orario di lavoro una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- accedere a tutti gli ambienti di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro (normalmente con 48 ore di anticipo) quali luoghi di lavoro intende visitare
- essere consultato dal datore di lavoro prima che lo stesso effettui valutazioni di rischi
- essere consultato in relazione alle misure che l’azienda intende adottare per rimuovere eventuali rischi emersi durante la valutazione
- essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, doveri
I principali doveri dell’RLS sono disciplinati sempre dall’articolo 50 e sono quelli di:
- promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipare alla riunione periodica
- fare proposte in merito alla attività di prevenzione
- avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ulteriori diritti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
Non può subire pregiudizio a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi (DVR).
E’ infine tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
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- CerTus-LdL, il software completo per la compilazione guidata del documento di valutazione dei rischi (DVR), del piano di emergenza ed evacuazione (PEE) e del documento per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
- CerTus-GSL, il software professionale per la gestione completa della sicurezza secondo le prescrizioni del testo unico sulla sicurezza

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